Sui crediti derivanti dal programma di aiuti alimentari alla Russia decide la Corte UE, ma dopo 14 anni!

In relazione ai programmi europei di aiuti alimentari, l’annosa questione dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni può aggravarsi a causa della faticosa individuazione del giudice competente. Trattandosi di interventi previsti da specifici atti normativi comunitari, la relativa disciplina è in essi rinvenibile e, in considerazione dei casi specifici, determina anche la competenza della Corte di Giustizia dell’UE.

Rimane tuttavia da stigmatizzare il fatto che, in relazione ad una gara indetta nel 1999, solo a distanza di 14 anni circa, a conclusione di un lungo iter giudiziario, è stato individuato il Giudice competente a conoscere dei fatti di causa. Appalto per il trasporto di carni bovine. In attuazione del regolamento CE numero 111/1999 della Commissione del 18 gennaio 1999, in tema di «modalità generali di applicazione del regolamento CE numero 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa», era stata indetta una gara pubblica per l’affidamento di un appalto per il trasporto di carni bovine dal territorio francese alla Russia. In seguito all’esecuzione del predetto contratto, l’affidatario richiedeva all’amministrazione francese FranceAgriMer il pagamento del corrispettivo pattuito e lo svincolo della cauzione sottoscritta a garanzia delle obbligazioni assunte. L’avvio delle vicissitudini giudiziarie. L’appaltatore, non avendo ricevuto completa soddisfazione delle proprie richieste, si rivolgeva in prima battuta al Tribunale di Parigi, il quale declinava la propria competenza a favore del Tribunale amministrativo di Parigi. Quest’ultimo organo giudiziario rigettava il ricorso proposto dall’appaltatore poiché nel regolamento numero 111/1999 di indizione della gara non era contenuto alcun riferimento al termine per procedere al pagamento della prestazione di fornitura di trasporto ed allo svincolo della cauzione finanziaria. Per tali ragioni, secondo il Giudice amministrativo francese, l’amministrazione non poteva essere considerata inadempiente o responsabile degli asseriti danni subiti dall’impresa a causa del ritardo. Il rinvio pregiudiziale. Proposta impugnazione innanzi alla Corte d’Appello amministrativa di Parigi, la sentenza veniva parzialmente confermata, per cui ne scaturiva ulteriore ricorso innanzi al Consiglio di Stato francese, il quale sospendeva la decisione, proponendo alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale «Se le disposizioni di cui all’articolo 16 del regolamento numero 111/1999 debbano essere interpretate nel senso che esse conferiscono alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a deliberare sulle controversie relative alle condizioni in presenza delle quali l’organismo d’intervento incaricato di ricevere le offerte presentate per l’aggiudicazione di prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Russia procede al pagamento dovuto all’aggiudicatario e allo svincolo della cauzione di fornitura costituita dall’aggiudicatario a favore di tale organismo, segnatamente sulle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo d’intervento nell’esecuzione di tali operazioni». Clausola compromissoria. I Giudici comunitari, investiti della questione, hanno infine rilevato che l’articolo 1 del regolamento numero 1799/1999 prevede che la fornitura sia effettuata secondo le modalità del regolamento numero 111/1999. Conseguentemente, la clausola contenuta nell’articolo 16 di quest’ultimo regolamento costituisce parte integrante del contratto di fornitura e deve essere considerata quale clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea , abilitando la Corte di Giustizia a conoscere delle domande che derivano dal contratto contenente tale clausola compromissoria. Il citato articolo 16 chiarisce infatti che «La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dalla non esecuzione o dall’interpretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente al presente regolamento». Soggetto aggiudicatore. Secondo i Giudici comunitari non sarebbe di ostacolo a tale interpretazione il fatto che l’organismo nazionale sia chiamato ad intervenire per garantire l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali di pagamento della fornitura e di svincolo della cauzione finanziaria. Stante il rinvio alle norme comunitarie prima citate, il rapporto giuridico viene instaurato tra il soggetto affidatario e la Commissione, quest’ultima nella posizione di soggetto aggiudicatore. Per tali ragioni, i Giudici comunitari confermano la necessità di riconoscere la loro stessa competenza a pronunciarsi sulle questioni riferite al citato contratto di appalto, anche perché le esigenze di una buona amministrazione