Il riciclaggio è un delitto a consumazione prolungata i cui termini di prescrizione decorrono da qualsiasi prelievo o versamento.
Nei reati di riciclaggio la prescrizione dei termini è frazionata con la conseguenza che qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti costituisce un atto autonomo. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza numero 546/2011.Il caso. Nel caso in questione sia il Tribunale di Milano che la Corte d'appello hanno pronunciato sentenza di non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di un ex finanziere, consulente di una grande azienda italiana, accusato del reato di riciclaggio continuato per aver disperso ed occultato denaro proveniente da appropriazione indebita. L'ex ufficiale era stato difatti inserito con poteri di firma presso il conto corrente di una banca svizzera la quale, secondo la Procura, aveva come unico fine quello di riciclare denaro sottratto all'azienda attraverso un meccanismo di false fatturazioni. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello si è rivolto alla Suprema Corte.Delitto di riciclaggio a consumazione prolungata. I giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso della Procura milanese, stabilendo che il reato di riciclaggio è a forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie e progressive .La sentenza sottolinea anche il carattere di fungibilità del denaro che porta ad una perdita di identità delle somme versate sullo stesso conto corrente.Di conseguenza, per calcolare i termini ai fini della prescrizione non bisogna considerare il giorno del versamento della provvista iniziale, in quanto, grazie alla natura fungibile, il denaro non è più distinguibile una volta effettuato il versamento su un conto corrente alimentato da una pluralità di operazioni.La Cassazione conferma pertanto un orientamento già consolidato per cui il delitto di riciclaggio è a forma libera e quindi potenzialmente a consumazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie e progressive con la conseguenza che qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti integra di per sé un altro reato di riciclaggio, da cui decorrono i termini di prescrizione.