Con gli interpelli nnumero 4 e 5 del 5 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicazione del contratto di apprendistato. Il primo provvedimento spiega come sia possibile attivare questa modalità di lavoro nel caso in cui l’azienda non applichi un CCNL o questo non disciplini tale materia, mentre il secondo risolve la questione della compatibilità tra la specifica disciplina prevista per le attività stagionali e la clausola generale di stabilizzazione.
Come comportarsi se manca il CCNL? Il primo interpello è stato presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e ha per oggetto la possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere nei casi in cui un’azienda non applichi un CCNL, ma un contratto individuale plurimo e, per di più, nel settore di attività della stessa, manchi un accordo interconfederale che regolamenti la materia. La questione è rilevante, poiché il D. Lgs. numero 167/2011 prevede un necessario intervento della contrattazione collettiva ai fini dell’attivazione dell’apprendistato in questione. Ci si può riferire a un settore affine. Tuttavia, al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, il Ministero ha spiegato che il datore di lavoro può stipulare comunque un contratto di apprendistato facendo riferimento alla regolamentazione contrattuale di un settore affine, così da individuare i profili normativi ed economici dell’istituto. L’orientamento assunto si colloca pertanto nel solco delle recenti scelte legislative, che hanno definito l’apprendistato come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro» articolo 1, comma 1, legge numero 92/2012 . Attività stagionali una disciplina particolare. L’altra istanza in esame è stata introdotta dalla Federalberghi e riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 5, D. Lgs. numero 167/2011, che introduce una particolare disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi in «cicli stagionali». Infatti, secondo la predetta disposizione, per i datori di lavoro che svolgono attività stagionali, i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato l’istante chiede pertanto come tale previsione si possa conciliare con l’onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell’assunzione di altri lavoratori con tale tipologia contrattuale. L’obbligo di stabilizzazione Il provvedimento ricorda che, effettivamente, l’articolo 2, comma 3 bis, del decreto citato, prevede che l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. non trova applicazione. Richiamando un suo precedente intervento circolare numero 18/2012 il Ministero precisa che, in ragione delle particolarità del settore in questione, e tenendo conto della evidente incompatibilità della disciplina ad esso dedicata con le previsioni di ordine generale sulla stabilizzazione degli apprendisti, queste ultime non possono ritenersi applicabili alle attività stagionali. Relativamente a questo settore, gli apprendisti potranno invece beneficiare di eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni stagionali presso il medesimo datore di lavoro, da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva.
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