Violato il principio di specialità: no alla revoca della sospensione condizionale della pena

In materia di estradizione, il principio di specialità della richiesta dev'essere riferito anche alla fase esecutiva di conseguenza, in assenza di una domanda suppletiva, l'estradato che goda della sospensione condizionale della pena, non può vedersi revocare il beneficio né può essere sottoposto a limitazione della propria libertà personale in relazione a provvedimenti emessi per eventuali fatti diversi da quelli per cui è stata concessa l'estradizione.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38716, depositata il 19 settembre 2013. Estradizione parziale. Nel caso di specie, un pluripregiudicato cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena, ha subito la revoca del beneficio in seguito ad una sentenza di condanna per altro reato commesso nei cinque anni successivi alla precedente. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che il reo era stato estradato dal Regno Unito solo per alcuni dei fatti di reati commessi, e non già per l'ultimo, e cioè quello dal quale è scaturita la revoca del beneficio per via del venir meno dei suoi presupposti. Il principio di specialità. Avverso la sentenza del giudice dell'esecuzione, l'estradato in parte qua ha, dunque, proposto ricorso per Cassazione ivi censurando l'apprezzamento operato dai giudici della Corte d'appello nella parte in cui non ebbero ad applicare correttamente il principio di specialità, quale caposaldo della disciplina dell'estradizione. Detto principio, previsto dall'art. 721, c.p.p. nonché dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione ratificata dall'Italia con la L. n. 300/1963 , impone che la persona consegnata in seguito alla richiesta di altro Stato non possa essere sottoposta a procedimento penale né essere condannata o altrimenti privata della propria libertà personale per eventuali e diversi reati consumati in un momento anteriore alla consegna. In senso analogo, peraltro, si esprime lo stesso art. 32 della L. n. 69/2005, testo con il quale l'Italia ha dato ingresso all'istituto del Mandato di arresto europeo MAE , in recepimento della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002. La regola, peraltro, conosce alcune eccezioni ed invero, il divieto può venir meno allorché l'estradato presti espressamente il suo consenso ovvero ove lo Stato richiedente proceda con una domanda suppletiva per un diverso provvedimento limitativo della libertà personale dell'estradato e lo Stato richiesto non si opponga. L'applicazione del principio in fase esecutiva. La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul caso di specie, ha, anzitutto, ribadito come il principio di specialità della richiesta debba essere riferito non già alla fase cognitoria, ma anche alla fase esecutiva. Con l'inevitabile conseguenza per cui, in assenza di consenso del reo o di una richiesta suppletiva dello Stato, l'estradato non può essere sottoposto a limitazione della propria libertà personale in conseguenza di provvedimenti emessi per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa l'estradizione. I riflessi sulla sospensione condizionale. Quanto precede rappresenta il presupposto logico per soffermarsi sull'ulteriore questione attinente alla revocabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a fatti di reato per i quali non è stata concessa l'estradizione. Ebbene, secondo la Suprema Corte, il beneficio in questione non può essere revocato per effetto di fatti anteriori e diversi per i quali è stata concessa la consegna del reo, dovendosi, in tali circostanze, sospendere la procedura esecutiva volta a rendere eseguibili le condanne, già condizionalmente sospese, in attesa della eventuale integrazione della richiesta estradizionale solo laddove quest'ultima sia accolta dallo Stato richiesto sarà possibile riattivare la procedura esecutiva, revocando il beneficio secondo i presupposti stabiliti dal codice penale. In virtù di tali premesse, i giudici della Corte capitolina hanno, dunque, accolto il ricorso presentato dall'estradato, per l'effetto annullando la sentenza gravata e rinviando, per un nuovo pronunciamento, al giudice del merito.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 31 gennaio - 19 settembre 2013, numero 38716 Presidente Bardovagni – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell'8 marzo 2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su istanza del Procuratore Generale presso la stessa Corte, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a P.M.R. con sentenza del 2 dicembre 1997 della Pretura di Patti, irrevocabile il 16 gennaio 1998, con sentenza dell'I 1 dicembre 2000 del Tribunale di Patti, irrevocabile il 26 febbraio 2001, e con sentenza del 12 ottobre 2004 della Corte d'appello di Messina, irrevocabile il 28 aprile 2005. 