Il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che, nel contempo partecipi all’interno della stessa società al lavoro aziendale con continuità e prevalenza è obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti in forza dell’articolo 1, comma 203, l. numero 662/1996, benché già iscritto quale amministratore della società alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, l. numero 335/1995.
Così ha statuito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 11166, pubblicata il 4 luglio 2012. Il caso socio di srl presidente del c.d.a. e partecipe al lavoro aziendale. Il Tribunale di Bologna aveva accolto l’opposizione di una società e di un socio personalmente a cartella esattoriale con cui l’INPS aveva preteso il pagamento dei contributi previdenziali relativi alla iscrizione del socio alla gestione commercianti. Proposto appello l’INPS ugualmente la Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame, riconoscendo non dovuta l’iscrizione alla gestione commercianti in quanto il soggetto era iscritto alla gestione separata ex articolo 2 comma 26 della legge numero 335/1995 in ragione della sua attività di presidente del consiglio di amministrazione, da ritenersi prevalente ai sensi dell’articolo 1 comma 208 della legge numero 662/1996. Ricorreva in Cassazione l’INPS, proponendo due motivi di censura. E’ incompatibile l’iscrizione contemporanea a due gestioni contributive? Il primo motivo proposto deduce la falsa applicazione da parte della Corte di merito dell’articolo 1 commi 203, 207 e 208 della legge 23/12/1996 numero 662, in quanto ha ritenuto incompatibile la contemporanea iscrizione alle due gestioni contributive, quella separata ex L. 335/1995 articolo 2 comma 26 e quella commercianti ex L. 662/1996 articolo 1, comma 203 . In realtà, sostiene l’Ente previdenziale, le gestioni si fondavano su titoli diversi,l’una riferendosi a lavoro autonomo quale amministratore della società l’altra ad attività quale socio partecipe di attività aziendale. E dunque non sussiste incompatibilità tra le due iscrizioni. La sopravvenuta interpretazione di cui al D.L. 78/2010. La Suprema Corte rileva che ai fini della decisione del gravame proposto influisce il sopravvenuto articolo 12 comma 11 del D.L. numero 78/2010, di interpretazione autentica dell’articolo 1 comma 208 della L. 662/1996. Si riporta il testo della norma citata «L'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, numero 662 si interpreta nel senso che le attività' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208, legge numero 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, numero 335». In base alla norma citata la Corte di Cassazione afferma la non operatività dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente di cui al articolo 1, comma 208, L. 662/1996. Il principio sopra affermato rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, fondato proprio sulla mancata considerazione da parte della Corte di merito della prevalenza dell’attività lavorativa di natura commerciale. Motivo che non viene trattato dalla Corte di legittimità. Dunque la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’INPS, riconoscendo dovuti anche i contributi relativi alla iscrizione alla gestione commercianti. La norma di interpretazione autentica non lede il principio del giusto processo. Ponendo la propria decisione sulla norma di interpretazione autentica sopravvenuta in corso di giudizio, la Corte di cassazione precisa che la norma predetta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è lesiva del principio del giusto processo articolo 6 CEDU trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’articolo 70 della Costituzione. Richiamando sul punto le precedenti pronunce Sezioni Unite 8 agosto 2011 numero 17076 e della Corte Costituzionale numero 15 depositata il 26 gennaio 2012.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 giugno – 4 luglio 2012, numero 11166 Presidente De Luca - Relatore De Renzis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza numero 311 del 2005 il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione proposta da T & amp T S.r.l. e T.G.P. contro l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale per il recupero dei contributi previdenziali pretesi dell'INPS relativi all'iscrizione alla gestione commercianti dello stesso T. . I ricorrenti esponevano che quest'ultimo - per gli anni dal 1996 al 2000 - era stato presidente del Consiglio di Amministrazione della T & amp T S.r.l. con iscrizione alla gestione separata ex articolo 2 - comma 26 - della legge numero 335 del 1995, di tal che non ricorrevano le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti e per il pagamento dei relativi ratei ex articolo 1 - comma 203 - della legge numero 662 del 1996, tanto più egli che non aveva svolto alcuna attività commerciale in ambito aziendale. 2. La decisione anzidetta è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza numero 335 del 2008. La Corte territoriale ha ribadito l'infondatezza della pretesa dell'INPS, giacché l'ente previdenziale non aveva effettuato alcuna opzione, accettando pacificamente i versamenti effettuati dal T. nella qualità di amministratore e pretendendo anche la contribuzione relativamente alla gestione commercianti, senza alcuna deduzione e prova in ordine ad eventuale prevalenza di quest'ultima attività. In definitiva, ad avviso della Corte territoriale, l'appellato T. non era tenuto all'iscrizione anche alla Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi ratei per il periodo in questione. 2. Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione sulla base di due motivi. La T & amp T S.r.l. e il T. resistono con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 CPC. Non si è costituta l'Equitalia Polis S.p.A., già Gerico S.p.A Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo l'INPS deduce violazione di legge articolo 1 - commi 203, 207 e 208 - della legge numero 662 del 1996 e vizio di motivazione, sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto l'incompatibilità della contemporanea iscrizione alle due gestioni quella separata ex legge numero 335 del 1995 - articolo 2 - comma 26 - e quella commercianti ex articolo 1 - comma 203 – della legge numero 662 del 1996 , trattandosi di gestioni che si fondavano su titoli diversi, la prima riferendosi alla percezione di lavoro autonomo come amministratore della società e la seconda alla percezione di redditi d'impresa collegati alla qualità di socio partecipe del lavoro aziendale. Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto “ il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che, nel contempo, partecipi all'interno della stessa società, al lavoro aziendale con continuità e prevalenza, è obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti, in forza dell'articolo 1, comma 203, della legge numero 662 del 1996, benché già iscritto, in quanto amministratore di una società alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995 . Con il secondo motivo l'INPS lamenta violazione dell'articolo 1 della legge numero 1397 del 1960, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge numero 160 del 1975 e dall'articolo 1, comma 203, della legge numero 662 del 1996, nonché vizio di motivazione, osservando che erroneamente il giudice di appello non ha preso in considerazione il fatto, risultato provato in base alle risultanze acquisite in sede ispettiva, dello svolgimento, con i caratteri della abitualità e prevalenza, da parte del T. di una attività lavorativa vera e propria per la società. Tale attività si riferiva alla vendita, in prima persona, dei prodotti all'interno della società, il cui oggetto consisteva proprio nella loro commercializzazione. In tal senso è formulato il relativo quesito di diritto. 2. Sulla decisione della controversia influisce il sopravvenuto articolo 12. comma 11, del DL numero 78 del 2010, convertito nella legge numero 122 del 2010 di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208, della legge numero 662 del 1996, nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995. Non opera, perciò, l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'articolo 1, comma 208, della legge numero 662 del 1996. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'articolo 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'articolo 70 Cost. cfr anche Corte Cost. numero 15 del 2012 . 3. Il ricorso pertanto merita di essere accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà al riesame della causa sulla base del principio in precedenza evidenziato. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.