della giustizia ostano al moltiplicarsi dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo contratto in funzione dell’identità dell’autore dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 17 gennaio 2013, causa C‑623/11 * «Agricoltura – Aiuti alimentari – Regolamento CE n.111/1999– Programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa – Aggiudicatario di un appalto per il trasporto di carni bovine – Attribuzione di competenza – Clausola compromissoria» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento CE n.111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento CE n.2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa GUL14, pag.3 , come modificato dal regolamento CE n.1125/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999 GUL135, pag.41 in prosieguo il «regolamento n.111/1999» . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Geodis Calberson GE e l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer [Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare] FranceAgriMer in merito ad una domanda di risarcimento del preteso danno subìto da detta società a causa del ritardo con cui l’organismo nazionale d’intervento ha soddisfatto le richieste di pagamento delle prestazioni effettuate e di svincolo della cauzione di fornitura che la società in parola aveva dovuto costituire a favore dell’organismo medesimo. Contesto normativo 3 A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento CE n.2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa GUL349, pag.12 «Si procede, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, alla fornitura gratuita a favore della Russia dei prodotti agricoli elencati all’articolo 3, disponibili in seguito a misure di intervento in caso di indisponibilità dei prodotti all’intervento, gli stessi possono essere mobilizzati sul mercato comunitario». 4 L’articolo2, paragrafo3, di tale regolamento così prevede «Le spese di fornitura, compreso il trasporto sino ai porti o ai valichi di frontiera ma escluso lo scarico, e, se necessario, le spese di trasformazione nella Comunità, sono determinate mediante gara o, per motivi inerenti all’urgenza o alle difficoltà di inoltro, mediante licitazione ristretta». 5 L’articolo4, paragrafo1, del suddetto regolamento dispone quanto segue «La Commissione è incaricata dell’esecuzione delle azioni alle condizioni previste dal presente regolamento. ». 6 Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n.111/1999 «1. Si procede, mediante gara, alla determinazione delle spese di fornitura, fino ai porti marittimi e ai posti di frontiera in cui la merce è presa in consegna dal beneficiario, designati nel bando di gara, di prodotti prelevati dai magazzini d’intervento o mobilizzati sul mercato della Comunità. a Le spese possono riferirsi alla fornitura dei prodotti franco partenza magazzino dell’organismo d’intervento, franco molo d’imbarco o caricati su mezzo di trasporto, fino al luogo di presa a carico allo stadio di consegna stabilito ». 7 L’articolo4, paragrafo1, di tale regolamento prevede quanto segue «Le offerte sono inviate per iscritto all’organismo d’intervento e all’indirizzo indicati nel bando di gara, al più tardi entro la data e l’ora ivi precisate. ». 8 L’articolo6 di detto regolamento così recita «1. L’organismo o gli organismi d’intervento competenti trasmettono alla Commissione, mediante fax o telecomunicazione scritta, entro le 24 ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, un messaggio contenente, oltre al riferimento del regolamento che indice la gara, per ciascuna partita a il nome e l’indirizzo degli offerenti che hanno presentato offerte ricevibili a norma degli articoli 3, 4 e 5 b per ogni offerta ricevibile pervenuta, a seconda dei casi l’importo o il quantitativo offerto. Entro il termine di cui al comma precedente, l’organismo o gli organismi d’intervento competenti trasmettono alla Commissione, per ciascuna partita, copia integrale delle due migliori offerte pervenute, con allegata copia della cauzione e dell’impegno finanziario di cui aIl’articolo 5, paragrafo 1, lettere h e i , nonché con il facsimile delle firme delle persone abilitate a rilasciare tali documenti. 2. Tenuto conto delle offerte pervenute, la Commissione può decidere per ciascuna partita – di non aggiudicare la fornitura, oppure – di aggiudicare la fornitura, secondo i casi, sulla base del prezzo proposto o della quantità offerta. 3. La Commissione notifica quanto prima l’aggiudicazione della gara all’aggiudicatario, inviando copia della pertinente decisione all’organismo d’intervento o agli organismi d’intervento che hanno ricevuto le offerte. 4. Gli organismi d’intervento che hanno ricevuto le offerte informano nel più breve tempo possibile, eventualmente mediante fax o posta elettronica, gli offerenti circa l’esito della loro partecipazione alla gara». 