Piede in fallo scendendo dall’Ape. Lesioni compatibili coll’incidente, ma risarcimento negato...

Si salvano così compagnia assicurativa e conducente, che, per giunta, è anche marito della donna vittima dello strano episodio. Nonostante la valutazione compiuta dal consulente tecnico, difatti, il riscontro probatorio per la richiesta di risarcimento avanzata dalla donna resta troppo debole, anche perché il racconto fatto dal coniuge risulta insufficiente

Danni fisici assolutamente compatibili con la dinamica dello strano incidente. A certificarlo è la relazione del consulente tecnico d’ufficio. Eppure questa ‘carta’ non può bastare Soprattutto se il conducente – che è anche coniuge della vittima – fornisce una versione minimal del ‘fattaccio’ Cassazione, sentenza numero 2249, Terza sezione Civile, depositata oggi . Discesa fatale A lamentarsi per i postumi di un curioso incidente è una donna. A vestire i panni del responsabile è – o, meglio, dovrebbe essere – il marito. Tutto si svolge in strada, quando la coppia, a bordo di un motocarro Ape, si ferma la donna deve scendere, ma, proprio in quel momento, il veicolo si sposta Significative, ad avviso della donna, le conseguenze fisiche subite, la cui responsabilità è da addebitare al coniuge. Che, difatti, diventa oggetto, assieme alla compagnia assicurativa, della richiesta di risarcimento avanzata dalla moglie. Ma, secondo i giudici, si tratta di una pretesa assolutamente non fondata, alla luce della dinamica dell’episodio. Coniuge contro. Questione chiusa? Assolutamente no, soprattutto considerando la tenacia della donna, che decide di ricorrere in Cassazione, chiamando in causa addirittura anche i figli, essendo il marito deceduto. Obiettivo è ottenere adeguato risarcimento. E a sostegno di questa domanda la donna porta un elemento, ritenuto decisivo «i danni lamentati erano compatibili con la riferita dinamica del sinistro». Ad affermarlo, sottolinea la donna, sono le «risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, disposta nel corso del secondo grado del giudizio, che aveva verificato la compatibilità dei danni lamentati» coll’incidente, risultanze ignorate dal giudice di appello. Ma questo elemento, ribattono i giudici, non può essere ritenuto bastevole per mettere in discussione «ricostruzione delle modalità dell’incidente» e del «comportamento delle persone alla guida dei veicoli coinvolti», così come delineata in secondo grado. Ancor più chiaramente, i giudici evidenziano che, anche a «tener conto del giudizio di compatibilità espresso dal consulente tecnico d’ufficio», la domanda della donna «risultava priva di riscontro probatorio», soprattutto alla luce della «insufficienza degli elementi desumibili dall’interrogatorio libero del conducente», senza dimenticare, poi, «l’inidoneità di un eventuale interrogatorio formale, sulle medesime circostanze, a valere come prova contro la compagnia di assicurazione». Consequenziale è la conferma della decisione dei giudici di secondo grado nessun risarcimento per la donna.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 dicembre 2012 – 31 gennaio 2013, numero 2249 Presidente Segreto – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza in data 16.02.2006, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto da G.T. avverso la sentenza del Giudice di pace di Borgia di rigetto della domanda dell’appellante nei confronti della S.A.I. s.p.a. e di A.T., avente ad oggetto il risarcimento dei danni, che la T. assumeva di aver subito in data 02.03.1999 per un repentino spostamento del motocarro Ape di proprietà e condotto dal proprio coniuge A.T. dal quale si apprestava a scendere. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.T., svolgendo due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un punto decisivo della controversia e omessa motivazione, per non avere il giudice di appello tenuto conto che i danni lamentati erano compatibili con la riferita dinamica del sinistro. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo 116 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 numero 4 cod. proc. civ., per non avere tenuto conto il giudice di appello delle risultanze della c.t.u. disposta nel corso del secondo grado del giudizio, che aveva verificato la compatibilità dei danni lamentati con la riferita dinamica del sinistro. 3. Le censure di parte ricorrente, articolate in termini ai limiti dell’ammissibilità, si esaminano congiuntamente perché in buona parte ripetitive e comunque strettamente connesse. Si rammenta che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice dei merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti costituiscono compito riservato al giudice del merito il cui apprezzamento, se informato - come nella specie - ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità. Inoltre, ove il ricorso per cassazione censuri la ricostruzione e l’interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative anche implicite che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi - come nel caso di specie - alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate più congrue Cass. numero 3994/2005 . 3.1. Orbene le censure formulate con il ricorso all’esame, al di là dell’apparenza dei vizi denunziati, postulano la rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla doppia decisione conforme e risultano destituite di fondamento proprio alla stregua delle emergenze processuali riportate nella decisione impugnata, la quale ha segnatamente evidenziato come - anche a tener conto del giudizio di compatibilità espresso dal c.t.u. - la domanda attrice risultava, comunque, priva di riscontro probatorio, avuto riguardo all’insufficienza degli elementi desumibili dall’interrogatorio libero del conducente e considerata, altresì, l’inidoneità di un eventuale interrogatorio formale sulle medesime circostanze a valere come prova contro la compagnia di assicurazione. 3.2. Gli argomenti di segno contrario, svolti da parte ricorrente - oltre ad essere carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, per il rinvio ad emergenze fattuali, incontrollabili, nei termini in cui sono riportate, in questa sede - costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito, già adeguatamente disattese dal giudice di appello, oltre che censure in punto di fatto della sentenza impugnata, inammissibili in questa sede. E ciò in quanto la valutazione delle risultanze probatorie così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili , non incontra altro limite che quello, qui osservato, di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.