1.1. La Corte, a ragione della decisione, dava atto che con nota di accompagnamento, allegata alla richiesta, si era rappresentato che il condannato, in forza di MAE emesso dall'ufficio richiedente, era detenuto nel Regno Unito, e, ove consegnato, avrebbe potuto ostare alla decisione in merito alla istanza il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. penumero , e che la difesa del condannato, in atto detenuto a presso l'Istituto penitenziario di , sì era associata alla richiesta, invocando l'indicato principio di specialità. Secondo la Corte, la clausola di specialità, che era illustrata, era elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quelli per i quali era stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna, salva la realizzazione delle ipotesi espressamente previste, senza impedire il compimento di taluni atti di indagine preliminare, l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione e l'archiviazione della notizia di reato. Alla luce dei principi regolatori della materia, non sussisteva, pertanto, alcuna preclusione all'adozione dei provvedimenti richiesti dalla Procura Generale, trattandosi di atti che, riguardanti la fase esecutiva, erano meramente dichiarativi dell'avvenuta verificazione delle condizioni previste per legge come risolutive di un benefico concesso, senza determinare esercizio dell'azione penale, né la sottoposizione del condannato a un giudizio penale, né ex se la privazione della libertà personale ponendo l'indicato principio di specialità solo dei limiti all'esercizio della giurisdizione, non precluso in modo assoluto, e dovendosi distinguere tra pronuncia ed esecuzione del provvedimento, salvo poi a dover considerare, in una fase giuridicamente e temporalmente successiva relativa all'ordine di esecuzione o al provvedimento di cumulo delle pene , esulante dal poteri del giudice dell'esecuzione, se le pene - in relazione alle quali era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena - fossero o no eseguibili per mancata concessione della estradizione. 1.2. La richiesta era fondata nel merito, in quanto - il beneficio concesso con la sentenza del 2 dicembre 1997 era da revocare ai sensi dell'art. 168, comma 1, numero 1, cod. penumero , perché il condannato, nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della stessa, aveva commesso ulteriori reati riportando condanna con sentenze del 12 ottobre 2004 e del 5 luglio 2005 della Corte d'appello di Messina, irrevocabili, rispettivamente, il 28 aprile 2005 e il 18 maggio 2007 - anche il beneficio concesso con la sentenza dell'11 dicembre 2000 andava revocato ai sensi dell'art. 168, comma 1, numero 1, cod. penumero , perché il condannato, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della stessa, aveva commesso ulteriori reati riportando condanna con sentenza del 30 marzo 2007 della Corte d'appello di Messina, irrevocabile il 28 settembre 2007, e con decreto penale del 2 novembre 2006 del G.i.p. del Tribunale di Patti, esecutivo il 31 gennaio 2007 - il beneficio di cui alla terza sentenza, infine, doveva essere revocato perché concesso in violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. penumero , essendo stato il beneficiario, alla data della pronuncia della decisione di condanna, già condannato in via definitiva con sentenza del 15 aprile 2002 della Corte d'appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 9 ottobre 2003, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. penumero . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione P.M.R. personalmente, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c ed e , cod. proc. penumero , inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, nella parte in cui si è disattesa l'eccezione di improcedibilità della richiesta per violazione dell'art. 721 cod. proc. penumero , e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello, dopo aver svolto puntuali e condivisibili premesse in relazione al principio di specialità, non ne ha tratto logiche e coerenti conclusioni, poiché ha revocato i benefici precedentemente concessi nei confronti di esso ricorrente, che era ed è detenuto in virtù di estradizione concessa per fatti diversi, pur ostandovi il principio di specialità, che costituisce motivo di sospensione dell'esercizio della giurisdizione penale, e pur essendo la stessa Corte carente di giurisdizione, a prescindere dalla natura, dichiarativa o costitutiva, della pronuncia emittenda. Né l'ordinanza adottata ha un contenuto neutro e privo di effetti per esso ricorrente, determinando, al contrario, effetti sul suo status giuridico in dipendenza della conseguente eseguibilità di sentenze di condanna alla pena della reclusione per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, destinate in quanto tali a restringere la sua libertà personale. 2.2. Questa Corte peraltro, ricorda il ricorrente, si è già pronunciata nei suoi confronti con sentenza numero 40256 del 19 ottobre 2007, con la quale ha annullato precedente analoga ordinanza del Tribunale di Patti - sezione distaccata di S. Agata di Militello, che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le medesime sentenze oggetto della cognizione della Corte d'appello di Reggio Calabria, affermando che il principio di specialità opera anche nella fase esecutiva e impedisce che l'estradato sia sottoposto a limitazione della libertà, anche a mezzo provvedimenti che rendano eseguibile la sentenza di condanna, imponendo la sospensione della procedura in attesa della eventuale estradizione suppletiva. L'ordinanza impugnata, emessa a distanza di anni di quella identica per contenuto, annullata con tale determinante decisione, non citata e non considerata, merita, al pari di quella, di essere cassata per le stesse indicate ragioni. