Datore di lavoro fa lo “scaricabarile” sul professionista, ma questo non lo salva dalla pena

Nel reato di omesso versamento delle ritenute contributive, il dolo generico, sufficiente ad integrare la fattispecie, non viene meno se il datore di lavoro ha demandato a terzi, anche professionisti, l’incarico di provvedere, perché è comunque il titolare del rapporto di lavoro ad avere l’obbligo del versamento, per cui deve vigilare che il terzo adempia l’obbligazione di cui egli è l’esclusivo destinatario.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 42324, depositata il 10 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di condanna ai danni di un’imputata per il reato di omesso versamento delle ritenute contributive operate sulla retribuzione dei dipendenti. La donna ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che l’imputata si era affidata ad un professionista. Perciò, la mancata vigilanza della relativa condotta non poteva essere imputato a titolo doloso, ma, al massimo, colposo. Obbligo di vigilanza. La Corte di Cassazione, però, sottolinea che il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non richiede il dolo specifico, in quanto si esaurisce con la coscienza e la volontà o dell’omissione o della tardività del versamento. Perciò, essendo sufficiente il dolo generico, questo non viene meno se il datore di lavoro ha demandato a terzi, anche professionisti, l’incarico di provvedere, perché è comunque il titolare del rapporto di lavoro ad avere l’obbligo del versamento, per cui deve vigilare che il terzo adempia l’obbligazione di cui egli è l’esclusivo destinatario. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 9 settembre – 10 ottobre 2014, numero 42324 Presidente Dubolino – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con la quale O.E. è stata ritenuta responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute contributive operate sulla retribuzione dei dipendenti per il mese di novembre 2006 ed ha ridotto la pena inflitta in primo grado. 2. L'imputata ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e illogicità di motivazione per quanto riguarda la ritenuta responsabilità, non essendosi tenuto conto che essa si era affidata ad un professionista e la mancata vigilanza della relativa condotta era eventualmente imputabile a titolo colposo ma non doloso. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell'articolo 53 della legge 689/81. Considerato in diritto 1. Rileva preliminarmente il Collegio che il reato, commesso il 16 dicembre 2006, non è prescritto dal momento che si deve tenere conto anche dei 90 giorni previsti per l'adempimento in via amministrativa, che rappresentano una sospensione prevista per legge. 2. Il ricorso non può essere accolto. Il primo motivo è infondato. Quanto all'elemento soggettivo, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte, già richiamato dalla Corte di appello, secondo il quale il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e la volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute. È sufficiente, pertanto, il dolo generico e questo non viene meno per il fatto che il datore di lavoro abbia demandato a terzi, anche professionisti in materia, l'incarico di provvedere, perché obbligato al versamento è il titolare del rapporto di lavoro, il quale deve vigilare che il terzo adempia l'obbligazione di cui egli è l'esclusivo destinatario. Il secondo motivo è inammissibile atteso che né con l’atto di appello né dal verbale di udienza risulta che l'imputata abbia chiesto la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. Risultando in parte infondati e in parte inammissibili i motivi proposti il ricorso merita rigetto con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.