In caso di domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore a seguito dell’intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro, determinatosi per effetto dell’iniziativa del datore di lavoro fondata su clausola risolutiva contrattuale nulla, la retribuzione spetta solo se la prestazione viene offerta.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza numero 5751, depositata il 12 marzo 2014. Collocamento a riposo il dipendente che impugna il provvedimento datoriale deve aver offerto la prestazione lavorativa? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da un dipendente delle Poste Italiane avverso il provvedimento che ne ha disposto il collocamento a riposo con effetto dal giorno del raggiungimento della massima anzianità contributiva, in forza della clausola integrativa di cui al CCNL del 26 novembre 1994. Il ricorrente, in particolare, dopo aver dedotto la nullità della citata disposizione contrattuale, ha chiesto che venisse accertato che il collocamento a riposo integrava un vero e proprio licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa o di giustificato motivo conseguentemente, il dipendente ha richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ex articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nonché il risarcimento dei danni derivati dalla perdita delle retribuzioni maturate dal giorno del collocamento a riposo sino alla data del compimento del 65° anno di età e dal conseguimento di una pensione e di una indennità di buonuscita di minore importo. La società datrice si è opposta, tra l’altro, alla domanda risarcitoria, sostenendo che il dipendente non aveva offerto la propria prestazione lavorativa. Il collocamento a riposo del dipendente non produce, di per sé, effetti negoziali. La pronuncia in commento chiarisce che la comunicazione di collocamento a riposo in relazione alla clausola contrattuale di risoluzione automatica del rapporto costituisce una mera dichiarazione di scienza con finalità ricognitive da cui non è possibile far discendere effetti negoziali. Pertanto, la risoluzione del rapporto non rappresenta un’ipotesi di danno in re ipsa automaticamente risarcibile. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno è condizionato alla previa costituzione in mora del debitore, sicché la corresponsione delle retribuzioni a titolo risarcitorio deve ritenersi comunque subordinata all’offerta della prestazione da parte del lavoratore. L’errore di fondo della sentenza impugnata va ravvisato nella valenza conferita all’atto di risoluzione del contratto, interpretato dalla Corte territoriale quale rifiuto del datore di lavoro di dar corso alla prosecuzione del rapporto di lavoro dal quale si fa discendere l’effetto della mancanza di necessità di costituzione in mora del debitore. In realtà, in riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane, la nullità della clausola contenuta nell’accordo integrativo al CCNL del 26 novembre 1994 – secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva – comporta che l’esecuzione di detta clausola ad opera di entrambe le parti del rapporto non costituisce, di per sé, un rifiuto del datore di lavoro di adempiere alla prosecuzione del rapporto lavorativo, da cui potrebbe discendere, in favore del dipendente, il diritto del risarcimento dei danni senza necessità di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell’articolo 1219 c.c., essendo comunque necessario che il dipendente medesimo offra innanzitutto la propria prestazione lavorativa, sicché l’inadempimento contrattuale insorge ove il datore la rifiuti cfr., ex plurimis, Cass., numero 2671/2010 . Il diritto al risarcimento spetta solo se il dipendente ha messo in mora il datore di lavoro. La questione andava, quindi, risolta alla luce dei principi generali del diritto delle obbligazioni sancite dalle disposizioni codicistiche in tema di responsabilità contrattuale, in base ai quali, in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore a seguito dell’intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro determinatosi per effetto dell’iniziativa del datore di lavoro fondata su clausola risolutiva contrattuale nulla, la retribuzione spetta solo se la prestazione viene eseguita, rimanendo a carico dello stesso lavoratore, in mancanza, l’onere di allegare e di provare il danno conseguito all’atto nullo produttivo dell’interruzione del rapporto cfr. Cass., numero 10527/2010 . In tale prospettiva il danno può equivalere alle retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione delle prestazioni lavorative, ma presuppone pur sempre che queste siano state offerte dal lavoratore e che il datore le abbia illegittimamente rifiutate v., tra le tante, Cass., numero 104527/2010 .
