Il compenso dell’avvocato è un credito illiquido: il foro competente è quello del domicilio del debitore

Il compenso per prestazioni professionali che non sia convenzionalmente stabilito è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale di conseguenza il foro facoltativo del luogo dove va eseguita l’obbligazione è quello del domicilio del debitore.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6096/13, depositata il 12 marzo. Il caso. Una cliente propone opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le si ingiunge il pagamento di una somma a titolo di compenso professionale spettante al suo avvocato, contestando inoltre l’incompetenza territoriale del giudice di pace di Acireale, essendo competente quello di Catania. Le sue pretese, tuttavia, non vengono accolte e la donna decide pertanto di ricorrere per cassazione. Violate le regole sulla competenza? La questione fondamentale posta all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda la violazione della competenza territoriale secondo la ricorrente, infatti, in base alla regola dell’articolo 1182, comma 4, c.c., la competenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto è quella del giudice di pace del luogo di residenza dell’opponente, cioè quello di Catania. Rileva il domicilio del debitore Gli Ermellini ritengono che la doglianza sia fondata rifacendosi a una precedente pronuncia sentenza numero 21000/2011 , infatti, i giudici della S.C. ricordano che il compenso per prestazioni professionali che non sia convenzionalmente stabilito è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale di conseguenza il foro facoltativo del luogo dove deve essere eseguita l’obbligazione è quello del domicilio del debitore articolo 1182, comma 4, c.c. . perché il compenso dell’avvocato è un credito illiquido. La Cassazione rileva che la sentenza impugnata ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell’Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che dunque, essendo in presenza di un credito illiquido, ai sensi della norma richiamata, la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita. Ciò premesso, il Tribunale ha errato laddove non ha tenuto conto che la residenza della debitrice si trova a Catania per questi motivi, la S.C. cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Catania.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 gennaio – 12 marzo 2013,numero 6096 Presidente Finocchiaro – Relatore D’Amico Svolgimento del processo F R. propose opposizione al d.i. numero 382/2004 del Giudice di Pace di Acireale emesso in favore dell'Avv. T.A. , con il quale le si ingiungeva il pagamento di Euro 1.274,45 per compensi professionali spettanti al medesimo Avvocato, a seguito dell'attività prestata in occasione di una transazione fra la stessa R. , datrice di lavoro, e tale S.G.d.G. , assistito da detto Avvocato. L'opponente deduceva che nulla era dovuto a quest'ultimo perché l'accordo transattivo di cui sopra è datato 1 febbraio 2001, mentre la copia notificata del ricorso, redatto dall'Avv. T. è datato 13 febbraio 2001. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiararsi infondata la pretesa avversaria. L'opponente eccepiva inoltre l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale, essendo competente quello di Catania. Il Giudice di Pace di Acireale confermava il d.i Formulava appello F R. riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale la violazione dell'articolo 68 della legge professionale numero 578/33 l'inosservanza dell'onere della prova dell'attività svolta da parte del professionista. Il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l'appello. Propone ricorso per cassazione F R. con tre motivi. Resiste con controricorso A T. . Motivi della decisione Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Falsa applicazione dello articolo 1182 comma 4 del c.c., in relazione all'articolo 360 numero 2 c.p.c. Violazione della norma sulla competenza territoriale”. Sostiene parte ricorrente che, a norma dell'articolo 1182, comma 4, c.c. la competenza territoriale ad emettere il d.i. opposto è quella del Giudice di Pace di Catania, ove l'opponente aveva la residenza al tempo sia della liquidazione dei compensi da parte del consiglio dell'ordine, sia dell'emissione e notifica del d.i Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione articolo 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo Cass., 12 ottobre 2011, numero 21.000 . L'impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore articolo 1182, ultimo comma c.c. e non in quello del creditore articolo 1182, 3 comma, c.c. . Ha tuttavia errato perché non ha tenuto conto che la residenza della debitrice F R. si trova a omissis , proprio nel luogo in cui le è stato notificato il decreto ingiuntivo. Pertanto competente per territorio è il Giudice di Pace di Catania. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione dell'articolo 64 numero 1578/33, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. Falsa applicazione della norma”. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c.”. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri. In conclusione deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Catania. Per l'incertezza della lite si compensano le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata dichiara la competenza del Giudice di Pace di Catania e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.