9 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n.111/1999 «La cauzione di fornitura è costituita conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del titolo III del regolamento CEE n.2220/85 a favore dell’organismo d’intervento incaricato del pagamento di cui all’articolo 4. La prova della costituzione della cauzione di fornitura è rappresentata dal documento originale emesso dall’istituto finanziario presso il quale è costituita la cauzione, conforme al modello che figura nell’allegato III». 10 L’articolo8, paragrafo3, del regolamento n.111/1999 dispone quanto segue «Qualora insorgano difficoltà nel corso dell’esecuzione della fornitura, dopo che la merce è presa a carico dall’aggiudicatario ed eccetto in casi di emergenza, soltanto la Commissione è abilitata ad impartire istruzioni per agevolare il proseguimento della fornitura». 11 L’articolo10, paragrafo1, di tale regolamento così prevede «La domanda di pagamento della fornitura è presentata all’organismo d’intervento di cui all’articolo 4 entro due mesi dalla fine del periodo fissato per la fornitura nel bando di gara ». 12 A termini del successivo articolo12, paragrafo2 «La cauzione di fornitura è svincolata quando l’aggiudicatario fornisce la prova dell’esecuzione della fornitura alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal regolamento che indice la gara particolare. ». 13 Il successivo articolo16 dispone quanto segue «La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dalla non esecuzione o dall’interpretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente al presente regolamento». 14 L’articolo1 del regolamento CE n.1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia GUL217, pag.20 , così prevede «È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d’intervento, di di carni bovine , da consegnare [in Russia], quale fornitura ai sensi dell’articolo2, paragrafo1, letteraa , del regolamento CE n.111/1999». La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento. ». Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 In esito alla gara indetta con il regolamento n.1799/1999, la Geodis Calberson GE otteneva l’aggiudicazione di un appalto per il trasporto di carni bovine dal territorio francese alla Russia. 16 Dopo aver effettuato il trasporto, detta società chiedeva all’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer , ufficio nazionale di intervento, il pagamento delle prestazioni effettuate, conformemente all’articolo 10 del regolamenton.111/1999, e lo svincolo, alle condizioni previste dall’articolo 12 di detto regolamento, della cauzione di fornitura che essa aveva dovuto costituire a favore dell’organismo nazionale di intervento. 17 Non avendo ottenuto completa soddisfazione, la Geodis Calberson GE ha adito il Tribunal de grande instance de Paris Tribunale di Parigi con una domanda di risarcimento del preteso danno da essa subìto in conseguenza del ritardo con cui l’organismo nazionale di intervento avrebbe soddisfatto le sue richieste. Dato che il Tribunal de grande instance de Paris ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la Geodis Calberson GE ha quindi presentato ricorso dinanzi al Tribunal administratif de Paris Tribunale amministrativo di Parigi . 18 Essendo stata la sua domanda respinta con sentenza del 30 luglio 2007 per il fatto che, non avendo il regolamento n.111/1999 previsto alcun termine per procedere al pagamento della prestazione di fornitura di trasporto e alla cancellazione della cauzione finanziaria, non poteva imputarsi all’organismo nazionale di intervento alcuna inadempienza per il ritardo nell’esecuzione di tali operazioni, la suddetta società ha interposto appello dinanzi alla Cour administrative d’appel de Paris Corte d’appello amministrativa di Parigi . 19 La Cour administrative d’appel de Paris ha parzialmente confermato la sentenza impugnata, ragion per cui la Geodis Calberson GE ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État Consiglio di Stato . 20 Il giudice del rinvio rileva che, con la sentenza dell’11 febbraio 1993, Cebag/Commissione -142/91, Racc.pag.I‑553 , la Corte ha dichiarato, da un lato, che i diritti e le obbligazioni degli aggiudicatari delle forniture gratuite di prodotti alimentari delle Comunità europee non sono interamente definiti da regolamenti comunitari, ma risultano dai contratti tra la Commissione e detti aggiudicatari, previsti dal regolamento applicabile a tali forniture, e, dall’altro, che disposizioni di un regolamento della Commissione identiche a quelle di cui all’articolo 16 del regolamento n.111/1999 devono essere considerate alla stregua di una clausola compromissoria facente parte integrante del contratto di fornitura. 