Gli animali non sono “cose”, ma esseri senzienti. Ecco perché i coniugi, in sede di separazione, possono regolarne le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento degli stessi.
La Nona Sezione Civile del Tribunale di Milano, con il decreto del 13 marzo 2013, ha chiarito che l’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, dovendo essere riconosciuto come “essere senziente”. Pertanto, non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione - quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. Il caso. Due coniugi, nelle condizioni di separazione, stabiliscono che i gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della madre dove è collocata la figlia minorenne la quale si farà carico delle spese ordinarie mentre quelle straordinarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi. Deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia. Niente da eccepire, al contrario, il Tribunale milanese, richiamando la decisione del Tribunale di Varese Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011 , ha precisato che – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge numero 201/2010, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 - «il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia». Anche la Riforma del condominio ha riconosciuto tale diritto. Anche il legislatore, infatti, ha riconosciuto, con la legge numero 220/2012, che «le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». L’animale è un essere senziente, non una cosa. Per tutte queste ragioni, il Tribunale ritiene «che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente”». Legittima, quindi, la facoltà dei coniugi di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione.
Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 13 marzo 2013 Giudice Buffone Nella clausola numero 9 delle condizioni di separazione, i genitori stabiliscono che i gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove collocata la minore – la quale si farà carico delle spese ordinarie mentre quelle straordinarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi. Non vanno svolti rilievi sull’accordo. Nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, numero 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 - il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011 . Quanto il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto, in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, numero 220 posto che, modificando l’articolo 1138 cod. civ., ha previsto che “le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente” v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 . Non essendo l’animale una «cosa» v., ad es., articolo 923 c.c. , bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. P.Q.M. Fissa l’udienza in data 2013 per la comparizione personale delle parti .