14 OTTOBRE 2020, numero 212 LAVORO E PREVIDENZA. Impugnativa stragiudiziale del licenziamento – Inefficacia dell'impugnazione se non seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato – Mancata previsione, tra gli adempimenti idonei a impedire l'inefficacia, del deposito del ricorso cautelare ante causam ex articolo 669-bis, 669-ter e 700 codice procedura civile – Illegittimità costituzionale parziale. L’articolo 6, co. 2, l. numero 604/19666 Norme sui licenziamenti individuali , come sostituito dall’articolo 32, co. 1, della legge numero 183/2010 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro , è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli articolo 669- bis, 669- ter e 700 c.p.c In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 71/2015 sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità ed il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. 9 OTTOBRE 2020, numero 210 REATI E PENE. Estinzione del reato – Mancata previsione, secondo comune e dominante interpretazione giurisprudenziale, della revoca della declaratoria di estinzione del reato qualora sopravvenga l'accertamento dell'avvenuta commissione, nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole – Manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 167 c.p., sollevate, in riferimento agli articolo 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7 ottobre 2019, iscritta al numero 2 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 4, prima serie speciale, dell’anno 2020, sono manifestamente inammissibili. L’ordinanza, infatti, ha omesso di indicare se l’istanza di declaratoria di estinzione del reato ex articolo 167 c.p. sia stata suffragata da adeguata certificazione e, in particolare, se sia stato prodotto il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, numero 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti Testo A ”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 139/2020 la questione incidentale è inammissibile in quanto ipotetica o prematura se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa. 9 OTTOBRE 2020, numero 208 PORTI E AEROPORTI. Disposizioni in materia di autorità di sistema portuale - Istituzione dell'autorità di sistema portuale dello Stretto - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria – Non fondatezza. L’istituzione della nuova “Autorità di sistema portuale dello Stretto” ad opera della l. numero 136/2018, che ha convertito il d.l. numero 119/2018, in quanto deliberata appunto con legge e nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato non comporta problemi di leale collaborazione con le Regioni. Con la disposizione censurata, il legislatore statale, infatti, ha regolato profili organizzativi riconducibili ai principi fondamentali della materia “porti e aeroporti civili”, oltre che a quella relativa agli enti pubblici nazionali, al fine di valorizzare le peculiarità dello Stretto e dei relativi porti, accomunati dalla prevalente vocazione al traffico passeggeri. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 78/2018 quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovraintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni.