Pronostico su eventi sportivi, ma senza aiuto del concessionario

Lo scommettitore deve utilizzare, a titolo personale, il conto scommesse e l’apparato telematico. È infatti vietato avvalersi dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione del medesimi dati all'agenzia concessionaria.

Il caso. Il Tribunale del Riesame confermava il sequestro preventivo avente per oggetto alcune attrezzature telematiche computer e apparecchiature ad esso collegate rinvenute presso una ditta individuale operante all'interno di un aeroporto del sud Italia. La titolare era indagata per avere abusivamente svolto un'attività organizzata all'accettazione e alla raccolta via telematica di scommesse su eventi sportivi articolo 4 L. numero 401/89 accettate per conto di una società di scommesse, senza essere munita delle necessarie autorizzazioni di polizia articolo 88 TULPS . Avverso l’ordinanza propone ricorso l'indagata denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del fumus. Autorizzata o no La ricorrente premette che aveva sottoscritto, quale business promoter, un contratto di affidamento dell'attività di promozione a distanza con la concessionaria. Aggiungeva altresì che era munita di concessione AAMS sia per il sistema di gioco “gratta e vinci” che per la commercializzazione per le scommesse a distanza e che era in corso di rilascio altra autorizzazione per il concessionario italiano SNAI. raccoglieva scommesse a distanza. Secondo gli Ermellini, il Tribunale ha correttamente ritenuto illegittima l'attività svolta dalla ricorrente in quanto, non solo priva delle necessarie autorizzazioni, ma sostanzialmente concretizzatasi in un'opera di intermediazione nell'attività di raccolta a distanza delle scommesse attività, quest'ultima, subordinata ad un rapporto diretto tra il concessionario e il singolo scommettitore con esclusione, quindi, di qualsiasi condotta di intermediazione . L’apparato telematico lo può usare solo lo scommettitore. È necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco è vietato, infatti, avvalersi dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione del medesimi dati all'agenzia concessionaria. In sostanza, «rientra nell'area penale» - precisa la Corte di Cassazione - «l'ipotesi di un conto scommesse, regolarmente rilasciato da un concessionario, che anziché essere utilizzato dall'acquirente a titolo personale, divenga oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi dall'acquirente, in quanto in evenienze del genere si profila una vera e propria attività organizzata sotto forma di agenzia, come tale vietata». Pericolo di reiterazione del reato sequestro legittimo. Secondo la S.C., il sequestro delle attrezzature telematiche è legittimo perché la libera disponibilità delle stesse potrebbe agevolare ulteriori comportamenti penalmente rilevanti. Pertanto, il ricorso viene rigettato in quanto il rischio di utilizzazione contra jus dell'immobile va interpretato come potenziale rischio di utilizzazione delle attrezzature ivi installate e non certo come rischio di utilizzazione dell'immobile in sé considerato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 ottobre 2011 – 27 aprile 2012, numero 16010 Presidente Ferrua – Relatore Grillo Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ordinanza del 9 marzo 2011 il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Catania in data 15 febbraio 2011 avente per oggetto alcune attrezzature telematiche computer e apparecchiature ad esso collegate rinvenute presso l'esercizio della odierna ricorrente R.G. titolare della ditta individuale Airport Cafè operante all'interno dell'aeroporto Fontanarossa di Catania , indagata ex articolo 4 della L. 401/89 per avere abusivamente svolto un'attività organizzata all'accettazione e alla raccolta via telematica di scommesse su eventi sportivi accettate per conto della società betpro.it senza essere munita delle necessarie autorizzazioni di polizia articolo 88 TULPS . Veniva ritenuto sussistente da parte del Tribunale alla luce degli elementi di cui sopra sia il fumus criminis che il periculum in mora. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagata mezzo del proprio difensore fiduciario denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del fumus. In particolare la ricorrente premette che - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - ella, quale business promoter, aveva sottoscritto un contratto di affidamento dell'attività di promozione a distanza con la concessionaria bet.pro.it aggiungeva che era munita di concessione AAMS sia per il sistema di gioco gratta e vinci che per la commercializzazione per le scommesse a distanza e che era in corso di rilascio altra autorizzazione per il concessionario italiano SNAI. Deduce un primo “error in judicando” da parte del Tribunale per avere lo stesso fatto riferimento a bookmakers stranieri citando una serie di norme e precedenti giurisprudenziali del tutto in conferenti rispetto al caso in esame, incorrendo così in