Le differenze strutturali tra la bancarotta propria e quella impropria sono minime e non attengono al dato oggettivo della condotta. L’articolo 223 della legge fallimentare, sulla bancarotta impropria, rinvia all’articolo 216, sulla bancarotta propria, per la determinazione della pena. Il rinvio deve considerarsi integrale, anche per l’applicazione delle aggravanti ex articolo 219, vista l’identità oggettiva delle condotte.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10180, depositata il 4 marzo 2013. Applicazione dell’aggravante anche alla bancarotta impropria? La Suprema Corte si è trovata a decidere sul ricorso proposto da tre persone, condannate per bancarotta impropria con l’applicazione dell’aggravante di danno patrimoniale di rilevante gravità. Le norme. L’articolo 216 della legge fallimentare punisce l’imprenditore che commette bancarotta fraudolenta. Questa è la fattispecie di bancarotta c.d. propria. L’articolo 219 prevede un circostanza aggravante nel caso che la bancarotta prevista dall’articolo 216 abbia provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità che porta ad un aumento della pena fino alla metà, «se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti» integranti bancarotta. L’articolo 223 prevede che, nel caso le condotte integranti la bancarotta fraudolenta siano compiute da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società dichiarate fallite – bancarotta c.d. impropria si applicano le pene stabilite dallo stesso articolo 216. Il precedente difforme no all’applicazione analogica. La Corte di Cassazione, rileva l’erroneità di una precedente statuizione della medesima sezione V, la numero 8829/2009, nella parte in cui ha ritenuto che non essendoci un esplicito rinvio dall’articolo 223 all’articolo 219, non potesse applicarsi l’aggravante, per il divieto di analogia in malam partem in ambito penale. Non è analogia, è un’operazione interpretativa di sistema. Sottolinea infatti la S.C. che per l’applicabilità dell’aggravante dell’articolo 219 non si deve percorrere la via analogica, ma si deve compiere «una semplice operazione ermeneutica di tipo sistematico». La Corte, analizzando il testo delle norme, deduce che «le differenze strutturali tra la bancarotta propria e quella impropria sono minime e non attengono al dato oggettivo della condotta». Le società possono causare più danni. Se non si applicasse l’articolo 219 anche ai soggetti di cui all’articolo 223, ne conseguirebbe «un’ingiustificata disparità di trattamento a favore degli amministratori degli enti collettivi». E ciò è da considerarsi ancor più ingiusto se si pensa che «le più vaste dimensioni dell’impresa societaria comportano normalmente una maggiore gravità e diffusività delle conseguenze dannose del reato di bancarotta». Il rinvio integrale per la determinazione della pena. L’articolo 223 rinvia all’articolo 216 per la determinazione delle pene. L’articolo 216 prevede che per i casi di bancarotta propria le pene «si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali bensì anche considerando le attenuanti speciali previste per tali reati». Il rinvio deve quindi considerarsi integrale vista l’identità oggettiva delle condotte. «Ogni diversa interpretazione sarebbe irragionevole in quanto condotte potenzialmente più pericolose sarebbero punite in modo più lieve». Gli artt. dal 223 al 226 si occupano dell’estensione delle pene previste per l’imprenditore individuale agli amministratori e richiamano espressamente gli articoli 216, 217, 218 e 220, senza mai rinviare espressamente all’articolo 219. Questa non è un’esclusione volontaria decisa dal legislatore. Gli articoli richiamati, infatti, individuano fattispecie specifiche di reato, mentre l’articolo 219 «contempla delle semplici circostanze». Rispetto a quanto detto non può ritenersi ostativa la sentenza numero 21039/2011 delle Sezioni Unite, poiché in essa non è chiara la distinzione che viene effettuata tra interpretazione estensiva o applicazione analogica. Per questi motivi la Corte respinge i ricorsi.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 gennaio – 4 marzo 2013, numero 10180 Presidente Marasca – Relatore Demarchi Albengo