Nessuna necessità di reiterare in appello l’autocertificazione di esonero degli oneri processuali

L’onere imposto alla parte ricorrente di autocertificare l'esonero dalle spese di lite in caso di soccombenza deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza che occorra un’ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino alla conclusione del processo, l’impegno di comunicare le eventuali variazioni di reddito che facciano venire meno le condizioni di esonero.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18510/15, depositata il 21 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di una donna volta a conseguire l’indennità di accompagnamento ex art. 1 , l. n. 18/1980 e condannava l’appellante al versamento all’Inps delle spese processuali. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la donna, sostenendo di beneficiare di un esonero dal pagamento delle spese processuali, come affermato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio direttamente inserita nel ricorso di primo grado nella parte relativa alle conclusioni dell’atto stesso. In tale dichiarazione veniva indicato il reddito IRPEF del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e veniva dichiarato esplicitamente l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito. Le condizioni di esonero devono essere dichiarate nell’atto introduttivo del giudizio. La S.C. ritiene che il ricorso sia manifestamente fondato. In tema di condizioni per l’esonero dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali, il Collegio ha già avuto modo di precisare che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui esonera la parte ricorrente che versi in condizioni reddituali tali da poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a fornire un’apposita dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni dell’atto introduttivo, deve essere interpretato nel senso che la sussistenza delle condizioni di esonero deve essere indicata nell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, è da intendersi efficace la dichiarazione sostitutiva che, seppur redatta materialmente su un foglio distinto, sia esplicitamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo Cass., n. 16284/11 . Nessuna necessità di reiterazione. Gli ermellini osservano poi che l’onere autocertificativo posto a carico della parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la sua efficacia, senza necessità di un’ulteriore reiterazione, si estende anche alle fasi seguenti, valendo, sino alla conclusione definitiva del processo, l’impegno di segnalare le eventuali variazioni di reddito tali da far venire meno le condizioni di esonero Cass., n. 21630/13 . Richiamati i suddetti principi, nel caso di specie, risulta dunque valida l’autocertificazione di esonero correttamente introdotta nel ricorso di primo grado e sottoscritta, nel ricorso in appello, dal solo difensore dell’interessata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 maggio – 21 settembre, n. 18510 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda della ricorrente G. C. intesa al conseguimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 1 n. 18 del 1980 ha condannato l'appellante alla rifusione all'ÌNPS delle spese del giudizio di secondo grado, come in dispositivo quantificate. La Corte di merito, per quel che rileva in questa sede, ha motivato la condanna alle spese di secondo grado rilevando la inidoneità della dichiarazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., inserita nel ricorso in appello, al fine dell'esonero dalle spese di lite , atteso che la stessa non era stata sottoscritta direttamente dalla parte ma dal difensore. Per la cassazione della decisione propone ricorso G. C. sulla base di un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. . Sostiene, infatti, di avere allegato al ricorso di primo grado, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta direttamente dall'interessata ed inserita nel ricorso di primo grado nella parte relativa alle conclusioni dell'atto medesimo sì da costituirne parte integrante in tale dichiarazione era indicato il reddito imponibile IRPEF pari a €15.342,00 del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, con contestuale impegno della interessata a comunicare, nel corso del giudizio, eventuali variazioni dello stesso. Parte ricorrente rappresenta, inoltre, di avere prodotto nel giudizio di secondo grado documentazione comprovante il perdurare delle condizioni di esonero, mediante allegazione di dichiarazione in data 18 marzo 2011, riferita all'anno 2010, attestante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dell'art. 42 comma 1 d.l. 1 n. 269 del 2003 conv. in 1. n. 326 del 2003. Il ricorso è manifestamente fondato. Dall'esame degli atti di causa ed in particolare dal ricorso di primo grado risulta che nello stesso era inserita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta direttamente dalla C., come attestato dal funzionario comunale incaricato che ha ricevuto la dichiarazione tale dichiarazione, oltre ad indicare il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, conteneva l'espresso impegno a comunicare eventuali variazioni del reddito . Nel ricorso in appello, invece, la dichiarazione relativa al requisito reddituale prescritto ai fini dell'esonero dalle spese, inserita nel corpo dell'atto di gravame, non reca la sottoscrizione dell'interessata ma solo dal difensore. In tema di condizioni per l'esonero dalle spese processo li nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali, questa Corte ha chiarito che l'art 152 disp. att cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni dell'atto introduttivo va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo Cass. ord. n. 16284 del 2011 . E' stato altresì precisato che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero. Cass. n. 21630 del 2013 , n. 16284 del 2011 . Dai principi ora richiamati consegue che la Corte territoriale, stante la perdurante efficacia, estesa anche al giudizio di appello, della dichiarazione sottoscritta dall'interessata nell'atto allegato al ricorso di primo grado, doveva disporre l'esonero della C. dalla spese del giudizio di appello . La dichiarazione inserita nell'atto di gravame e sottoscritta solo dal difensore, presa in considerazione dal giudice di appello, alla luce del richiamato orientamento risulta, infatti, priva di concreto rilievo. In base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, in adesione alla proposta formulata nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. , il ricorso è da ritenersi manifestamente fondato. Consegue la cassazione della sentenza in relazione alla statuizione sulle spese non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio di appello. La spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza e poste a carico dell'INPS. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello. Condanna l'INPS alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettizzate nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.