Chiusa definitivamente la vicenda, nata nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Respinte le obiezioni mosse dall’azienda è legittima la convocazione da parte della singola sigla componente della Rappresentanza sindacale unitaria. Corretta, quindi, la scelta dei lavoratori aderenti al sindacato di ‘staccare’ col lavoro.
Ultimi sprazzi – negativi – di italianità per la Fiat, che, oramai confluita in Fiat Chrysler Automobiles – società con sede legale ad Amsterdam e sede fiscale a Londra – vede ‘sigillata’ la propria condanna per condotta antisindacale. Fatali, per l’azienda, le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di tre dipendenti, appartenenti allo ‘Slai Cobas’, perché «assentatisi dal lavoro per partecipare ad un’assemblea indetta dalla sigla di appartenenza». Respinte le obiezioni mosse dalla Fiat sulla ipotetica illegittimità della assemblea convocata dalla singola sigla sindacale come componente della Rappresentanza sindacale unitaria Cassazione, sentenza numero 21931, sez. Lavoro, depositata oggi . Assemblea. Contesto della vicenda sindacal-giudiziaria – approdata già una prima volta in Cassazione – è lo stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco. Casus belli la decisione di tre dipendenti di prender parte «ad un’assemblea» – ‘staccando’ con la catena di montaggio –, assemblea convocata però unicamente dalla sigla sindacale d’appartenenza, lo ‘Slai Cobas’. Tale condotta è stata considerata illegittima dall’azienda. Consequenziale l’adozione di «sanzioni disciplinari» nei confronti di tre dipendenti. Ma queste sanzioni si rivelano un boomerang, e costano alla Fiat la condanna per «condotta antisindacale». E ora questa linea di pensiero, come tracciata in primo e in secondo grado, viene fatta propria anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano la sanzione nei confronti dell’azienda. Respinta l’obiezione mossa dalla Fiat e poggiata sulla convinzione che non è riconoscibile il «diritto del singolo membro della Rappresentanza sindacale unitaria di indire l’assemblea» e che «il diritto di indire assemblee spetta» esclusivamente «alla Rsu nella sua collegialità». Per i giudici, in sostanza, il «diritto di indire l’assemblea» può «essere riconosciuto al singolo componente della Rsu, e non già a quest’ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale». Ciò anche, anzi soprattutto, tenendo presente che «nessuna norma attribuisce alle Rsu la natura di organismi a funzionamento collegiale», sicché «non vi è ragione per non ritenere che ad esse siano state pattiziamente riconosciute le prerogative delle Rappresentanze sindacali aziendali tutte, cioè sia quelle riferibili alla singola Rsa, sia quelle attribuite ai suoi dirigenti», e tra queste «prerogative» anche «il diritto di indire l’assemblea sindacale».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 luglio – 16 ottobre 2014, numero 21931 Presidente Stile – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata in data 25 maggio 2007, la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio dalla Corte di cassazione, rigettava l'appello proposto dalla Fiat Group Automobiles s.p.a. contro la sentenza resa dal Pretore di Nola - sezione distaccata di Pomigliano d'Arco, che, adito ai sensi dell'articolo 28 della legge numero 300/1970, aveva dichiarato antisindacali le sanzioni disciplinari irrogate dall'appellante a tre dipendenti appartenenti al S.L.A.I. Sindacato Lavoratori Autoorganizzati Intercategoriale Cobas per essersi assentati dal lavoro per partecipare ad un'assemblea indetta dalla sigla di appartenenza. 2. La corte riteneva che il diritto di indire assemblee, previsto dall'articolo 20 St.Lav., spettava a ciascun componente delle RSU, in forza dell'articolo 4 dell'accordo interconfederale dei 20 dicembre 1993, il quale dispone che i componenti delle R.S. U. subentrano ai dirigenti del R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della legge numero 300 del 1970 che tale norma andava letta in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo accordo, secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente numero 269 /2005 che, in particolare, l'antinomia esistente tra le due norme citate era risolvibile attraverso la lettura del protocollo del 23 luglio 1993, che, nel legittimare la successiva istituzione del nuovo organismo rappresentativo dei lavoratori nelle unità produttive cioè la RSU come forma di rappresentanza alternativa alla RSA di fonte legale , affermava espressamente il principio della parità di trattamento legislativo dei due organismi che, ai sensi dell'articolo 20 legge numero 300/1970, la facoltà di indire l'assemblea spettava a ciascun dirigente di RSA, con la conseguenza che la medesima legittimazione individuale, ossia della