Essere cointestatari di un c/c bancario non configura una donazione indiretta ... anche se si ha l'uso esclusivo

In tema di donazione indiretta, la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto, ai sensi dell'articolo 1854 c.c., sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta.

Tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 809 del 16 gennaio 2014. Il caso. Con atto di citazione, parte attorea conviene in giudizio la controparte per vedersi riconoscere il diritto di proprietà dei beni oggetto di un sequestro e, in particolare, delle somme riportate nel conto deposito titoli con accesso presso il Banco Ambrosiano Veneto e annessi conti correnti e contenuto nelle cassette di sicurezza. In primo grado, la decisione vede sconfitta la parte convenuta, riconoscendo la proprietà dei beni sopracitati alla parte attrice. In secondo grado, in parziale riforma della sentenza precedente, viene riconosciuto il diritto contestato alla nella misura del cinquanta 50 per cento, essendo stata configurata una donazione indiretta dietro la decisione di cointestare i conti correnti. In merito al contenuto delle cassette di sicurezza, secondo la Corte d'Appello, l'appellante non avendo provato, come era suo onere, l'esistenza dell'animus donandi, non poteva ritenersi quindi implicito nella co-intestazione alla moglie delle cassette e nel deposito di somme e di altri valori al loro interno che tali atti potevano avere anche finalità diverse da quelle asserite. Avverso tale decisione, la parte attrice propone ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi. Il primo motivo di ricorso ha per oggetto la presunta violazione e falsa applicazione dell'articolo 769 e 771 c.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare, la Corte di merito nel ritenere che la parte attrice avesse inteso, con l'accensione di un conto cointestato a sé e alla moglie, realizzare una donazione indiretta in favore delta stessa del cinquanta per cento defle somme versate sul conto stesso, giudicando provata la sussistenza dell'animus donandi. Secondo il ricorrente, quindi, l'apertura di un conto corrente cointestato non implica automaticamente il perfezionamento di una donazione indiretta. Il secondo motivo di ricorso si fonda, invece, sulla omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio con riferimento all'applicazione degli articolo 769, 1321, 1322 e 1362 c.c., sulla premessa che lo spirito di liberalità, quale elemento costitutivo del contratto di donazione, consistente nella consapevolezza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti, si distingue dal motivo, che è un movente personale e concreto dell'atto volitivo. In definitiva, l'intento era quello di porre le somme versate nel nuovo conto acceso e cointestato con la donna a disposizione di eventuali esigenze comuni della famiglia e non a disposizione esclusiva, nemmeno nella misura del cinquanta per cento. Ai sensi dell'articolo 366-bis c.p.c., applicabile nel caso di specie ratione temporis, il primo quesito di diritto è il seguente “Deve escludersi nell'operazione di semplice apertura di un contratto di deposito bancario cointestato, tra coniugi in regime di separazione dei beni l'automatica riconducibilità a detto negozio-mezzo', allo schema della c.d. donazione indiretta per le somme che successivamente alla stipulazione di detto contratto verranno depositate su detto conto a più riprese mediante disponibilità esclusive di uno solo dei cointestatari?”. L’apertura di un c/c cointestato è automaticamente riconducibile allo schema della donazione indiretta? La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello, sull'assunto che le censure, avuto riguardo all'esclusione della configurabilità nella cointestazione del conto di una donazione indiretta, sono fondate nei termini che seguono. Le cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto, ai sensi dell'articolo 1854 c.c., sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto tale presunzione, però, dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Nel caso di specie, poi, avuto riguardo alla nullità della donazione di beni futuri sancita dall'articolo 771 c.c., la Corte di merito ha errato nel ricondurre alla cointestazione del conto la donazione del cinquanta per cento delle somme versate nel tempo sul conto, in quanto l'animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta cointestazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 luglio 2013 - 16 gennaio 2014, numero 809 Presidente Triola – Relatore Bursese Svolgimento del processo 1. - A.A. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, che aveva dichiarato l'esclusiva proprietà di D.M. sui beni oggetto di sequestro di cui al provvedimento 3 luglio 2000, e in particolare delle somme riportate nel conto deposito titoli numero 3003 acceso presso il Banco Ambrosiano Veneto e annessi conti correnti di cui l'appellante era cointestatario e di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza intestate ad A.A. . 2. - La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò il D. proprietario del cinquanta per cento del valore delle somme riportate sul predetto conto deposito titoli, ed annessi conti correnti, condannando la A. al pagamento del relativo importo in favore del D. . Con riguardo alla censura relativa alla declaratoria di inammissibilità per tardività delle domande di condanna proposte dalla A. , qualificate come riconvenzionali - censura attinente essenzialmente a tale qualificazione - la Corte confermò la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla tempestività delle stesse. Essa ritenne poi che nella specie sussistessero i presupposti per concludere che con la cointestazione del conto alla moglie il D. avesse inteso realizzare una donazione indiretta di metà del valore del conto deposito titoli, acquistati con danaro pacificamente proveniente da sue disponibilità esclusive, e ciò sulla base delle stesse dichiarazioni dell'uomo. Ne conseguiva, in relazione al conto deposito titoli, la riforma della pronuncia impugnata con la limitazione della sua portata al cinquanta delle somme riportate sul conto deposito titoli e sui conti annessi. La Corte confermò, invece, la decisione quanto al contenuto delle cassette di sicurezza, per non avere l'appellante provato, come era suo onere, la esistenza dell'animus donandi, che non poteva ritenersi implicito nella intestazione alla moglie delle cassette e nel deposito di somme e di altri valori al loro interno, poiché tali atti avrebbero potuto avere anche finalità diverse, mentre in senso contrario a tale conclusione deponeva la circostanza che l'attore avesse delega disgiunta al compimento di tutti gi atti relativi al contratto di locazione della cassetta e che ne pagasse i canoni. