Rapporto di necessaria pertinenzialità tra i beni sequestrati ed il reato? Non è detto

La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, quindi va disposta in via principale nei confronti del soggetto che ha commesso il reato. E, inoltre, non deve necessariamente sussistere un rapporto di pertinenzialità tra i beni oggetto della misura ablatoria ed il reato.

Lo ha ribadito è la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36927/2013 depositata il 9 settembre. Il caso. Dopo la conferma da parte del Tribunale del sequestro preventivo per equivalente di oltre 82mila euro nei confronti di 3 amministratori di una s.r.l., per omesso versamento delle ritenute fiscali operate per l’anno 2009, quale sostituto di imposta, sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, gli indagati hanno presentato ricorso per cassazione. Società estranea al reato? I ricorrenti, in primis , ritengono che il provvedimento sia nullo per omessa o irregolare notificazione. Inoltre, sostengono che la società da loro amministrata non può considerarsi terza estranea al reato, in quanto beneficiaria degli incrementi economici derivati dalla sua commissione e, pertanto, da ritenersi unica destinataria del sequestro per equivalente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 . L’omessa o irregolare notifica non incide sulla validità della misura reale. La S.C., in merito al primo motivo di ricorso, chiarisce che la notifica del decreto di sequestro è esclusivamente finalizzata a consentire l’esercizio dei mezzi di impugnazione da parte degli interessati. Di conseguenza, l’omessa o irregolare notifica del provvedimento determina solo la mancata decorrenza di tali termini, ma non incide sulla validità della misura reale . La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria. Anche il secondo motivo è da ritenersi infondato, in quanto la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria come stabilito dalle SSUU della Cassazione sent. n. 18374/2013 pertanto va disposta in via principale nei confronti del soggetto che ha commesso il reato . Anche perché non deve sussistere un rapporto di necessaria pertinenzialità tra i beni oggetto della misura ablatoria ed il reato, ma è sufficiente che i beni confiscati corrispondano al prezzo e, nel caso di violazioni tributarie, al profitto del reato. Senza contare conclude la S.C. che il d.lgs. n. 231/2001 non include tra i reati per i quali è prevista la responsabilità patrimoniale delle società o enti le violazioni tributarie .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 luglio 9 settembre 2013, n. 36927 Presidente Squassoni Relatore Lombardi Ritenuto in fatto 1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Perugia ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di Euro 82.876,00 disposto dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data nei 04/12/2012 confronti di A.M. , B.R. e G.I. , indagati del reato di cui agli art. 110 c.p. e 10 bis del D. Lgs n. 74/2000, loro ascritto per avere, nella qualità di amministratori della società Litograf S.r.l., omesso di versare entro il 30 settembre 2010 le ritenute fiscali operate, quale sostituto di imposta, per l'anno 2009 sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un complessivo importo corrispondente a quello per il quale era stato disposto il sequestro. Il Tribunale del riesame ha rigettato i motivi di gravame con il quali gli istanti avevano eccepito la nullità del decreto di sequestro per omessa o irregolare notifica del provvedimento, nonché dedotto la insussistenza del fumus del reato in capo ai ricorrenti. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, tramite il difensore, che la denuncia con due mezzi di annullamento. 2.1 Inosservanza o erronea applicazione degli art. 157 e 161 c.p.p. con consequenziale nullità del provvedimento per omessa o irregolare notificazione. Si reitera l'eccezione di nullità del decreto di sequestro per la causale indicata. 2.2 Inosservanza o erronea applicazione degli art. 322 ter c.p. e 10 bis del D. Lgs n. 74/2000. In sintesi, si sostiene che, a parte la carenza di prove in ordine alla riconducibilità della violazione a uno o a tutti gli indagati, La società Litograf non può considerarsi terza estranea al reato, in quanto beneficiaria degli incrementi economici che sono derivati dalla sua commissione e, come tale, unica destinataria del provvedimento di sequestro per equivalente ai sensi del D. Lgs n. 231/2001. Manca, invece, un rapporto di pertinenzialità tra i beni dei soggetti indagati ed il reato tributario. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. La notifica del decreto di sequestro è esclusivamente finalizzata a consentire l'esercizio dei mezzi di impugnazione da parte degli interessati. Sicché l'omessa o irregolare notifica del provvedimento determina solo la mancata decorrenza di tali termini, ma non incide sulla validità della misura reale. Nel caso in esame l'ordinanza ha già correttamente osservato che, indipendentemente dalla regolarità di tale notificazione, l'impugnazione è stata ritualmente proposta. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria cfr. per tutte sez. un. sentenza n. 18374 del 31/01/2013, RV 255037 , sicché la stessa va disposta in via principale nei confronti del soggetto che ha commesso il reato. Non deve, peraltro, sussistere un rapporto di necessaria pertinenzialità tra i beni oggetto della misura ablatoria ed il reato, essendo sufficiente che i beni di cui viene disposta la confisca, e preliminarmente il sequestro, corrispondano per valore al prezzo e, nel caso delle violazioni tributarie, al profitto del reato a nulla rilevando il fatto che tale profitto sia andato a beneficio di un soggetto diverso dall'autore dell'illecito cfr. da ultimo sez. 3, 25/09/2012 sentenza n. 1261 del 2013, RV 254175 . Inoltre, il D. Lgs. n. 231/2001 non include tra i reati per i quali è prevista la responsabilità patrimoniale delle società o enti le violazioni tributarie, con la conseguenza che la misura non è applicabile ai beni delle società a meno che la struttura societaria non sia stata esclusivamente preordinata alla commissione di detti reati, sez. 3, sentenza n. 25774 del 14/06/2012, P.M in proc. Amoddio, Rv. 253062 sez. 3, sentenza n. 1256 del 19/09/2012, P.G. in proc. Unicredit S.p.A., Rv. 254796 . Non risulta, infine, che nella sede di merito vi sia stata una puntuale contestazione della attribuibilità del reato a tutti i ricorrenti, indicati come amministratori della società Litogtraf S.r.l Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.