Richiedere una certificazione, prospettando una denuncia in caso di mancato rilascio, non configura il reato di minaccia a pubblico ufficiale.
La prospettata denuncia all’autorità giudiziaria. Non sussiste il dolo del delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale nella prospettazione di una denuncia per omissione dell’atto richiesto, se quest’ultima era collegata nella volontà del soggetto agente al mancato espletamento di quello che era ritenuto essere un compito istituzionale. È questo il principio di diritto affermato nella sentenza numero 29171 depositata il 19 luglio 2012 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento consolidato sul punto. Infatti, la prospettazione di denunciare taluno all’autorità giudiziaria non costituisce di per sé né minaccia né oltraggio, come ribadito in più di un’occasione dal Palazzaccio . La presunta minaccia. È quanto accaduto nel caso di specie dove l’imputato si è visto confermare, in sede di appello, la sentenza di condanna del giudice di primo grado alla pena di 4 mesi di reclusione per il delitto di cui all’articolo 336 c.p In buona sostanza – secondo la ricostruzione operata in sede giudiziaria -, il ricorrente aveva minacciato un funzionario dell’ANAS di denunciarlo nel caso in cui non gli avesse rilasciato un documento ufficiale che attestasse la distruzione di un accesso ad una cava di sabbia ciò per costringerlo, secondo l’accusa, a compiere un atto contrario ai propri uffici. La prospettiva soggettiva. In realtà, sostiene l’imputato in sede di cassazione, non vi era nessuna intenzione da parte dello stesso di coartare il pubblico ufficiale nel compimento del suo dovere, potendosi ravvisare nella specie, al più, l’ipotesi di minaccia. Gli Ermellini, non possono che accogliere il ricorso dell’imputato dichiarandolo fondato. Infatti, il ricorrente – si legge nella sentenza - ha compulsato il pubblico ufficiale ritenendo di avere diritto alla certificazione dello stato dei luoghi secondo una sua soggettiva prospettiva in fatto. Richiamando una precedente analoga sentenza sul punto, i giudici di Piazza Cavour assimilano la fattispecie de quo a quella di chi effettua reiteratamente richieste insistenti d’intervento alal forza pubblica, minacciando di sporgere denuncia per omissione d’atti d’ufficio in caso di mancato espletamento dei compiti istituzionali Cass., sez. VI, sent. 28738/2008 . La carenza di dolo. Tuttavia, a prescindere dalla concreta idoneità della prospettazione ad essere percepita in termini intimidatori, è proprio il difetto del dolo normativamente richiesto ad impedire la configurazione del reato contestato e la conseguente decisione del giudice. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto contestato non costituisce reato.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 giugno – 19 luglio 2012, numero 29171 Presidente Milo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19.10.2011 della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari era confermata la sentenza del 9.5.2008 del Tribunale di Sassari, appellata dall'imputato, confermando la condanna di L.M.F. alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'articolo 336 c.p. per aver minacciato il pubblico ufficiale D.P. , funzionario dell'Anas, con la frase “vedi che ho già denunciato il maresciallo, il sindaco, fa guardia forestale e se non mi rilasci l'attestazione che ho chiesto mi vedrò costretto a denunciare anche lei”, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri uffici consistente nel rilasciare un documento ufficiale che attestasse la distruzione di un accesso alla cava di sabbia nella quale opera L.S. . Commesso in agro di omissis . 2. Ricorre per cassazione personalmente l'imputato dolendosi di - violazione della legge penale in relazione all'errore di sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito dell'articolo 336 c.p. ravvisandosi nella specie, al più, l'ipotesi di minaccia in assenza di coartare il p.u. nel compimento del suo dovere. - difetto di motivazione ex articolo 606 lett. e c.p.p. per omessa considerazione dei motivi di gravame e della produzione documentale di altra sentenza assolutoria per fatti analoghi che segnerebbe un insuperabile contrasto con la statuizione oggi gravata. Ritenuto in diritto Il ricorso è fondato. 1. Quanto al primo motivo esso è fondato. Invero, costituisce orientamento consolidato di questa Corte secondo la quale la prospettazione di denunciare taluno all'autorità giudiziaria non costituisce di perse né minaccia né oltraggio Sez. VI sent. numero 4826 del 16.3.1998, imp. Episcopo A. . Come emerge dalla stessa sentenza l'imputato ha compulsato il pubblico ufficiale ritenendo di avere diritto alla certificazione dello stato dei luoghi secondo una sua soggettiva prospettiva in fatto. 2. In tali termini non può ritenersi sussistente nella specie il dolo del delitto di cui all'articolo 336 c.p., dato che la prospettazione di una denuncia per omissione dell'atto richiesto, a prescindere dalla concreta idoneità della stessa ad essere percepita in termini intimidatori, era collegata, nella volontà dell'imputato, al mancato espletamento di quello che era ritenuto essere un compito istituzionale v. Sez. VI sent. numero 28738 del 4.7.2008, imp. Pinna . 3. La sentenza impugnata va pertanto, in accoglimento del primo assorbente motivo, annullata senza rinvio, perché il fatto contestato non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.