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sostanziale coerenza del provvedimento impugnato al dato normativo e all'orientamento di questa Corte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve premettersi in diritto che il principio di specialità , previsto dall'art. 721 cod. proc. penumero e sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con legge numero 300 del 1963, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna, diversi da quello per cui la consegna è avvenuta, salvi i casi espressamente previsti, è stato ribadito dall'art. 32 legge numero 69 del 2005, recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri . Tale norma, infatti, disponendo che la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'art. 26 , subordina sempre la consegna alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per cui è stata concessa, la persona non sia sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo che il consegnato non abbia rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona a un diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo stato estero conceda l'assenso. 2.1. Questa Corte ha più volte affermato, nella interpretazione di tale principio da ultimo, Sez. 1, numero 734 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Moscovita, Rv. 249473, e in precedenza Sez. 1, numero 9145 del 28/02/2006, dep. 15/03/2006, Destro, Rv. 233943 Sez. 1, numero 3835 del 04/10/1993, dep. 02/11/1993, Lauro, Rv. 195444 , che la regola della specialità opera anche in fase esecutiva e impedisce che l'estradato, in mancanza o in attesa dell'estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del cumulo di una sentenza per fatti diversi da quelli per cui l'estradizione è stata concessa o comunque di qualsiasi provvedimento successivo che renda eseguibile una sentenza. In tale contesto interpretativo si è in particolare osservato che anche la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa Sez. 1, numero 40256 del 19710/2007, dep. 31/10/2007, Parasiliti Mollica, Rv. 238052 , dovendo, al contrario, sospendersi la procedura esecutiva diretta a rendere eseguibili condanne, già condizionalmente sospese, in attesa della eventuale estradizione suppletiva e riattivarsi la stessa una volta che l'estradizione suppletiva fosse concessa. 2.2. Di tali principi, che il Collegio condivide e rafferma, non si è fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione. Il Giudice dell'esecuzione, infatti, è partito dal rilievo della insussistenza di alcuna preclusione, derivante dal principio di specialità, alla mera declaratoria dell'avvenuta verificazione di taluni effetti risolutivi , predeterminati per legge, di un beneficio concesso, afferente alla fase esecutiva di procedimenti irrevocabilmente definiti quando il condannato era nel territorio dello Stato ha rappresentato che tale declaratoria non determinava né esercizio dell'azione penale, né la sottoposizione a un giudizio penale, né ex se una privazione della libertà personale ha distinto tra pronuncia ed esecuzione del provvedimento e ha rappresentato la estraneità ai poteri del giudice dell'esecuzione dell'attività, giuridicamente e temporalmente successiva, riguardante la concreta eseguibilità delle pene, in relazione alle quali sia revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. In tal modo il Giudice ha finito con il disapplicare il principio di specialità nella fase esecutiva, emettendo - in costanza della presenza in Italia del condannato, detenuto perché consegnato in conseguenza del mandato di arresto Europeo per fatti diversi e successivi rispetto a quelli giudicati con le tre sentenze che hanno pronunciato le indicate condanne, preesistenti e sospese condizionalmente e in mancanza della procedura di estradizione suppletiva o meglio di estensione attiva della consegna - una decisione che ha reso dette sentenze di condanna eseguibili e inseribili come pene ancora da espiare in un ordine di esecuzione o in un provvedimento di cumulo di pene concorrenti. Né il Giudice dell'esecuzione ha considerato che analoga questione già si è posta riguardo alla posizione del ricorrente, ora consegnato dal Regno Unito in relazione al mandato di arresto Europeo del 16 febbraio 2009, in occasione di una sua precedente consegna da parte dello stesso Regno Unito in esecuzione di precedente mandato di arresto Europeo in relazione all'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Messina il 7 giugno 2005, e che questa Corte, annullando senza rinvio per violazione di legge l'ordinanza del 7 giugno 2006 del Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, che aveva revocato le tre concessioni della sospensione condizionale della pena, ora di nuovo revocate con l'ordinanza impugnata, ha riaffermato il condiviso principio che, in tema di mandato di arresto Europeo, il principio di specialità di cui all'art. 32 legge numero 69 del 2005 trova applicazione anche in fase esecutiva Sez. 1, numero 40256 del 19710/2007, citata . 3. Alla luce delle svolte considerazioni, l'ordinanza impugnata, sussistendo il denunciato vizio della violazione di legge, deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. penumero . P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.