singola componente sindacale dell'organismo rappresentativo, doveva riconoscersi a seguito della costituzione della RSU che tra l'articolo 4 e l'articolo 5 dell'accordo interconfederale sussisteva una differenza di ambito, riguardando il primo la titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele di cui al titolo III della legge numero 300/1970, ovvero situazioni soggettive, mentre l'articolo 5 si riferiva alla titolarità dei poteri e delle funzioni previste da disposizioni di legge che, in definitiva, dovendosi escludere la natura di organismo collegiale della RSA in forza dell'articolo 19 legge numero 300/1970, altrettanto doveva dirsi per quanto riguardava la RSU, con l'ulteriore conseguenza della legittimazione della singola sigla sindacale componente la RSU ad indire l'assemblea. 3. Contro la sentenza la Fiat Automobiles Group s.p.a. già Fiat Auto s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La S.L.A.I. resiste con controricorso. Motivi della decisione Deve innanzi tutto rilevarsi la tardività del controricorso il ricorso per cassazione è stato, invero, notificato in data 24 maggio 2008 il termine per il deposito scadeva il 13/6/2008 la notifica del controricorso è stata avviata a mezzo del servizio postale il 4 luglio 2008, oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. 1. Con il primo motivo di ricorso la Fiat Group censura la sentenza per la violazione e falsa applicazione degli articolo 4 e 5 dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, per violazione e falsa applicazione degli arti. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c., in relazione agli articolo 4 e 5 del detto accordo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente assume che la corte territoriale non ha rispettato il dictum della Corte di cassazione, che con la sentenza rescindente aveva imposto di interpretare le due norme dell'accordo interconfederale in una lettura sistematica e complessiva, alla luce di quanto dispone l'articolo 1363 c.c. Al contrario, la Corte aveva utilizzato a fini interpretativi un passaggio del protocollo del 23 luglio 1993, che è atto di natura non negoziale, bensì politico-sindacale, esterno al documento da interpretare, intercorso tra soggetti diversi, antecedente all'accordo interconfederale e comunque non vincolante. Il motivo è sintetizzato da un articolato quesito. 2. Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al primo motivo, nonché degli articolo 19 e 20 legge numero 300/ 1970, in relazione agli arti. 4 e 5 dell'accordo interconfederale, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Invoca a sostegno della diversa interpretazione propugnata, circa l'insussistenza di un diritto del singolo membro della RSU di indire l'assemblea, due decisioni di questa Corte numero 2855 del 26 febbraio 2002 e 5765 del 20 aprile 2002 , secondo cui il diritto di assemblea come pure gli altri diritti connessi possono essere esercitati non dal singolo componente della RSU né dall'organizzazione non firmataria di contratti applicabili nell'unità produttiva ma solo dalla RSU come organo collegiale, chiamato a deliberare a maggioranza, e in piena autonomia, sulle scelte di politica sindacale ed esercizio dei relativi diritti nell'ambito dell'unità produttiva . Aggiunge che il ragionamento proposto dal giudice del merito - secondo cui a l'articolo 20 dello statuto abilita le singole RSA a convocare l'assemblea generale, anche separatamente b l'accordo istitutivo delle RSU prevede il trasferimento dei diritti e delle prerogative delle RSA alle RSU c ogni singola componente della RSU ha il potere di convocare l'assemblea -, si poneva in violazione dell'articolo 19 che invece consacra un principio di selettività delle rappresentanze, con la conseguenza che la norma deve essere interpretata nel senso che il potere di esercitare i diritti sindacali deve essere attribuito a quelle organizzazioni che, essendo già abilitate a costituire RSA ai sensi della norma citata, abbiano proprie componenti elette nella RSU. In altri termini l'articolo 19 deve fungere da parametro di riferimento prioritario alla luce dell'interpretazione della volontà dei contraenti, nonché del carattere genetico unitario dell'organismo di rappresentanza. 3. Con il terzo motivo la Fiat Group s.p.a. