L’opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., deve ritenersi inammissibile ove sia stata indirizzata, in modo anomalo, nei confronti dell’ufficiale giudiziario in proprio, giacché questi non può ritenersi legittimato ad assumere la veste di opposto in quelle iniziative processuali dell’esecutato finalizzate a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto ovvero dei singoli atti di opposizione.
La Cassazione ha respinto il ricorso proposto, con contestuale correzione della motivazione della sentenza impugnata, ex articolo 384 c.p.c., riportando la decisione nell’alveo della carenza assoluta di legittimazione passiva del convenuto. Il caso affronta la questione della legittimazione processuale passiva nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi instaurato ex articolo 617 c.p.c Nella parte motiva gli ermellini, pur condividendo la decisione del primo giudice, approdata alla inammissibilità dell’opposizione, ne correggono, tuttavia, la motivazione. Il fatto. Un avvocato proponeva opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso il provvedimento con cui, su incidente sollevato dell’Ufficiale Giudiziario, il Giudice dell’esecuzione aveva statuito che nella procedura di pignoramento presso terzi l’agenzia bancaria presso cui era possibile procedere per ottenere il pagamento, era soltanto quella che aveva reso la dichiarazione di quantità e che per far valere la dichiarazione di surroga fosse necessaria l’autenticazione della sottoscrizione. L’opposizione, finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento, era proposta nei confronti dell’Ufficiale Giudiziario che, costituendosi in causa, eccepiva in via preliminare la tardività dell’opposizione. Il giudizio si concludeva con una sentenza di inammissibilità dell’opposizione per tardivo suo proponimento. In effetti, il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda, sosteneva che fosse abbondantemente spirato il termine per il proponimento dell’impugnativa in ragione del fatto che l’avvocato, lamentando l’inerzia dell’ufficiale giudiziario, aveva proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c. costituitosi in giudizio, l’Ufficiale Giudiziario, depositava il provvedimento reso a seguito d’incidente da lui sollevato. La procedura cautelare veniva quindi respinta con contestuale indicazione da parte del giudicante del rimedio tipico dell’opposizione ex articolo 617 c.p.c Pertanto, il giudice dell’esecuzione, considerava inutilmente spirato il termine di 20 giorni di cui all’articolo 617 c.p.c. ciò tanto nel caso in cui si consideri come dies a quo la data di prima comparizione dell’udienza cautelare, quanto quella di conoscenza del provvedimento d’inammissibilità del ricorso. La pronuncia era quindi impugnata dall’avvocato dinanzi alla Corte di Cassazione con un unico motivo di ricorso con cui si censura il principio relativo alla decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione che, a giudizio del ricorrente, non poteva trascorrere dalla conoscenza di altri atti o fatti eventuali ed estranei al processo esecutivo. Assoluta carenza di legittimazione passiva. Nel decidere il caso la Cassazione, pur rilevando l’infondatezza del gravame proposto, ha provveduto a correggere ex articolo 384 c.p.c. la motivazione della pronuncia impugnata, ritenendo d’importanza preliminare, rispetto alla inammissibilità dell’opposizione per tardività, l’assoluta carenza di legittimazione passiva dell’ufficiale giudiziario convenuto. A tale proposito la legittimatio ad causam , attiva e passiva, è stata circoscritta dai giudici di legittimità, come la titolarità di una situazione giuridica idonea a consentire ad un soggetto di promuovere, ovvero di subire, un giudizio in relazione al fatto sostanziale sotteso, mediante la prospettazione di fatti idonei a fondare il diritto azionato, secondo quanto rappresentato dall’attore ed a prescindere dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto Cass. nnumero 12538/2011, 355/2008, numero 23022/2005 . Da ciò va ben distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che attenendo invece al merito, non può essere esaminata d’ufficio dal giudice bensì necessita dell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Da quanto prospettato in termini di legittimazione attiva e passiva il supremo consesso fa discendere, nel caso di specie, l’anomala instaurazione del giudizio di opposizione nei confronti dell’ufficiale giudiziario in proprio. Quest’ultimo, in effetti, non può dirsi astrattamente legittimato ad assumere le vesti di opposto in quelle iniziative processuali