CIGS per le imprese in concordato preventivo, con o senza cessione di beni

Con l’interpello n. 23 del 22 luglio 2013, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il trattamento straordinario di integrazione salariale CIGS deve essere concesso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è espresso in merito alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale CIGS per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, precisando che, è vero che la normativa attualmente in vigore considera la concessione della CIGS solo nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, tuttavia – ha aggiunto - tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, permettono di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria. CIGS concessa alle imprese in concordato preventivo, con o senza cessione di beni. Il Decreto emanato il 4 dicembre 2012 individua solo i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali e non le fattispecie che rientrano nel campo di applicazione della norma in esame. Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, la CIGS è concessa ai lavoratori nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria laddove sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali . Nell’interpello il Ministero precisa, però, che in virtù di quanto disposto dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, l’art. 3 della L. n. 223/1991 più volte citato, si considera abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, a partire da tale data, non sarà più possibile concedere la CIGS in base alla disposizione normativa in oggetto. fonte www.fiscopiu.it

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