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme citate nel primo motivo articolo 4 e 5 dell'accordo interconfederale, articolo 1362, 1363, 1367, 1369 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ribadendo il proprio assunto, ossia che le norme dell'accordo interconfederale debbono essere interpretate nel senso che i diritti sindacali del titolo III, in particolare il diritto di assemblea, debbano essere considerati nella disponibilità della RSU come organo collegiale ed unitario. A fondamento di tale motivo lamenta che il giudice del merito non avrebbe valutato altre norme dell'accordo interconfederale, e in particolare gli arti. 1, 3, 14 16, 17 e 18, il regolamento per le elezioni delle RSU, norme dalle quali si desume la struttura unitaria e collegiale delle rappresentanze sindacali unitarie. Il quesito di diritto reitera la richiesta di affermare che il diritto di indire assemblee spetta alla rappresentanza sindacale unitaria nella sua collegialità, e non anche alla singola componente. 4. Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articolo 4 e 5 dell'accordo interconfederale, dell'articolo 20 legge numero 300/1970, in relazione alle dette norme, degli articolo 1362 seguenti c.c., dell'articolo 1369 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte territoriale non ha esattamente interpretato l'articolo 20 legge numero 300/1970, la quale deve essere intesa come norma che attribuisce alle associazioni sindacali stipulanti l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 il potere di convenire una diversa modalità di gestione del diritto di assemblea, attribuendola soltanto alla RSU unitariamente intesa, con la conseguenza che il detto accordo interconfederale, in particolare gli articolo 4 e 5, deve essere interpretato alla luce del carattere genetico unitario dell'organismo di rappresentanza in azienda. 5. Deve innanzitutto premettersi che la sentenza rescindente numero 269/2005 ha accolto il terzo motivo di ricorso per cassazione proposto dalla Fiat Group s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Nola, riguardante, con riferimento al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articolo 1362, e seguenti, c.c., in relazione agli articolo 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, e ancora dell'articolo 20 legge 300/70, nonché il vizio di motivazione, sul presupposto che il collegio di merito aveva fornito un'interpretazione inesatta dell'Accordo Interconfederale prendendo in considerazione il solo articolo 4 e non anche l'articolo 5. Con la sentenza numero 269/2005, questa Corte ha affermato in linea di principio che ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti , aggiungendo che non si può tuttavia omettere ogni indagine circa la volontà dei contraenti sulla base di un'interpretazione complessiva che ricerchi il senso da attribuire in base all'atto nella sua integrità, quando nel testo vi sono formule che, avulse dal contesto, possono essere invocate talune per valorizzare la tesi dell'attribuzione dei poteri in discorso all'organo collegiale, altre per sostenere quella contrapposta dell'attribuzione ai singoli componenti. Ha quindi cassato la sentenza disponendo che il giudice di merito interpreti la norma di cui all'articolo 4 alla luce del successivo articolo 5 dell'accordo interconfederale, al fine di valutare se esso attribuisca l'esercizio dei poteri, già spettanti alle R.S.A., all'organo collegiale oppure alle sue singole componenti. 5. Il ricorso in esame, pur offrendo ed auspicando una diversa interpretazione delle norme, non appare finalizzato ad ottenere un riesame del merito dell'intera controversia, ma mira piuttosto a sostenere che il giudice del merito non avrebbe rispettato le indicazioni dei Giudici di legittimità, non procedendo ad interpretare la norma in questione alla luce del canone ermeneutico di cui agli articolo 1363 e ss. c.c. Sotto tale profilo, esso è ammissibile ed è formulato alla stregua di quanto dispone l'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. 6. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente stante la loro logica connessione, sono infondati. 7. La corte territoriale ha proceduto ad una corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 4 dell'Accordo interconfederale del dicembre 1993, rispettando il preciso disposto della sentenza rescindente, e ponendosi nel solco di precedenti di questa Corte che, a partire dalla sentenza del 1 ° febbraio 2005, numero 1892, seguita da numerose altre decisioni Cass., 24 gennaio 2006, numero 1307 Cass., 27 gennaio 2011, numero 1955 Cass. 24 aprile 2013, numero 10001 fino a Cass., 7 luglio 2014, numero 15437 , ha ritenuto che il modello dell'articolo 20 Stat. lav., che prevede che ad indire l'assemblea siano, singolarmente o congiuntamente, le r.s.a. nell'unità produttiva, non si pone come limite legale all'autonomia contrattuale collettiva che riconosca il diritto di indire l'assemblea alle r, s. u., diverso essendo il criterio di rappresentatività delle r.s.u. rispetto a quello delle r.s.a. e nulla escludendo che una particolare prerogativa sindacale espressamente prevista dalla contrattazione collettiva il sopra menzionato accordo interconfederale possa essere configurata diversamente talché, quali che siano le modalità di convocazione della r.s.a. ex articolo 20 Stat. lav. ed ove anche tale disposizione fosse interpretata nel senso di escludere che l'assemblea possa essere indetta dal singolo dirigente di una r.s.a. se a composizione collegiale, non può analogamente predicarsi che giammai il singolo r.s.u. possa indire l'assemblea Cass., numero 1892/2005, cit. . 