Uno dei provvedimenti normativi più importanti relativamente alla materia processuale è sicuramente rappresentato dalla conversione in legge con modificazioni del d.l. 22 giugno 2012, numero 83 c.d. decreto Sviluppo ad opera della legge numero 134 del 2012 pubblicata sulla Gazzetta dell’11 agosto scorso. Rispetto al testo originario - che come si ricorderà aveva previsto un filtro al giudizio di appello e una “nuova” disciplina del controllo del giudizio di fatto in cassazione v. l’analisi nell’edizione del 19 giugno scorso - vi sono, però, alcune e significative modifiche delle quali conviene dare conto.
Il nuovo volto dell’appello . Le novità introdotte, infatti, oltre ad incidere sul piano della ricostruzione sistematica dell’istituto dell’appello, avranno immediate ripercussioni sulla tecnica di redazione dell’atto di appello e sulla strategie processuali delle parti. Vediamone il perché attraverso le novità più significative. La prima novità è rappresentata proprio dalla disciplina della forma dell’appello di cui all’articolo 342 c.p.c. per la quale non sarà più sufficiente la sola «esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione». Ed infatti, la nuova norma prevede che a l’appello debba essere «motivato» e che b la motivazione dell’appello debba necessariamente contenere a pena di inammissibilità «l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» e «l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Non saranno ammesse nuove prove. La seconda novità è, poi, rappresentata dalla nuova disciplina delle prove in appello la legge di conversione ha espunto dal terzo comma dell’articolo 345 c.p.c. l’inciso che consentiva al collegio di ammettere nuove prove laddove le avesse ritenute - con formula un po’ esoterica - «indispensabili ai fini della decisione della causa». Ne deriva che il giudizio di appello è divenuto un giudizio chiuso alle nuove prove, che saranno ammissibili - in applicazione dell’oramai generale principio della rimessione in termini - soltanto ove la parte dimostri di non averle potute produrle nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Anche qui, però, merita richiamare, in estrema sintesi, il percorso della norma mentre nella versione originaria del 1942 il giudizio di appello era chiuso le parti non potevano produrre nuove eccezioni, produrre documenti e chiedere l’ammissione di mezzi di prova salvo che fossero esistiti «gravi motivi accertati dal giudice» , successivamente e, cioè, per effetto della riforma del 1950 le parti avrebbero potuto chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti pur deducibili in primo grado. Soltanto con la riforma del 1990 si era abbandonato il giudizio di appello del tutto aperto , prevedendo che le novità probatorie in appello fossero ammissibili soltanto se precedute dalla valutazione di indispensabilità delle stesse ad opera del collegio. Oggi, quindi, si torna - sostanzialmente - alla versione originaria con un appello chiuso alle novità istruttorie con le uniche due eccezioni che seguono e, cioè a le prove che non è stato possibile produrre prima per causa non imputabile declinazione di un principio generale e b del giudizio di appello a seguito di procedimento sommario di cognizione ex articolo 702- quater c.p.c. dove torna il requisito dell’indispensabilità delle nuove prove richieste in luogo della previgente rilevanza. Il c.d. filtro in appello. Ma eccoci giunti alla novità che maggiormente ha attirato l’attenzione dei primi commentatori e, cioè, il filtro di ammissibilità del giudizio di appello. Vediamone, quindi, il funzionamento alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione. Orbene, oltre alle ipotesi in cui l’appello deve essere dichiarato inammissibile o improcedibile con sentenza, il giudice d’appello - sulla falsariga dell’articolo 360- bis per il ricorso per cassazione che, però, è diversamente congegnato quanto a presupposti - ai sensi del nuovo articolo 348- bis c.p.c. dovrà dichiarare inammissibile l’impugnazione «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». Quella inammissibilità dovrà essere dichiarata, con ordinanza succintamente motivata, prima di procedere alla trattazione della causa «sentite le parti» articolo 348- ter , comma 2 . E’ importante osservare che, in presenza di più impugnazioni avverso