Il Tar Lazio ha sospeso, nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, il regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati fino al 14 gennaio prossimo, giorno in cui si svolgerà la trattazione collegiale sul ricorso contro il nuovo regolamento. Esulta l’Associazione nazionale avvocati italiani, da sempre contraria alle regole introdotte con il regolamento n. 170 del Ministero della Giustizia.
Stop fino al 14 gennaio. Con un comunicato stampa diffuso oggi, l’Anai ha reso nota la decisione del Tar Lazio, in sede di riesame, di sospendere il regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. La sospensione si protrarrà fino al 14 gennaio prossimo, giorno in cui si svolgerà la trattazione collegiale sul ricorso contro il nuovo regolamento. A rischio le elezioni. I giudici amministrativi hanno, infatti, ritenuto necessaria la sospensione, in quanto in alcuni Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati le operazioni di voto si sarebbero dovute svolgere prima dell’udienza cautelare fissata proprio per il 14 gennaio. Secondo il presidente dell’Associazione nazionale avvocati italiani, Maurizio De Tilla, si tratta di «un risultato importantissimo, che dimostra come alcuni Consigli (ben pochi) abbiano sbagliato a non rinviare le elezioni», «nonostante gli inviti del Ministero». Alla luce di questa decisione, l’Anai, che nei mesi scorsi si era scagliata duramente contro il regolamento , si dimostra ottimista: «ora aspettiamo con fiducia la Camera di Consiglio della prossima settimana».
TAR Lazio, sez. I, decreto 7 gennaio 2015, n. 6 Presidente Tosti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014, nonchè di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente i conseguenti bandi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto il proprio decreto n. 6538/2014 di rigetto dell’istanza di misure cautelari provvisorie, proposta dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 56 c.p.a.; Vista l'istanza di parte ricorrente di riesame del succitato decreto cautelare n. 6538/2014 (depositata in data 7 gennaio 2015) e l’allegata nota del 24.12.2014, della Direzione Generale della Giustizia Civile, indirizzata ai Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati; Rilevato che non è possibile, per ragioni organizzative dell’Ufficio, accogliere la richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato di anticipazione della Camera di Consiglio per l’esame collegiale della domanda di sospensiva; Ritenuto, tuttavia, opportuno riesaminare il succitato decreto monocratico, poiché in alcuni Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati le operazioni di voto avranno inizio prima dell’udienza cautelare già fissata al 14 gennaio 2015; Ritenuto quindi di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, per quanto di interesse dei ricorrenti, fino alla suddetta Camera di Consiglio, in cui verrà effettuata la valutazione collegiale della richiesta di sospensione; P.Q.M. Accoglie l’istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta dalla parte ricorrente e, pertanto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2015.