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso A.A. . Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli articolo 769 e 771 cod.civ. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il D. avesse inteso, con l'accensione di un conto cointestato a sé e alla moglie, realizzare una donazione indiretta in favore della stessa del cinquanta per cento delle somme versate sul conto stesso, giudicando provata la sussistenza dell'animus donandi. Secondo il ricorrente l'apertura di un conto corrente cointestato non implica automaticamente il perfezionamento di una donazione indiretta. Nella specie, dopo l'apertura del conto cointestato erano confluite in tale rapporto somme pacificamente derivanti dai soli proventi professionali del D. , che, in tal modo, aveva solo inteso gestire il risparmio coinvolgendo la moglie, che ripetutamente ne aveva fatto esplicita richiesta, lamentando la sua mancata partecipazione alla economia familiare. Del resto, la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante, mentre, nella specie, il conto era stato acceso ex novo, privo di immediata provvista, ed era stato destinato ad essere alimentato con versamenti progressivi provenienti da uno solo dei cointestatari e frutto del suo lavoro. La illustrazione della censura si conclude con la formulazione, ai sensi dell'articolo 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis, del seguente quesito di diritto “Deve escludersi nell'operazione di semplice apertura di contratto di deposito bancario cointestato, tra coniugi in regime di separazione dei beni, l'automatica riconducibilità a detto negozio-mezzo, allo schema della c.d. donazione indiretta per le somme che successivamente alla stipulazione di detto contratto verranno depositate su detto conto a più riprese mediante disponibilità esclusive di uno solo dei cointestatari?” e con la indicazione del seguente fatto controverso “Il fatto consiste nell'apertura di un contratto di deposito bancario cointestato, privo di provvista, sul quale sono confluiti solo in maniera progressiva e successiva, svariati accrediti provenienti dai compensi per l'attività lavorativa di uno solo dei cointestatari”. 2. - Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, con riferimento all'applicazione degli articolo 769, 1321, 1322 e 1362 cod.civ Premesso che lo spirito di liberalità, elemento costitutivo del contratto di donazione, consistente nella consapevolezza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti, si distingue dal motivo, che è un movente personale e concreto dell'atto volitivo, il ricorrente sottolinea che nella specie era risultato pacifico e comprovato che la sua volontà era quella di tacitare le lagnanze della moglie rendendola formalmente partecipe di un nuovo conto di risparmio, mancando peraltro la prova che egli avesse inteso beneficiarla del cinquanta per cento degli importi che egli solo avrebbe accreditato successivamente all'apertura del conto, dal quale mai la A. avrebbe prelevato alcunché e nel quale non avrebbe mai versato alcun proprio introito. In definitiva, l'intento era quello - dopo aver concesso alla moglie, a seguito delle sue richieste, una delega sul conto in cui era già depositata parte dei suoi risparmi - di porre le somme versate nel nuovo conto acceso, e cointestato con la donna, a disposizione di eventuali esigenze comuni della famiglia e non a disposizione esclusiva, nemmeno nella misura del cinquanta per cento, della A. . La illustrazione della censura si conclude con la indicazione del fatto controverso, individuato nella “originaria concessione del Dott. D. , su pressante richiesta della moglie, della semplice delega sul conto corrente contenente i risparmi già esistenti, circostanza completamente ignorata dal Giudice di secondo grado che tiene in considerazione soltanto la successiva cointestazione del conto, per i risparmi futuri”. 3. - Le censure, che, avuto riguardo alla stretta connessione che le avvince, volte come sono, entrambe, ad escludere la configurabilità nella cointestazione del conto di una donazione indiretta, sono fondate nei termini che seguono. 3.1. - La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto articolo 1854 cod. civ. sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto articolo 1298, secondo comma, cod. civ. , ma tale presunzione da luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa v. Cass., sent. numero 28839 del 2008 cfr. anche Cass., sent. numero 4496 del 2010 . 3.2. - Nella specie, poi, avuto riguardo alla nullità della donazione di beni futuri sancita dall'articolo 771 cod.civ., la Corte di merito ha errato nel ricondurre alla cointestazione del conto la donazione del cinquanta per cento delle somme versate nel tempo dal D. sul conto, in quanto l'animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta cointestazione. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto invece motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento. 4. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice - che viene individuato in altra Sezione della Corte d'appello di Milano, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio - che la riesaminerà alla luce dei rilievi svolti sub 3.1. e 3.2. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.