la stessa sentenza, sarà possibile emanare l’ordinanza soltanto quando i presupposti di inammissibilità ricorrono per tutte le impugnazioni articolo 348- ter , comma 2 . Una volta dichiarata l’inammissibilità, la parte soccombente potrà proporre ricorso per cassazione articolo 348- ter , comma 3 avverso la sentenza di primo grado con il limite, che vedremo tra poco parlando del ricorso per cassazione, della c.d. doppia conforme articolo 348- ter , comma 4 . Da ultimo è da dire che il c.d. filtro in appello non trova, però, applicazione nei giudizi rispetto ai quali è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero e nei giudizi di appello a seguito di procedimento sommario di cognizione ex articolo 702- quater c.p.c Ambito di applicazione . Quanto all’area di applicazione delle nuove norme e principi essi troveranno applicazione, ex articolo 436 e 436- bis c.p.c., anche con riferimento all’appello disciplinato dal rito del lavoro e, quindi, anche con riferimento alle altre materie che a quel rito fanno riferimento come le locazioni ex articolo 447- bis , ma non al processo tributario stante l’espressa dichiarazione di non applicabilità. Cassazione e motivazione della sentenza . Ma le novità processuali non si fermano al solo giudizio di appello dal momento che, come accennato, riguardano anche il giudizio di cassazione. Peraltro, rispetto alle novità che il legislatore ha voluto introdurre in questo giudizio alcune come la nuova formulazione dell’articolo 360, numero 5, c.p.c. sono, in realtà, la riproduzione del testo originario del codice del 1942. Orbene, iniziamo proprio dalla formulazione dell’articolo 360, numero 5, c.p.c In base alla nuova norma sarà possibile il ricorso per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La formula appena riportata è pressoché identica a quella del 1942 «per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Come si ricorderà, quell’originaria formula era stata, poi, sostituita nel 1950 dalla formulazione «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio» poi ulteriormente modificata nel 2006 dalla formulazione «omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Orbene, per i primi commentatori sembrerebbe proprio che la norma non riuscirà a sortire l’effetto sperato ed infatti, è opinione abbastanza condivisa che il controllo della Corte di Cassazione è stato, per così dire, insensibile alla formulazione letterale della norma attributiva del potere. Inoltre - si è pure osservato - il controllo sulla motivazione non è del tutto estraneo alla Corte di Cassazione e, soprattutto, non è indifferente per le parti che ci sia una sede dove la motivazione possa essere controllata. In ogni caso, quel che è certo, è che l’applicazione non potrà che dipendere dalla posizione che la Suprema Corte vorrà assumere in relazione alla nuova formulazione la recente storia del quesito nel ricorso per cassazione sta a dimostrare la necessità di attendere gli ulteriori sviluppi. Doppia conforme . Quel che è certo, però, è che la norma introduce una disciplina peculiare in relazione a talune ipotesi che sono quelle previste dal terzo e quarto comma dell’articolo 348- ter . Quali sono i presupposti previsti da quelle disposizioni? Orbene, i presupposti sono i seguenti l’ordinanza di inammissibilità dell’appello «è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata» la sentenza di appello «conferma la decisione di primo grado » . In queste due ipotesi, non sarà possibile proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c Disciplina transitoria . Da ultimo resta da richiamare la disciplina dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni processuali prevista dall’articolo 54. Orbene, quanto alle disposizioni di cui al comma 1, lett. a , c , d ed e esse troveranno applicazione nei «giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione» del decreto e, quindi, essendo stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’11 agosto, l’entrata in vigore il 12 agosto, la data spartiacque sarà l’11 settembre 2012 . Quanto, invece, alle disposizioni di cui al comma 1, lett. b , si applicherà alle «sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello della legge di conversione» del decreto e, quindi, dall’11 settembre 2012.
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