Le pretese irregolarità nel rilascio delle copie della sentenza di primo grado da parte del cancelliere non determinano la nullità della notificazione della sentenza, stante il numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza numero 10224, depositata il 12 maggio 2014. La copia notificata non contiene alcuna indicazione del rilascio delle copie la notificazione è nulla? La pronuncia in commento trae origine da un giudizio promosso nei confronti di un’Azienda sanitaria locale avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno. Avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le richieste del ricorrente, quest’ultimo proponeva l’appello, ma l’impugnazione veniva considerata tardiva, essendo decorso il termine breve di cui all’articolo 434 c.p.c Nel giudizio per cassazione, il ricorrente deduceva sostanzialmente due motivi di illegittimità della sentenza di seconde cure da un lato, la pronuncia impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che la copia conforme della sentenza di primo grado, notificata al procuratore del ricorrente, non recava alcuna menzione del pregresso rilascio di copie, né la certificazione del passaggio in giudicato dall’altro lato, la medesima decisione sarebbe stata viziata perché il giudice di appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la tardività dell’impugnazione. Le presunte irregolarità commesse dal cancelliere non determinano la nullità della notificazione. La pronuncia in commento, in primo luogo, ha rigettato le censure relative alla mancata annotazione, sulla copia notificata della sentenza di primo grado, del pregresso rilascio di copie e della certificazione del passaggio in giudicato. Premesso che le violazioni di legge invocate dal ricorrente non sussistono, atteso che l’articolo 743 c.p.c. non impone che occorra annotare sull’originale dell’atto l’avvenuto rilascio di copie, né l’articolo 124 disp. att. c.p.c. stabilisce che il passaggio in giudicato debba essere annotato sull’originale della sentenza, la Suprema Corte ritiene risolutivo osservare che le pretese irregolarità nel rilascio delle copie da parte del cancelliere, in ogni caso, non determinano la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione ed il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale finanche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione Cass. numero 16317/2004 e Cass. numero 6272/1984 . Infatti, la necessità che la copia della sentenza consegnata al destinatario della notificazione sia in tutto conforme all’originale serve ad assicurare al medesimo la conoscenza legale ed integrale della pronuncia e, pertanto, il dispiegamento della relativa attività difensiva in sede d’impugnazione, sì che il relativo termine breve per l’impugnazione non decorre qualora la copia notificata sia priva di alcune pagine o sia anche in parte illeggibile Cass., numero 11528/2003 numero 300/1999 numero 391/ 1989 . Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure specificato quale contenuto della copia notificata della sentenza di primo grado sarebbe stata difforme rispetto all’originale, lamentando, piuttosto, che su di essa non siano state effettuate talune annotazioni dal cancelliere nessun interesse difensivo della parte, pertanto, risulta essere stato concretamente leso in relazione all’esercizio dell’attività necessaria per l’impugnazione Cass., numero 12996/2004 . La tardività dell’appello può essere rilevata d’ufficio. Parimenti, la pronuncia in commento ha rigettato anche il secondo ordine di censure sollevate dal ricorrente, secondo cui il giudice di appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la tardività dell’impugnazione. Ed, infatti, la sentenza emessa dalla Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale l’indagine sulla tempestività del gravame deve essere effettuata anche d’ufficio, risolvendosi nell’accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio e determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado Cass., numero 1188/2007 numero 12794/2000 numero 2203/1996 .
