Va accolta la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a norma dell’articolo 275- bis c.p.p., sulla base del consenso già prestato dall’indagato, ritenuto che, in ragione della tipologia dei reati posti in essere, le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto, e connesse al ravvisato pericolo di recidiva, possono essere salvaguardate mediante l’applicazione dei previsti mezzi elettronici di controllo.
La pronuncia in commento ordinanza del Tribunale di Catania, sez. G.I.P., depositata il 16 maggio scorso lascia intatte le difficoltà sull’esecuzione del provvedimento cautelare, sia sul rispetto dei suoi tempi di esecuzione che sulle modalità applicative del braccialetto elettronico. La recente normativa sulle procedure di controllo medianti strumenti tecnici . Il decreto legge numero 146/2013, convertito nella legge numero 10/2014, prevede, tra gli interventi finalizzati alla riduzione della popolazione carceraria, la modifica dell’articolo 275- bis c.p.p Secondo l’interpolazione normativa, per la concessione degli arresti domiciliari, l’uso di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici - e dunque il braccialetto elettronico, unico strumento di controllo allo stato disponibile - diventa la modalità “ordinaria” di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, subordinata al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento elettronico e salvo appunto che il giudice la ritenga, con apposita motivazione, non necessaria. Rispetto alla formulazione precedente della norma, vi è un’inversione dell’onere della prova il giudice deve motivare solo ove ritenga che il braccialetto elettronico non sia necessario, altrimenti deve applicarlo. Non si interviene, invece, sull’analoga disciplina introdotta dalla legge numero 1119/2013, di conversione del decreto legge 14 agosto 2013, per il contrasto della violenza di genere, laddove è previsto che la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare “possa” essere accompagnata dall’imposizione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275- bis c.p.p. articolo 282- bis , comma 6, c.p.p. . In questo caso, l’applicazione del braccialetto elettronico non è lo strumento ordinario ma rimane condizionato alla positiva determinazione del giudice. Allo stesso modo, per la detenzione domiciliare il d.l. numero 146/2013, prevede che il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere anche nel corso dell’esecuzione della misura alternativa alla detenzione procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità articolo 58- quinquies l. numero 354/1975 sull’ord. penit. . La decisione del Giudice etneo e la circolare ministeriale sull’uso dei braccialetti elettronici. Il G.I.P., una volta acquisito il consenso del ristretto in custodia cautelare in carcere e ritenuto che la ravvisate esigenza cautelare della reiterazione del reato possano essere salvaguardate mediante l’applicazione del braccialetto elettronico, ha prescritto quest’ultimo, disponendo che l’ordinanza venga eseguita entro quattro giorni lavorativi dal suo deposito e incaricando la stazione dei Carabinieri del Comune dove vanno eseguiti gli arresti domiciliari dell’esecuzione del provvedimento cautelare. Segnatamente la polizia giudiziaria deve coordinare tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione della misura anche da parte del personale di Telecom Italia unico fornitore con il quale è stata stipulata una apposita convenzione e della Polizia penitenziaria, dovendo dare immediata comunicazione al Giudice dell’eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per idoneità del luogo, ostacoli tecnici o qualsiasi altro motivo. In questi passaggi motivazionali, il G.I.P. etneo da attuazione alla circolare del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2014 sulle modalità operative del braccialetto elettronico, secondo le quali a il giudice emette ordinanza applicativa disponendone l’esecuzione entro il quarto giorno feriale successivo alla data del deposito e individua l’ufficio di polizia giudiziaria territoriale delegata al controllo b la polizia penitenziaria acquisisce il consenso dell’interessato ristretto in carcere c l’ufficio di polizia giudiziaria territoriale delegata al controllo, avuta notizia dell’avvenuta manifestazione del consenso, verifica l’idoneità del domicilio, compila il documento FAX-RIC-NDIISP e lo invia alla centrale operativa via fax o posta elettronica certificata d la centrale operativa Telecom concorda un appuntamento per l’installazione del braccialetto elettronico compilando il documento FAX-APP-DISP-FO e la polizia territoriale presente nella fase di installazione compila il documento FAX-INST-OK. Dubbi sul rispetto dei tempi di installazione del braccialetto elettronico . Rimangono, tuttavia, le perplessità in ordine all’esecuzione di tutte le verifiche e all’installazione dello strumento tecnico di controllo entro i quattro giorni stabiliti dall’ordinanza del G.I.P. Ci si chiede a tale proposito cosa accade se la Centrale operativa Telecom non riesce ad installare il braccialetto entro 4 giorni lavorativi, nonostante il domicilio è idoneo alla sua predisposizione? Ci troveremo di fronte ad una situazione paradossale in cui un provvedimento giurisdizionale attinente alla libertà personale non viene eseguito per l’inerzia della Società di telefonia inerzia anche non colpevole, visto che il fornitore può essere oberato di carichi di lavoro incompatibili con il ristretto segmento temporale previsto dalla circolare , ed il soggetto resta in carcere, con inesplorati scenari in ordine a possibili meccanismi di ingiusta detenzione.
Tribunale di Catania, sez. G.I.P., ordinanza 16 maggio Giudice Benanti Letta l’istanza di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presentata dalla difesa di V. D. visto il parere contrario del pubblico ministero, pervenuto il 15.05.2014 preso atto del consenso prestato personalmente dall’indagato all’udienza del 13 maggio c.a. all’applicazione degli strumenti di controllo previsti dall’articolo 275 bis c.p.p. c.d. braccialetto elettronico ritenuto che, in ragione della tipologia dei reati posti in essere, le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto, e connesse al ravvisato, concreto, pericolo di recidiva, possono essere salvaguardate mediante l’applicazione dei previsti mezzi elettronici di controllo. P.Q.M. Visti gli articolo 275 bis e 299 c.p.p. ed il D.M. 2 febbraio 2001, sostituisce la misura cautelare della custodia in carcere, applicata a V.D., con gli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Dispone Che nei confronti dell’indagato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell’articolo 275 bis c.p.p. sulla base del consenso già prestato del medesimo. Dispone Che la presente ordinanza sia eseguita entro quattro giorni lavoratori del suo deposito. Avverte L’indagato che è tenuto ad agevolare le procedure di installazione del braccialetto elettronico e ad osservare le altre prescrizione attinenti il dispositivo di controllo e che la mancata osserva di tale prescrizione comporterà il ripristino della custodia in carcere. Prescrive all’indagato di non allontanarsi dal luogo di arresti domiciliari senza autorizzazione del giudice. Dispone La traduzione dell’indagato presso il luogo degli arresti domiciliari a cura della Polizia Penitenziaria. Incarica La Stazione dei Carabinieri di Aci Castello dell’esecuzione della presente ordinanza, con facoltà di subdelega, e segnatamente del coordinamento di tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione della misura anche da parte del personale di Telecom Italia e della Polizia Penitenziaria. Dispone Che la Polizia Giudiziaria incaricata dia immediata comunicazione a questo giudice dell’eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo, ostacoli tecnici o qualsiasi altro motivo. Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza, e per la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Polizia giudiziaria.
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