finalizzate a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto ovvero di singoli atti dell’esecuzione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 maggio – 31 luglio 2012, numero 13652 Presidente Uccella – Relatore Amendola Svolgimento del processo Con ricorso del 9 gennaio 2007 A P. propose innanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, opposizione ex articolo 617 cod. proc. civ. nei confronti di Gi Pe. , avverso il provvedimento in data 30 ottobre 2006 con il quale il giudice dell'esecuzione, risolvendo un incidente sollevato dal predetto Pe. , nella sua qualità di ufficiale giudiziario dell'UNEP di , aveva stabilito che nella procedura di espropriazione presso terzi l'agenzia bancaria presso la quale era possibile procedere per ottenere il pagamento era solo quella il cui direttore aveva reso la dichiarazione di quantità e che, ai fini della validità della dichiarazione di surroga del creditore, ex articolo 1201 cod. civ., era necessaria l'autenticazione della sottoscrizione. Sostenne l'opponente la nullità del provvedimento, in quanto emesso in violazione del diritto di difesa, nonché la sua erroneità. Si costituì in giudizio il Pe. , eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione. Con sentenza del 30 giugno 2008 il giudice adito l'ha dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione P.A. , formulando un unico motivo. Resiste con controricorso Gi Pe. . Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo l'impugnante denuncia violazione dell'articolo 617, 134, 325 e 326 cod. proc. civ Aggetto delle critiche è l'affermazione del giudice di merito secondo cui il principio della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi dalla conoscenza legale dell'atto andava interpretato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la proposizione o la notificazione di un'impugnazione, ancorché inammissibile o improcedibile, equivaleva, sul piano della conoscenza legale, alla notificazione del provvedimento nei confronti dell'impugnante. Di talché, considerato che nella fattispecie l'avvocato P. , in data 24 novembre 2006, aveva proposto ricorso ex articolo 700, lamentando l'inerzia dell'ufficiale giudiziario che il Pe. , costituitosi in giudizio, aveva, tra l'altro, depositato il provvedimento reso a seguito dell'incidente da lui sollevato che in data 15 dicembre 2006 il giudice della cautela aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex articolo 700, segnatamente richiamando la sussistenza di un rimedio tipico, quale l'opposizione ex articolo 617 cod. proc. civ., il termine di venti giorni di cui all'articolo 617 cod. proc. civ., sia che lo si facesse decorrere dalla data dell'udienza di comparizione nel procedimento cautelare, sia che lo si facesse decorrere dal 19 dicembre 2006, giorno in cui era stata comunicata l'ordinanza di inammissibilità del ricorso, era ormai ampiamente spirato. Sostiene invece il ricorrente che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine, la conoscenza dell'atto non può desumersi da quella di altri atti o fatti, eventuali o estranei al processo esecutivo. 2 Il ricorso deve essere rigettato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta, ex articolo 384 cod. proc. civ A ben vedere, infatti, preliminare allo stesso rilievo della inammissibilità dell'opposizione per tardività, è quello dell'assoluta carenza di legittimazione passiva del convenuto. Si ricorda, in proposito, che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o a subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale versato in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata confr. Cass. civ. sez. unumero 9 giugno 2011, numero 12538 Cass. civ. sez. unumero , 15 novembre 2005, numero 23022 Cass. civ. 10 gennaio 2008, numero 355 . 3 Nella fattispecie l'opposizione è stata, in maniera del tutto anomala, indirizzata nei confronti dell'ufficiale giudiziario in proprio, che non è certamente parte del processo esecutivo, e che non è quindi neppure astrattamente legittimato ad assumere la veste di opposto nelle iniziative processuali dell'esecutato volte a contestare il quo modo dell'azione esecutiva, e cioè la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o, come, in questo caso, di singoli atti dell'esecuzione. Ne deriva che l'opposizione andava dichiarata si inammissibile, ma per assoluta improponibilità della domanda confr. Cass. civ. 20 giugno 2006, numero 14266 Cass. civ. 17 dicembre 2001, numero 15893 . Al rigetto dell'opposizione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari , oltre IVA e CPA, come per legge.