I maestri di sci devono versare i contributi anche d’estate

In considerazione dei dubbi sorti in merito all’obbligo contributivo dei maestri di sci, l’INPS, con il messaggio numero 20027 del 5 dicembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in materia.

I maestri di sci sono compresi nel commercio. Le questioni sollevate riguardano proprio l’obbligo contributivo di questi lavoratori, in considerazione del fatto che, come noto, praticano un’attività prettamente stagionale. Il messaggio conferma anzitutto l’ambito di operatività dell’articolo 29, l. numero 160/1975, che ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti allorché l’attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti. L’obbligo vale per l’intero anno Per quanto riguarda la questione della stagionalità, l’Inps rimanda a quanto previsto dalla circolare numero 147/04 i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati, in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in Camera di Commercio. a meno che il soggetto non sia iscritto in CCIAA. La regola, però, non vale per i soggetti che non sono iscritti in CCIAA e non hanno quindi una struttura imprenditoriale di cui necessariamente occuparsi anche nella restante parte dell'anno essi, pertanto, possono attestare l’eventuale cessazione dell’attività al termine della stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite il modulo online. In tal caso la sede è tenuta ad effettuare la cancellazione a meno che non ne venga dimostrata in altro modo l'infondatezza.

TP_LAV_mess20027Inps