Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e la contestuale entrata in vigore, del decreto del 24 settembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato il via libera alla compensazione delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Compensazione per il 2014. È entrato in vigore il 10 ottobre scorso, contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, numero 236 , il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 24 settembre 2014, che ha dato il via libera alla compensazione delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 1 del Decreto, infatti, dispone che, a richiesta del creditore, può essere effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater d.P.R. numero 602/1973, la «compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti della amministrazioni pubbliche» di cui all'articolo 1, comma 2, d.Lgs. numero 165/2001, ovverosia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN. Le modalità. La somma iscritta a ruolo deve essere di importo inferiore o pari al credito vantato, e i crediti da portare in compensazione devono essere certificati secondo le modalità di cui ai Decreti del MEF del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 e successive modificazioni. Le medesime modalità si applicano, secondo il comma 3 del medesimo articolo 1 del Decreto, anche alle somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto stesso. Ricordiamo che l'articolo 37 d.l. numero 66/2014 c.d. Decreto Irpef ha introdotto nel d.P.R. numero 602/1973 l'articolo 28-quinquies, che ha esteso la possibilità di compensazione anche alle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione . fonte www.fiscopiu.it
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