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 febbraio – 12 maggio 2014, numero 10224 Presidente Lamorgese – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 29 gennaio 2007 la Corte di Appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Z.T. avverso la decisione del Tribunale di Forlì con cui era stata respinta la domanda dallo stesso proposta nei confronti della AUSL di Forlì ed avente ad oggetto un'azione di risarcimento del danno. La Corte territoriale, rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata alla procuratrice dello Z. in data 13 agosto 2002, constatava che l'appello era stato depositato il 23 luglio 2003, oramai decorso il termine breve previsto dall'articolo 434 c.p.c 2.- Il ricorso di Z.T. ha domandato la cassazione della sentenza per quattro motivi, conclusi da quesiti ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. nel testo pro tempore vigente. Ha resistito con controricorso l'Azienda intimata. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2714 c.c. e dell'articolo 743 c.p.c. in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c. Osserva l'istante che la copia conforme della sentenza di primo grado, rilasciata alla procuratrice della ricorrente in data 4 febbraio 2003, non recava alcuna menzione del pregresso rilascio di copie. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., in quanto il giudice d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività dell'impugnazione. Con il terzo mezzo di gravame si lamenta la falsa applicazione dell'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, assumendosi che l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza avrebbe dovuto essere annotata anche sull'originale. Con l'ultimo motivo ci si duole della condanna alle spese inflitta dalla Corte distrettuale, che non avrebbe tenuto conto che la tardiva proposizione dell'appello era stata determinata dalla violazione dei criteri di lealtà e probità ex articolo 88 c.p.c. ad opera della parte vittoriosa. 2.- Il primo ed il terzo mezzo di impugnazione, per la loro connessione, possono essere valutati congiuntamente in quanto lamentano che la copia conforme della sentenza successivamente rilasciata alla procuratrice dello Z. non reca annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche né la certificazione del passaggio in giudicato. Premesso che le violazioni di legge invocate da parte ricorrente non sussistono, atteso che l'articolo 743 c.p.c. non impone che occorra annotare sull'originale dell'atto l'avvenuto rilascio di copie, né l'articolo 124 disp. att. c.p.c. stabilisce che il passaggio in giudicato debba essere annotato sull'originale della sentenza, appare risolutivo osservare che le pretese irregolarità nel rilascio delle copie da parte del cancelliere in ogni caso non determinano la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione ed il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale finanche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione cfr. Cass. numero 16317 del 2004 e Cass. numero 6272 del 1984 . Infatti la necessità che la copia della sentenza consegnata al destinatario della notificazione sia in tutto conforme all'originale serve ad assicurare al medesimo la conoscenza legale ed integrale della pronuncia e così il dispiegamento della relativa attività difensiva in sede d'impugnazione, sì che il relativo termine breve per l'impugnazione non decorre qualora la copia notificata sia priva di alcune pagine o sia anche in parte illeggibile Cass. numero 11528 del 2003 numero 300 del 1999 numero 391 del 1989 numero 5699 del 1978 . Nel caso di specie il ricorrente non specifica quale contenuto della copia notificata della sentenza di primo grado sarebbe difforme rispetto all'originale, lamentando piuttosto che su di essa non siano state effettuate talune annotazioni dal cancelliere, per cui alcun interesse difensivo della parte risulta essere stato concretamente leso in relazione all'esercizio dell'attività necessaria per l'impugnazione cfr. Cass. numero 12996 del 2004 . 3.- Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione dell'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., in quanto il giudice d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività dell'impugnazione. Anche a non voler considerare che, dalla stessa sentenza impugnata, si ricava che l'Azienda aveva eccepito la tardività dell'impugnazione avversa con la memoria di costituzione in appello, la Corte bolognese ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale l'indagine sulla tempestività del gravame deve essere effettuata anche d'ufficio, risolvendosi nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio e determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado Cass. numero 1188 del 2007 numero 12794 del 2000 numero 2203 del 1996, numero 1084 del 1996, numero 2722 del 1995, numero 11115 del 1985, numero 4305 del 1982 . 4.- Circa la censura concernente la condanna alle spese, la Corte distrettuale non ha fatto altro che applicare il criterio legale della soccombenza, determinata non certo dalla violazione di obblighi di lealtà e probità processuale della parte vittoriosa, quanto piuttosto dal mancato controllo della notificazione effettuata ritualmente laddove lo Z. aveva eletto domicilio. 5.- Alla stregua delle esposte argomentazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori.