Gli affidano la bambina perché giochi col figlio e lui la molesta: applicabile comunque l’attenuante della minore gravità

Lasciare la figlia minore presso l’altrui abitazione per un breve periodo di gioco con un coetaneo costituisce una forma attenuata di affidamento e non osta all’applicazione dell’ipotesi attenuata di violenza sessuale.

L’occasionalità della condotta e la non invasività della stessa possono infatti porsi come prevalenti in ordine all’applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto ex articolo 609 bis c.p Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2753/13, depositata il 18 gennaio. Il caso. La Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concede le attenuanti generiche a un uomo riconosciuto colpevole di violenza sessuale in danno di persona a lui affidata e valuta le stesse prevalenti sulle aggravanti contestate. Ricorrono allora per cassazione il P.G. e l’imputato stesso. La concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata. Il primo lamenta la concessione delle suddette attenuanti, ma la censura è manifestamente inammissibile la decisione dei giudici di merito, infatti, si è basata non solo sull’incensuratezza dell’imputato e l’avvenuto risarcimento del danno, ma anche sulla valutazione di ridotta offensività degli atti sessuali a lui contestati. E’ stato dato troppo peso all’affidamento della minore. A giudizio della S.C. sono invece fondate due censure proposte dall’imputato, riguardanti rispettivamente la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di violenza sessuale e la contraddizione tra questa decisione e i giudizi di ridotta gravità e minima offensività del fatto posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche. Gli Ermellini rilevano che la decisione di merito si sia soffermata sul fatto che la minore offesa era stata affidata alla famiglia dell’imputato più in particolare, la vittima si era recata a giocare con il figlio di questo. Tale conclusione, però, si focalizza su una singola circostanza e contrasta logicamente con la parte restante della motivazione che, come detto, giustifica la concessione delle attenuanti generiche in riferimento all’occasionalità della condotta e alla non invasività della stessa. Bisogna piuttosto guardare all’occasionalità e non invasività della condotta. Questi elementi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, costituiscono i presupposti maggiormente significativi in ordine all’applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto e possono pertanto porsi come prevalenti rispetto all’unico elemento di segno contrario peraltro, a giudizio della S.C., lasciare la figlia minore presso l’altrui abitazione per un breve periodo di gioco con un coetaneo costituisce una forma attenuata di affidamento. Per questi motivi la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente la circostanza del fatto di minore gravità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2012 – 18 gennaio 2013, numero 2753 Presidente Gentile – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1/2/2011 il Tribunale di Bologna ha condannato alla pena complessiva di sei anni di reclusione il sig. R. , applicata la continuazione tra i reati, perché colpevole del delitto di violenza sessuale in danno di persona a lui affidata e affetta da infermità fisica e psichica, limitatamente all'episodio avvenuto in data , e del delitto di detenzione di materiale pedopornografico, quest'ultimo accertato in data omissis . 2. Con sentenza del 13/12/2011 la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e valutato le stesse, unitamente all'attenuante del risarcimento del danno, prevalenti sulle aggravanti contestate, così riducendo la pena a tre anni e sei mesi di reclusione. 3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso il Procuratore generale in sede e l'imputato. Il Procuratore generale lamenta a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'articolo 606, lett.b cod.proc.penumero per avere la Corte di appello concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche violando sia la prima parte dell'articolo 62-bis cod. penumero , che impone di porre a fondamento della decisione elementi non previsti dall'articolo 62 cod. penumero nel caso di specie la corte territoriale ha fatto riferimento all'avvenuto risarcimento del danno , sia il comma terzo del medesimo articolo 62-bis cod. penumero , che esclude la concedibilità delle circostanze per il solo fatto che l'imputato sia immune da precedenti b. Vizio motivazionale ai sensi dell'articolo 606, lett. e cod.proc.penumero per avere la Corte di appello omesso di individuare elementi e circostanze che giustifichino