Respinte le obiezioni mosse dal legale. Non è decisivo il dato formale delle nozze. Ciò che conta, spiegano i giudici, è la convivenza effettiva della coppia.
Ufficializzato il matrimonio con una donna italiana. Questo dato, però, non è da solo sufficiente per consentire allo straniero di evitare l’espulsione. Oltre al fatidico Sì, lo voglio serve anche una reale vita coniugale Cassazione, ordinanza n. 23107, sez. VI Civile, depositata il 3 ottobre 2017 . Relazione. A firmare il decreto di espulsione ha provveduto il Prefetto. A sigillare’ il provvedimento ci ha pensato poi il Giudice di Pace, respingendo le contestazioni proposte dallo straniero. A chiudere la vicenda, però, è la Cassazione, laddove vengono ritenute inutili le ulteriori obiezioni mosse dal difensore dell’uomo e centrate sul fatto che il suo cliente ha una relazione sentimentale con una donna italiana , relazione culminata nel matrimonio. Per il legale, preso atto delle nozze, è consequenziale la inespellibilità dello straniero. Di parere opposto, invece, i giudici del Palazzaccio’, i quali sottolineano che non si può ipotizzare una sorta di automatismo tra matrimonio e inespellibilità , poiché è la convivenza effettiva della coppia a poter impedire l’espulsione .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 7 luglio 3 ottobre 2017, n. 23107 Presidente Genovese Relatore Lamorgese Ragioni della decisione Il Giudice di Pace di Genova ha rigettato il ricorso di Na. Mo. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova in data 3 novembre 2015. Con il primo motivo del proposto ricorso per cassazione, Na. Mo. ha denunciato l'omessa valutazione della relazione sentimentale del ricorrente con una donna italiana e della successiva richiesta di soggiorno a seguito di matrimonio con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge, affermando l'inespellibilità per effetto del matrimonio e della convivenza con il terzo motivo, la violazione di legge per l'erronea valutazione della pericolosità della persona. Il ricorso è manifestamente infondato il prefigurato automatismo tra matrimonio e inespellibilità è insussistente, perché è la convivenza effettiva che può impedire l'espulsione art. 19, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 286/1998 v. Cass. n. 13831/2016 , e questo è un fatto che non può essere introdotto e valutato in sede di legittimità inoltre, il divieto di espulsione non opera in presenza di ragioni di pericolosità sociale Cass. n. 18553/2014 , come, nella specie, ha sufficientemente argomentato il giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in questa sede con i mezzi proposti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.