una incomprensibile confusione tra commercializzazione per concessionari italiani e commercializzazione per concessionari stranieri comunitari in eventuale conflitto con lo Stato Italiano. Con un secondo motivo viene dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del periculum in mora con riguardo all'eventuale utilizzo dell'immobile box e delle relative apparecchiature esistenti al suo interno, posto che l'immobile adibito a box non era stato sottoposto a sequestro. Il ricorso è infondato. Nel caso in esame, a prescindere dai non pertinenti richiami giurisprudenziali operati dal Tribunale con riguardo alla questione dell'eventuale contrasto tra il disposto dell'articolo 4 della L. 401/89 e gli articolo 43 e 49 del Trattato C.E., in ogni caso il Tribunale ha ritenuto l'attività svolta dalla odierna ricorrente illegittima in quanto non solo priva delle necessarie autorizzazioni ma sostanzialmente concretizzatasi in un'opera di intermediazione nell'attività di raccolta a distanza delle scommesse attività, quest'ultima, subordinata ad un rapporto diretto tra il concessionario e il singolo scommettitore con esclusione, quindi, di qualsiasi condotta di intermediazione . La normativa di settore disciplinata dall'articolo 7, comma 2 del D.M. Finanze 2 giugno 1998, numero 174, recante il Regolamento sulle scommesse sportive prevede che la raccolta a distanza delle scommesse venga subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore, con esclusione e divieto di ogni ipotesi e forma d'intermediazione per tutte quelle attività che caratterizzano il contratto di scommessa, quali la scelta dell'evento sportivo su cui scommettere, la predisposizione di modelli di contratto, l'individuazione e la variazione delle quote, la raccolta di prenotazione di giocate, la riscossione delle poste e l'accreditamento delle relative vincite, l'apertura di conti correnti da movimentare con le vincite o le perdite o la liquidazione degli stessi, in contanti o con mezzi assimilati. Rientra in una attività lecita la promozione da parte del concessionario della propria attività mediante appositi centri di servizio incaricati di promuovere la vendita di schede telematiche, sempre però che queste siano a carica zero, e purché tali centri si limitino ad una attività di mero supporto tecnico senza che venga posta in essere un'attività di organizzazione della scommessa o una forma di esercizio abusivo del gioco tramite intermediari. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è configurabile il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta - per via telematica - di scommesse senza autorizzazione sotto forma di intermediazione, laddove il gestore del centro di servizio, ancorché munito di autorizzazione ministeriale AAMS per l'attività di accettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, anziché limitarsi - come d'obbligo - a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio del singolo scommettitore, titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario, interferisca nell'l'attività di scommessa del cliente in termini tra le tante, Cass. Sez. 3^ 10.11.2009 numero 49392 Cass. Sez. 3^ 10.11.2009 numero 6274 . Alla stregua di tali indicazioni è pertanto necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalete dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione del medesimi dati all'agenzia concessionaria. Conseguentemente rientra nell'area penale l'ipotesi di un conto scommesse, regolarmente rilasciato da un concessionario, che anziché essere utilizzato dall'acquirente a titolo personale, divenga oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi dall'acquirente, in quanto in evenienze del genere si profila una vera e propria attività organizzata sotto forma di agenzia, come tale vietata. Correttamente il Tribunale, sulla base delle emergenze raccolte dalla P.G. e in assenza anche della prescritta autorizzazione di Polizia circostanza che la stessa ricorrente non contesta, limitandosi a sostenere di essere in possesso dell'autorizzazione dell’AAMS , ha ritenuto integrata la fattispecie di reato ipotizzata dall'accusa. Quanto al ritenuto periculum in mora, la decisione assunta con l'ordinanza impugnata appare esente da vizi logici ed adeguatamente motivata in relazione alla circostanza che la libera disponibilità delle attrezzature avrebbe potuto agevolare ulteriori comportamenti penalmente rilevanti è evidente infatti che la situazione di pericolo rappresentata dal Tribunale fosse strettamente collegata ad un eventuale ulteriore utilizzo delle attrezzature sottoposte a sequestro, laddove le attrezzature fossero rimaste nella libera disponibilità della ricorrente. Il rischio di utilizzazione contra jus dell'immobile escluso dal provvedimento cautelare va infatti interpretato come potenziale rischio di utilizzazione delle attrezzature ivi installate, e non certo come rischio di utilizzazione dell'immobile in sé considerato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.