Alle persone inaffidabili va ritirata la patente, ma l'avviso orale non è sufficiente perché non si tratta di una misura di prevenzione.
L'articolo 120 codice della strada, rubricato Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 prevede che «Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge numero 1423/1956, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge numero 575/1965, le persone condannate per i reati di cui agli articolo 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309/1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articolo 75, comma 1, lettera a , e 75-bis, comma 1, lettera f , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309/1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma». La fattispecie. Nel caso posto all'attenzione della Sezione, che ha deciso con la sentenza 722 depositata il 14 febbraio 2014, l'appellante è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi del sopraindicato articolo 120, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un «avviso orale» ai sensi della legge numero 1423/1956 ora articolo 3 d.lgs. numero 159/2011 . Relativamente a tale questione, secondo il Collegio, prioritaria ed assorbente – pur se il ricorrente vi aveva attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese - è la questione se l’«avviso orale» di cui alla legge numero 1423/1956 ora articolo 3 d.lgs. numero 159/2011 rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’articolo 120 del codice della strada. Ed il Collegio sottolinea che, nel caso specifico, si trattava dell’avviso orale “mero”, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 4, d.lgs. numero 159/2011 e già nell’articolo 4, comma 4, legge numero 1423/1956 come modificato dall'articolo 15 della legge numero 128/2001 . Il mero avviso orale non si configura come una «misura di prevenzione». Nella sistematica della legge numero 1423/1956 come modificata dalla legge numero 327/1988 che era quella vigente all’epoca della formulazione dell’articolo 120 del codice della strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa appare chiaro, osserva la sentenza, che il mero avviso orale non si configura come una «misura di prevenzione» bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette. Invero gli articolo 3 e 4 sempre della legge numero 1423/1956 sono espliciti nel senso che le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli. In particolare è significativo, secondo il Collegio, il secondo comma dell’articolo 4 il quale dispone che «Trascorsi almeno 60 giorni e non più di 3 anni [dall’avviso orale], il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale » questo testo pare inequivoco nel senso che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti al contrario il semplice avviso orale – ossia quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’articolo 3. comma 4, d.lgs. numero 159/2011 - non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini. In conclusione l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s. non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’articolo 120 del codice della strada.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30 gennaio – 14 febbraio 2014, numero 722 Presidente/Estensore Lignani Fatto e diritto 1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell’articolo 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge numero 1423/1956 ora articolo 3 del d.lgs. numero 159/2011 . L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma. Il ricorso è stato respinto con sentenza immediata numero 270/2013. 2. L’interessato propone ora appello a questo Consiglio. In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia. 3. Nel merito, appare prioritaria ed assorbente – pur se il ricorrente sembra averle attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese - la questione se l’”avviso orale” di cui alla legge numero 1423/1956 ora articolo 3 del d.lgs. numero 159/2011 rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’articolo 120 del codice della strada. Conviene precisare che qui si discute dell’avviso orale “mero”, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 4, d.lgs. numero 159/2011 e già nell’articolo 4, quarto comma, legge numero 1423/1956 come modificato dall'articolo 15 della legge numero 128/2001 4. Nella sistematica della legge numero 1423/1956 come modificata dalla legge numero 327/1988 che era quella vigente all’epoca della formulazione dell’articolo 120 del codice della strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa appare chiaro che il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette. Invero gli articolo 3 e 4 sempre della legge numero 1423/1956 sono espliciti nel senso che le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli. In particolare è significativo il secondo comma dell’articolo 4 «Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni [dall’avviso orale], il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale » questo testo pare inequivoco nel senso che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione. 5. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti al contrario il semplice avviso orale – ossia, si ripete, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’articolo 3. comma 4, d.lgs. numero 159/2011 - non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini. 6. In conclusione l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s. non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’articolo 120 del codice della strada. In questo senso l’appello deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado. La presente decisione non preclude all’autorità amministrativa di disporre la revoca, la revisione o la sospensione della patente di guida dell’interessato, per qualsivoglia altra ragione diversa da quella qui considerata. 7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.