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 febbraio – 12 marzo 2014, numero 5751 Presidente Stile – Relatore Lorito Svolgimento del processo 1. A.S. , docente di scuola elementare, a tempo determinato dal 1.9.2000 e indeterminato dal 19.2.2001 , ha chiesto che fosse accertato il suo diritto alla retribuzione in misura intera, come previsto dall'articolo 11, terzo e quinto comma, del C.C.N.L. del comparto scuola del 15.3.2001, e non nella misura ridotta, come effettivamente corrispostale per il periodo di assenza dal servizio per gravidanza e puerperio di cui aveva usufruito, per astensione obbligatoria e facoltativa rispettivamente, pertanto, nella misura dell'80 % e del 30 % della retribuzione fissa mensile , ai sensi della legge numero 1024/71. 2. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 18 gennaio 2008, pronunciando ex articolo 64 del d.lgs. 165/2001, ha risolto la questione interpretativa della disposizione della contrattazione collettiva evocata a fondamento della domanda, nel senso della previsione della disciplina di favore, rispetto alla regolamentazione di legge del trattamento economico per le assenze per astensione per maternità e puerperio, valevole per qualsiasi dipendente del comparto scuola, a tempo determinato o indeterminato. 3. Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione il Ministero della Pubblica Istruzione e il II Istituto comprensivo di Brescia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso. 4. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 11, C.C.N.L. scuola del 15 marzo 2001 in combinato disposto con gli articolo 21, 22, 23 C.C.N.L. del 4 agosto 1995, e si censura la sentenza impugnata per avere interpretato le disposizioni enunciate nel predetto articolo 11, secondo cui al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge numero 1204 del 1971 comma 1 e nel periodo di astensione obbliga tona alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile comma 3 , come riferite a tutto il personale dipendente, ivi compreso quello assunto con contratto a tempo determinato. I ricorrenti chiedono, pertanto, a questa Corte di stabilire che alla stregua delle predetti disposizioni collettive, con le espressioni personale dipendente e lavoratrice e/o lavoratore si fa riferimento unicamente al personale legato all'Amministrazione da contratto di lavoro a tempo indeterminato. 6. Il ricorso è infondato. 7. Il quesito formulato dalle Amministrazioni ricorrenti trova, infatti, risposta nel principio già affermato, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte cfr., ex multis, Cass. 17234/2010, Cass. 17235/2010 e, da ultimo, Cass. nnumero 1828, 5829, 20555/2013 , alla quale va data continuità anche in questa sede, secondo cui le disposizioni in tema di congedi parentali di cui all'articolo 11 del c.c.numero l. 15.3.2001 del personale del Comparto scuola nella fattispecie, commi 3, 5 e 6 , fatte salve, quali condizioni di maggior favore, dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. numero 151 del 2001, vanno interpretate nel senso che sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato . 8. Nelle citate sentenze si è precisato che la disciplina prevista dal c.c.numero l. del 2001, più favorevole di quella legale, fa riferimento comune a tutto il personale dipendente , attribuendo espressamente alle lavoratoci ed ai lavoratori il miglior trattamento economico ivi previsto, senza specificazione né distinzione alcuna all'interno del personale stesso. 9. Si è altresì precisato che tale rilievo assume particolare significato proprio alla luce della pregressa disciplina collettiva di comparto del 1995 che, invece, espressamente differenziava il trattamento retributivo in materia a seconda che del congedo usufruisse il personale dipendente a tempo indeterminato o quello con rapporto a tempo determinato. 10. Né in senso contrario, secondo la già citata e qui condivisa giurisprudenza, potrebbe invocarsi il richiamo all'articolo 23 del C.C.N.L. del 1995 contenuto nell'articolo 11, comma 3, del C.C.N.L. del 2001, trattandosi di rinvio diretto semplicemente a determinare l'entità del trattamento retributivo, spettante a tutto il personale dipendente , precedentemente spettante soltanto al personale con contratto a tempo indeterminato . 11. Parimenti inconcludente si rivelerebbe, infine, anche l'argomento fondato sulla previsione dell'articolo 19, comma 14, del successivo C.C.N.L. del 2003, che espressamente stabilisce che al personale di cui al presente articolo a tempo indeterminato si applicano le disposizioni relative ai congedi parentali come disciplinati dall'articolo 12 . 12. Tale previsione, senza per nulla smentire quanto già previsto, secondo quanto già detto sopra, dall'articolo 11 del C.C.N.L. del 2001 - e al pari di altre disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato , contenute nello stesso articolo 19 - assume, infatti, il significato di una semplice precisazione vedi, in tal senso, anche il primo comma del medesimo articolo 19 esplicitata dalle parti collettive al fine di rendere indiscutibile la loro volontà. 13. Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento. 14. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese.