L’eccedenza non può confluire nella liquidazione IVA di gruppo

L’eccedenza IVA, computabile in detrazione, chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 e all’ingresso nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, non può confluire nelle liquidazioni della società che l’ha maturata finché la stessa partecipa alla suddetta procedura di gruppo. Così l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 21/E.

L’eccedenza di credito IVA chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 e all’ingresso nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, che sia computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio successivamente alla predetta data, non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l’ha maturata finché la stessa partecipa alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Così, nella Risoluzione n. 21/E, l’Agenzia delle Entrate ha risposto alle richieste di chiarimento riguardo al corretto trattamento fiscale da riservare all’eccedenza del credito IVA infrannuale e/o annuale che sia stata oggetto di diniego da parte dell’ufficio nel periodo di adesione di liquidazione dell’IVA di gruppo, pur se chiesta a rimborso da un soggetto prima del 2008 e prima del suo ingresso nella procedura di liquidazione. È stato chiesto all’amministrazione finanziaria se se sia possibile, per le società che partecipano al gruppo IVA, computare in detrazione tale credito nelle proprie liquidazioni periodiche e, conseguentemente, trasferirlo nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. L’eccedenza può essere calcolata in detrazione? L’Agenzia ha premesso che l’art. 1, d.p.r. n. 443/1997 prevede che, nel caso in cui l’ufficio riconosca la spettanza dell’eccedenza di credito ma contestualmente ne neghi il rimborso, l’eccedenza può essere calcolata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla notifica del provvedimento di diniego ovvero nella dichiarazione annuale. In seguito il comma 63 dell’art. 1, Legge n. 244/2007 aveva vietato alle società che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo di far confluire nei calcoli compensativi della procedura, a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008, la propria eccedenza di credito IVA derivante dal periodo d’imposta precedente. Il quesito riguardava in particolare l’ipotesi in cui, stante l’applicabilità della preclusione - per espressa previsione del comma 64 Legge 244/2007 citata - a partire dalla liquidazione 2008, la richiesta di rimborso dell’eccedenza di credito IVA fosse intervenuta prima di tale data, e dunque prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che è andata a modificare l’art. 73, d.p.r. n. 633/1972. L’Agenzia ha chiarito che il comma 64 citato, nell’indicare le modalità di entrata in vigore della modifica normativa, non ha attribuito alcun rilievo al periodo di maturazione delle eccedenze, limitandosi a precludere il trasferimento del credito maturato ante ingresso nell’IVA di gruppo a partire dalla liquidazione di gruppo relativa al 2008. Ne consegue che la preclusione opera per tutte le liquidazioni IVA di gruppo effettuate a partire da tale momento, a prescindere dalla circostanza che, al momento di maturazione dell’eccedenza a credito, la disposizione non era ancora entrata in vigore. L’eccedenza non può confluire nelle liquidazioni IVA della società finché L’Amministrazione finanziaria conclude, dunque, che anche l’eccedenza IVA chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 ed all’ingresso nella procedura e computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio successivamente alla predetta data, incontra il limite del citato art. 1, comma 63, della Legge n. 244/2007, nel senso che detta eccedenza non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l’ha maturata finché la stessa partecipa alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo . fonte www.fiscopiu.it

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