21 Il suddetto giudice osserva altresì che il Tribunale, con le sentenze del 9 ottobre 2002, Hans Fuchs/Commissione T‑134/01, Racc.pag.II‑3909 , nonché del 10 febbraio 2004, Calberson GE/Commissione T‑215/01, T‑220/01 e T‑221/01, Racc.pag.II‑587 , ha dichiarato, in primo luogo, che dalle disposizioni dei regolamenti nn.2802/98 e 111/1999 risulta che è sorto un rapporto giuridico tra la Commissione e l’aggiudicatario senza che l’esistenza di tale rapporto sia inficiata dal fatto che le misure di mobilizzazione delle forniture siano eseguite in parte dagli organismi di intervento degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il pagamento degli aggiudicatari, in secondo luogo, che tale rapporto, in difetto di qualificazione contrattuale esplicita nei regolamenti applicabili, risponde ai criteri di un contratto bilaterale e, in terzo luogo, che l’articolo 16 del regolamento n.111/1999 presenta il carattere di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272TFUE. 22 Ciò premesso, il Conseil d’État ha deciso di sospendere la decisione e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se le disposizioni di cui all’articolo 16 del regolamento n.111/1999 debbano essere interpretate nel senso che esse conferiscono alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a deliberare sulle controversie relative alle condizioni in presenza delle quali l’organismo d’intervento incaricato di ricevere le offerte presentate per l’aggiudicazione di prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Russia procede al pagamento dovuto all’aggiudicatario e allo svincolo della cauzione di fornitura costituita dall’aggiudicatario a favore di tale organismo, segnatamente sulle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo d’intervento nell’esecuzione di tali operazioni». Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua domanda il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16 del regolamento n.111/1999 debba essere interpretato nel senso che attribuisce alla Corte competenza a statuire su qualsiasi controversia relativa a una gara d’appalto come quella oggetto del procedimento principale, segnatamente sulle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo di intervento nell’esecuzione del pagamento dovuto all’aggiudicatario e nello svincolo della cauzione di fornitura costituita da quest’ultimo a favore di detto organismo. 24 Al fine di fornire una risposta alla questione sollevata, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 272TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione europea o per conto di quest’ultima. 25 Si deve poi rilevare che la normativa dell’Unione in esame prevede la creazione di rapporti giuridici di natura contrattuale tra l’Unione e un aggiudicatario quale la ricorrente di cui al procedimento principale. 26 Infatti, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n.2802/98, la Commissione è incaricata dell’esecuzione delle azioni di messa a disposizione della Federazione russa di prodotti agricoli. Ai sensi dell’articolo6 del regolamento n.111/1999, detta istituzione decide in merito all’attribuzione della fornitura ad un aggiudicatario, mentre il ruolo degli organismi d’intervento si limita, in tale fase, a ricevere e a trasmettere alla Commissione le offerte valide dei partecipanti. Per di più, a termini dell’articolo8, paragrafo 3, del regolamento n.111/1999, soltanto la Commissione è abilitata ad impartire istruzioni per agevolare il proseguimento della fornitura. Infine, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento, ad essa compete il controllo della fornitura. 27 Dall’insieme delle disposizioni summenzionate risulta che sussiste un rapporto giuridico tra la Commissione, quale soggetto aggiudicatore, e l’aggiudicatario. 28 Quanto alla qualificazione di detto rapporto giuridico, sebbene essa non risulti in modo esplicito dai regolamenti nn.2802/98, 111/1999 e 1799/1999, i diritti e gli obblighi reciproci della Commissione e dell’aggiudicatario, come correttamente rilevato dal Tribunale v. citate sentenze Hans Fuchs/Commissione, punto 53, e Calberson GE/Commissione, punto 86 , non sono interamente definiti dai regolamenti, dal momento che un elemento essenziale della fornitura, ossia il prezzo, dipende dalle offerte dei candidati e dalla sua accettazione da parte della Commissione. Ne consegue che la fornitura prevista da detti regolamenti è realizzata per mezzo di un contratto concluso tra la Commissione e l’aggiudicatario v., per analogia, sentenza Cebag/Commissione, cit., punti 12 e 13 . 