Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato della Comunità europea senza limite di validità amministrativa deve convertire il suo documento entro 2 anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia. La sanzione, però, potrà applicarsi a partire dal 19 gennaio 2015.
Una sanzione che potrà applicarsi solo a partire dal 19 gennaio 2015. Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno stato della comunità europea senza limite di validità amministrativa deve convertire il suo documento entro 2 anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia. Ma la sanzione per chi viola quest’obbligo potrà applicarsi solo a decorrere dal 19 gennaio 2015 ovvero decorsi 2 anni dall’entrata in vigore della riforma dell’articolo 136 bis. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare numero 300/A/1577/14/109/12/2 del 3 marzo 2014. La riforma della patente europea entrata in vigore il 19 gennaio 2013 ha innestato nel corpo del codice stradale alcune disposizioni innovative anche in materia di conducenti comunitari. Conversione della patente. In particolare per omologare la durata di validità delle patenti di guida che per alcuni paesi come la Germania non prevedevano scadenza, l’articolo 136 bis cds ora stabilisce che «il titolare di patente di guida senza limiti di validità amministrativa, trascorsi 2 anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta». Il mancato rispetto di questo precetto comporta la sanzione di 155 euro con il ritiro del documento. Ma solo dal 19 gennaio 2015. Specifica, infatti, l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale che lo straniero già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013 con patente illimitata ha 2 anni di tempo per adempiere all’obbligo. Mentre quelli che acquisiscono la residenza normale in Italia dopo tale data dovranno convertire la licenza entro 2 anni dalla nuova condizione anagrafica.
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