l'applicazione dell'articolo 62-bis cod. penumero nel caso concreto. Il sig. R. lamenta a. Vizio motivazionale ai sensi dell'articolo 606, lett. e cod.proc.penumero con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze ex artt.62, numero 6 e 62-bis cod. penumero nella massima estensione b. Errata applicazione di legge ai sensi dell'articolo 606, lett. b cod.proc.penumero in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dall'articolo 609-quater, comma 4, cod. penumero Osserva il ricorrente che la corte territoriale, dopo averlo assolto dagli episodi diversi da quello che sarebbe avvenuto in data , ancora a pag. 18 della motivazione opera una differenza tra tale episodio e i precedenti, ritenuti meno gravi perché consisti in meri palpeggiamenti , così incorrendo in palese contraddizione c. Palese anche la contraddizione fra la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata e i giudizi di ridotta gravità e di minima offensività del fatto posti a fondamento pagg. 19 e 20 della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. La Corte considera manifesta la inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. La lettura delle pagine 19 e 20 della motivazione impone di rilevare che il giudizio in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti speciali ex articolo 62-bis cod. penumero non si fonda solo sulla incensuratezza dell'imputato e sull'avvenuto risarcimento del danno, ma anche sulla valutazione di ridotta offensività degli atti sessuali, qualificati come occasionali, repentini e non invasivi. Sussiste, dunque, una specifica e articolata motivazione che non incorre nei vizi prospettati dal ricorrente 2. Un giudizio di manifesta infondatezza va formulato anche con riferimento al primo motivo di ricorso R. , apparendo evidente dalla motivazione della sentenza che i giudici di appello hanno operato una valutazione complessiva del fatto e della personalità, così che non può dirsi né carente né manifestamente illogica la motivazione in ordine alla applicazione delle circostanze previste dagli artt.62, numero 6 e 62-bis cod. penumero In assenza di carenze motivazionali o di valutazioni palesemente illogiche, il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione operata dal giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Meritano, invece, accoglimento i motivi secondo e terzo. La lettura integrale delle motivazioni addotte dalla Corte di appello alle pagine 18-20 consentono di rilevare che i giudici hanno ritenuto meritevole di considerazione la posizione di custodia assunta dall'imputato, posto che la persona offesa era stata affidata alla famiglia del bambino, D. , figlio dell'imputato, con cui andava a giocare questo elemento è stato considerato incompatibile con la circostanza prevista dall'ultima parte dell'articolo 609-quater cod. penumero . Ritiene la Corte che tale conclusione, focalizzata su una singola circostanza, si ponga in contrasto logico ed ermeneutico con la parte restante della motivazione che giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo come riferimento sia l'occasionalità ed estemporaneità della condotta posta in essere sia la sua non invasività. Elementi, questi, che fanno ritenere esistente una minima offesa della sfera sessuale della minore con relativa assenza di conseguenze traumatiche rilevanti rispetto al di lei sviluppo psicofisico. 4. Questi ultimi elementi costituiscono, appunto, i riferimenti che la giurisprudenza di questa Sezione ha enucleato come maggiormente significativi al fine di dare applicazione all'ultima parte dell'articolo 609-bis cod. penumero si veda Sez.3, numero 19447 del 2012 . Deve così concludersi che la motivazione con cui i giudici di appello hanno valutato applicabili le circostanze attenuanti generiche appare ampiamente sovrapponibile a quella che può giustificare la concessione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto e può porsi come prevalente rispetto all'unico elemento di segno contrario anche perché si è in presenza di una forma certamente attenuata di affidamento della minore al ricorrente da parte dei genitori della stessa, lasciata presso l'abitazione per un breve periodo di gioco col figlio del ricorrente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza viene annullata limitatamente alla valutazione inerente la circostanza del fatto di minore gravità, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna affinché, tenuto conto del principio affermato con la presente decisione, provveda a nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente la circostanza del fatto di minore gravità e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.