8. Poste queste premesse, e rimarcata l'ampia formulazione delle norme di cui agli articolo 4 e 5 dell'accordo interconfederale, in una lettura combinata, questa Corte ha avuto modo di affermare che il diritto di indire l'assemblea può essere riconosciuto al singolo componente della r.s.u. e non già a quest'ultima, come organismo a funzionamento necessariamente collegiale tale conclusione ha tratto partendo dal dato letterale e segnatamente dall'articolo 5 cit. che si riferisce alle r.s.u. al plurale e da una considerazione sistematica se la prerogativa prevista dall'articolo 20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l'indizione dell'assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate singolarmente o congiuntamente la speculare prerogativa pattizia prevista dall'articolo 4 cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori, ripete null'altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa la convocazione possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all'intera rappresentanza sindacale unitaria così ancora Cass., numero 1892/2005 . 5. La corte napoletana ha interpretato le norme in esame aderendo ai principi su enunciati, dalla cui combinazione emerge che a l'articolo 4 stabilisce che i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge numero 300/1970 e che b il successivo articolo 5 prevede che alle RSA ed ai loro dirigenti subentrino le RSU nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. 6. Ha quindi correttamente tratto la conclusione che nessuna norma attribuisce alle RSU la natura di organismi a funzionamento collegiale, sicché non vi è ragione per non ritenere che ad esse siano state pattiziamente riconosciute le prerogative sindacali delle RSA tutte, cioè sia quelle riferibili alla singola RSA, sia quelle attribuite ai suoi dirigenti e tra queste prerogative sindacali è compreso anche il diritto di indire l'assemblea sindacale. 7. Del resto, se la facoltà prevista dall'articolo 20 St. lav. in favore delle RSA non richiedeva che l'indizione dell'assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate singolarmente o congiuntamente vedi Cass. 3 luglio 1984, numero 3894 , la speculare prerogativa pattizia prevista dall'articolo 4 cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori, non può che essere intesa come ripetitiva di questa duplice modalità di convocazione escludendo che la convocazione possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all'intera rappresentanza sindacale unitaria. 8. Né può ravvisarsi alcuna violazione dei canoni ermeneutici nel ragionamento del giudice del merito, là dove ha tratto argomenti per escludere la natura collegiale della RSU dal protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, e in particolare nella parte in cui ha affermato il principio secondo cui il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti , con la conseguenza che, ritenuta sussistente la legittimazione individuale di ciascun dirigente di R.S.A. ad indire l'assemblea, la stessa legittimazione doveva riconoscersi alla singola componente della R.S.U. Il protocollo d'intesa, infatti, è espressamente richiamato nella premessa dell'accordo interconfederale, che assume e fa propria la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 , sicché l'interpretazione degli articolo 4 e 5 dell'accordo interconfederale alla luce di quanto prevede il protocollo d'intesa è pienamente rispettosa dei criterio interpretativo logico sistematico, oltre che di quello letterale su indicato. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri imposti dalla sentenza rescindente, nonché del principio di diritto affermato nei precedenti su richiamati secondo cui l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda quali, nella specie, le RSU di cui all Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970,numero 300, e alle prime può assegnare prerogative sindacali - quale il diritto di indire l'assemblea sindacale - non necessariamente identiche a quelle della RSA, con il limite, previsto dall'articolo 17 legge numero 300 del 1970 cit., del diritto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro Cass., numero 15437/2014 cit. Cass., numero 18922005, cit. . 10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 11. L'esistenza di precedenti difformi di questa Corte consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.