Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare ed al giudice tributario le controversie sui tributi

La giurisdizione appartiene al giudice tributario quando la controversia investe un rapporto di natura tributaria, avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di crediti d’imposta della contribuente esecutata. La disciplina del processo tributario, di cui all’articolo 2, d.lgs. numero 546/1992, non viene limitata dalla mancanza di un atto tra quelli rientranti nell’articolo 19 dello stesso decreto atti impugnabili e oggetto del ricorso , in quanto al cittadino, per accedere alla tutela giurisdizionale, basta l’esistenza di un atto comunque idoneo a dimostrare il suo interesse ad agire.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 9570, depositata il 5 maggio 2014. Il caso. Un avvocato, creditore di una srl in liquidazione, intraprendeva una procedura di esecuzione presso terzi e notificava all’Agenzia delle entrate un atto di pignoramento di presunti crediti tributari vantati dalla stessa srl nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Al contrario, l’Agenzia delle entrate negava l’esistenza del credito d’imposta, per cui l’adito Tribunale di Padova ordinava la sospensione del processo esecutivo ed assegnava un termine per l’introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. In seguito a tale adempimento da parte dell’avvocato, l’Agenzia delle entrate chiedeva che venisse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto si discuteva di accertamento di un credito d’imposta che, essendo contestato, non era liquido, né esigibile. L’attore, a sua volta, proponeva un regolamento preventivo di giurisdizione, per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. Il precedente. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava che un caso analogo era già stato affrontato dalle stesse Sezioni Unite, nella sentenza numero 3373/2014, che avevano riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario quando la controversia investe un rapporto di natura tributaria, avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di crediti d’imposta della contribuente esecutata. I paletti della legge. Per delimitare l’ambito della giurisdizione tributaria, bisogna fare affidamento solo sull’articolo 2, d. lgs. numero 546/1992 Disposizioni sul processo tributario , che definisce l’oggetto di tale tipo di giurisdizione, e tale disciplina non viene limitata dalla mancanza di un atto tra quelli rientranti nell’articolo 19 dello stesso decreto atti impugnabili e oggetto del ricorso , in quanto al cittadino, per accedere alla tutela giurisdizionale, basta l’esistenza di un atto comunque idoneo a dimostrare il suo interesse ad agire. Dichiarazione idonea. Nel caso di specie, non c’erano motivi idonei ad impedire il riconoscimento alla dichiarazione negativa, resa dall’Agenzia delle entrate, in qualità di terzo pignorato, della natura di atto costituente espressione del potere impositivo ad essa spettante. Considerando, quindi, che la controversia aveva ad oggetto l’accertamento dell’esistenza, o meno, di crediti d’imposta della contribuente esecutata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermavano la natura tributaria del contrasto e, di conseguenza, la relativa giurisdizione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 25 febbraio – 5 maggio 2014, numero 9570 Presidente Adamo – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo L'Avvocato D.G.A. , quale creditore della srl Abaco in liquidazione, intraprese procedura di espropriazione presso terzi, iscritta al numero 4278/2011, notificando all'Agenzia Entrate, atto di pignoramento di presunti crediti tributari vantati dalla citata società nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, in base ad ordinanza ingiunzione pronunciata dal G.U. del Tribunale di Pescara del 09.02.2011. A seguito di dichiarazione negativa, resa dall'Agenzia Entrate circa la sussistenza del credito di imposta dell'Abaco srl, il Tribunale di Padova, ordinava la sospensione del processo esecutivo ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo adempimento cui il D.G. provvedeva nell'assegnato termine. L'Agenzia Entrate, costituendosi in tale sede, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, vertendosi in tema di accertamento di credito d'imposta della contribuente Abaco srl, dalla stessa contestato e, quindi, non certo, né liquido ed esigibile. L'Avvocato D.G. , con il ricorso di che trattasi, proposto ex articolo 41 comma 1 cpc, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione contro l'Agenzia Entrate, e la società Abaco srl in liquidazione, per il riconoscimento e la declaratoria della Giurisdizione del Giudice Ordinario, denunciando la violazione degli articolo 548 e 549 cpc, 24 comma 1 e 117 della Costituzione, nonché 6 della CEDU. L'Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto affermarsi la giurisdizione tributaria. Il Procuratore Generale, ritenendo sussistere i presupposti per definire il ricorso, ai sensi dell'articolo 375 cpc, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Non ha svolto difese, in questa sede, l'Abaco srl. Motivi della decisione Il ricorso risulta in fondato sulla base del principio, desumibile anche da recente sentenza numero 3373/2014, resa da queste Sezioni Unite in data 26/11/2013 depositata il 18.02.2014. Pronunciando in fattispecie analoga, peraltro introdotta dal medesimo odierno ricorrente, la Corte ha, infatti, riconosciuto la giurisdizione del Giudice Tributario, allorquando, come nel caso, la controversia investa un rapporto di natura tributaria, avente ad oggetto l'accertamento della esistenza o meno, di crediti d'imposta della contribuente esecutata. Nella circostanza, le Sezioni Unite dopo avere evidenziato che, ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'articolo 2 del D.Lgs numero 546/1992 ed avere puntualizzato che tale disciplina non resta condizionata in senso limitativo dall'elencazione degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del medesimo D.Lgs. numero 546/1992, ha espressamente affermato che la mancanza di uno di tali atti, non preclude l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interesse ad agire ex articolo 100 del codice di procedura civile. In applicazione delle affermazioni contenute nella citata pronuncia, il Collegio ritiene che, nel caso, la giurisdizione debba essere attribuita al giudice tributario. La controversia, infatti, investe un rapporto di natura indubbiamente tributaria, avendo ad oggetto l'accertamento della esistenza, o meno, di crediti d'imposta della contribuente esecutata. D'altronde, non sussistono ragioni idonee ad impedire il riconoscimento alla dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate, quale terzo pignorato, della natura di atto costituente espressione del potere impositivo ad essa spettante. Il ricorso va, pertanto, rigettato e, per l'effetto va affermata la Giurisdizione del Giudice Tributario, nella controversia pendente davanti al Tribunale Civile di Padova, iscritta al numero 1911/2012 del R.G.C., tra l'Avvocato D.G.A. , l'Agenzia delle Entrate e la società Abaco srl. Avuto riguardo alla peculiarità del procedimento, alla novità delle questioni prospettate ed al comportamento processuale delle parti, le spese del presente giudizio vanno compensate. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Compensa le spese del presente giudizio.