29 Si deve altresì rilevare che l’articolo 1 del regolamento n.1799/1999 prevede che la fornitura sia effettuata secondo le modalità del regolamento n.111/1999. Conseguentemente, la clausola contenuta nell’articolo 16 di quest’ultimo regolamento costituisce parte integrante del contratto di fornitura e deve essere considerata quale clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272TFUE v. per analogia, sentenza Cebag/Commissione, cit., punto 14 . 30 Per quanto riguarda la portata di tale clausola compromissoria, per giurisprudenza costante una clausola compromissoria, in via di principio, abilita la Corte a conoscere delle domande che derivano dal contratto contenente la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto v. sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc.pag.4057, punto 11 del 20 febbraio 1997, IDE/Commissione, -114/94, Racc.pag.I‑803, punto 82, e del 3 dicembre 1998, Commissione/Iraco, -337/96, Racc.pag.I‑7943, punto 49 . 31 Orbene, il pagamento della fornitura e lo svincolo della cauzione finanziaria costituiscono obbligazioni contrattuali. Infatti, essi sono contemplati, rispettivamente, agli articoli 10 e 12, paragrafo 2, del regolamento n.111/1999 e sono divenuti parte integrante del contratto controverso in forza dell’articolo 1 del regolamento n.1799/1999, ai sensi del quale la fornitura è effettuata «nel rispetto delle modalità definite [dal regolamento n.111/1999]». Di conseguenza, si deve ritenere che le domande di risarcimento del danno subìto a causa dell’esecuzione ritardata di tali due obbligazioni contrattuali derivino dal contratto controverso che contiene la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto. 32 Inoltre, ai fini di una buona amministrazione della giustizia è necessario evitare il moltiplicarsi dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo contratto, segnatamente in funzione della natura dell’obbligazione contrattuale in questione, e prevenire i conflitti di decisioni che potrebbero scaturirne v., per analogia, sentenze dell’11 luglio 2002, Gabriel, -96/00, Racc.pag.I‑6367, punti 57 e 58, nonché del 5 febbraio 2004, DFDS Torline, -18/02, Racc.pag.I‑1417, punto 26 . 33 Ne consegue che l’articolo 16 del regolamento n.111/1999 deve essere inteso nel senso che esso conferisce alla Corte la competenza a decidere delle domande di risarcimento del danno conseguente ad asseriti ritardi nel pagamento della fornitura di trasporto e nello svincolo della cauzione finanziaria. 34 A tale fine poco rileva che sia l’organismo nazionale di intervento ad essere chiamato ad intervenire per garantire l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali di pagamento della fornitura e di svincolo della cauzione finanziaria di cui trattasi. L’unico titolo sul cui fondamento può intervenire è il contratto di fornitura controverso che lega la Commissione all’aggiudicatario. Dal momento che le domande in questione derivano da detto contratto, deve essere riconosciuta la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi sulle stesse, in quanto le esigenze di una buona amministrazione della giustizia ostano al moltiplicarsi dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo contratto in funzione dell’identità dell’autore dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 35 Dalle suesposte considerazioni risulta che si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 16 del regolamento n.111/1999 deve essere interpretato nel senso che conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a deliberare sulle controversie relative alle condizioni in presenza delle quali l’organismo d’intervento incaricato di ricevere le offerte presentate per l’aggiudicazione di prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Federazione russa procede al pagamento dovuto all’aggiudicatario e allo svincolo della cauzione di fornitura costituita dall’aggiudicatario medesimo a favore di tale organismo, segnatamente sulle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo d’intervento nell’esecuzione di tali operazioni. Sulle spese 36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara L’articolo 16 del regolamento CE n.111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento CE n.2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa, come modificato dal regolamento CE n.1125/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a deliberare sulle controversie relative alle condizioni in presenza delle quali l’organismo d’intervento incaricato di ricevere le offerte presentate per l’aggiudicazione di prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Federazione russa procede al pagamento dovuto all’aggiudicatario e allo svincolo della cauzione di fornitura costituita dall’aggiudicatario medesimo a favore di tale organismo, segnatamente sulle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo d’intervento nell’esecuzione di tali operazioni. * Fonte http //curia.europa.eu/