Ipotizzabile l’interposizione in caso di quote reintestate a parenti

Nell’ipotesi in cui il soggetto terzo a favore del quale viene trasferita la quota abbia una relazione di “consanguineità”, può sussistere un rapporto fiduciario, anche se la titolarità della quota è effettiva.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 28913 dell’8 luglio 2013. Il caso. Un socio aveva trasferito la quasi totalità delle proprie quote ai propri figli minori e ad altri congiunti legati da uno stretto vincolo di parentela. I giudici di merito avevano ritenuto che più fattori portassero a ritenere che in capo al cedente fosse rimasto il reale controllo della società. Da un lato, infatti, questi aveva donato le quote ai propri figli minori, ovvero a soggetti sui quali, comunque, continuava ad esercitare la patria potestà, così come a parenti fratelli nei cui confronti egli manteneva un legame strettissimo che gli consentiva di continuare a detenere il controllo della società. Dall’altro i summenzionati trasferimenti avevano avuto inizio, particolare non trascurabile, in concomitanza con l’inizio di indagini da parte della Guardia di Finanza, così da far ritenere esistente un nesso causale fra il controllo delle Autorità e la scelta di spossessamento. La confisca per equivalente alle prese con l’interposizione fittizia. Secondo i giudici di legittimità accanto all’interposizione fittizia nel quale si pone in essere un negozio simulato sotto il profilo soggettivo, può ben collocarsi la c.d. interposizione reale, egualmente idonea a giustificare la misura cautelare del sequestro preventivo. In questo caso, infatti pur essendo l’interposto effettivo titolare erga omnes, permane un accordo fiduciario in base al quale «i beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell’interesse del dominus e secondo le sue direttive». Conseguentemente, possono essere assoggettati al sequestro finalizzato alla “confisca per equivalente” non solo i beni intestati a soggetto che sia titolare solo apparente c.d. “interposizione fittizia” , ma anche quelli intestati a soggetto che ne abbia la titolarità effettiva, ma agisca secondo un dimostrabile vincolo fiduciario. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 febbraio - 8 luglio 2013, numero 28913 Presidente Squassoni – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con ordinanza del 31 ottobre 2012 il Tribunale di Roma - Sezione per il Riesame - rigettava l'appello proposto da D.M.M. indagato per i reati di cui agli articolo 416 cod. penumero , 4 e 10 quater del D. L.vo 74/00 avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 27 aprile 2012 con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza di Euro 42.000.000,00 disposto su beni di pertinenza - tra gli altri del D.M. . 1.2 Il Tribunale, dopo aver premesso, in punto di fatto, le vicende storiche relative a due società CFTC Corporation s.r.l. e MMD s.r.l. partecipate in parte da altro soggetto coindagato tale S.V. e in parte dal D.M. , ribadiva le argomentazioni del GIP in ordine alla riconducibilità della MMD s.r.l. nella sua interezza al D.M. , escludendo che l'80% delle quote sociali asseritamente di pertinenza di terzi estranei al procedimento, fosse non riferibile al D.M. , in quanto quest'ultimo aveva in realtà distribuito le quote in parte ai figli minori con atto di donazione nella misura del 40% ed in parte ad altri stretti congiunti per il residuo 40% di fatto mantenendo quindi il controllo sull'intero capitale sociale della MMD s.r.l. che partecipava in misura del 50% al capitale sociale della CFTC Corporation s.r.l. controllata, per il restante 50%, da altra società NUX s.p.a. riconducibile al menzionato S.V. . 1.3 Avverso la detta ordinanza propone ricorso il D.M. a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo vizio di carenza di motivazione o comunque di motivazione apparente per avere il Tribunale romano omesso di prendere in considerazione le ragioni poste a base della istanza di revoca prima e dell'appello poi e, soprattutto per avere affermato in via meramente apodittica la circostanza dell'effettivo controllo da parte del D.M. dell'intero capitale della società MMD s.r.l., nonostante i dati indicati dalla difesa fossero dimostrativi del contrario. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato in quanto infondato. 2. Quale premessa di ordine generale non pare superfluo ricordare che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice Cass. Sez. Unumero 29.5.2008 numero 25932 Ivanov, Rv. 239692 Cass. Sez. 5^ 13.10.2009 numero 43068, Bosi, Rv. 245093 . 3. Nel caso in esame il vizio denunciato non ricorre, in quanto il provvedimento impugnato non presenta carenze argomentative di alcun genere. 3.1 Il Tribunale ha fornito, infatti, in merito alla riconducibilità della società MMD s.r.l., che al 50% partecipa al capitale sociale della CFTC Corporation s.r.l. all'odierno ricorrente D.M.M. , motivazione adeguata ed esaustiva - certamente non apparente - posto che, nel ricostruire i vari movimenti che hanno caratterizzato la sorte dell'intero capitale sociale della MMD, ha affrontato e risolto il problema della intestazione progressiva di quote fino alla concorrenza dell'80% a stretti congiunti del D.M. i figli minori M. ed E. - per il 40% con atto di donazione del 23 dicembre 2009 - e i fratelli per il restante 40% il quale ha continuato a mantenere per sé il 20% residuo. 3.2 Correttamente il Tribunale ha ricondotto la gestione dell'intero capitale sociale al D.M. , vuoi per la condizione di genitore esercente la potestà sui figli minori, a nulla rilevando la circostanza dedotta dalla difesa relativa alla mancanza di vincolo coniugale tra lo stesso D.M. e L.F. madre dei minor in quanto, essendo il D.M. genitore di prole minore, comunque la potestà genitoriale può essere esercitata senza che occorra il vincolo matrimoniale con la madre dei minori medesimi , vuoi per il rapporto di strettissima parentela intercorrente tra il D.M. ed i suoi fratelli. 3.3 Peraltro l'ordinanza del Tribunale basa le proprie affermazioni sulle informazioni fornite dagli amministratori giudiziari circa l'epoca di tali movimenti, giungendo alla logica conclusione della spoliazione progressiva delle quote da parte del D.M. in coincidenza anzi subito dopo con l'inizio delle indagini da parte della Guardia di Finanza che aveva proceduto ai controlli tributari tale elemento temporale - cui la difesa non annette alcuna importanza, sostenendo che le affermazioni del Tribunale sono frutto di mere illazioni prive di qualsivoglia riscontro - costituisce invece il nucleo essenziale che sta alla base della conclusione della attribuibilità, in via di fatto, delle quote sociali della intera MMD s.r.l. AL Di Marzo Michele. 4. Sotto tale profilo, peraltro, le deduzioni difensive non colgono nel segno in quanto ancorate, oltretutto, a considerazioni astratte nella misura in cui vengono richiamati i principi giurisprudenziali in tema di sequestrabilità dei beni - attesa la natura sanzionatola della confisca per equivalente - solo in rapporto diretto con la responsabilità personale del soggetto autore della condotta illecita, principi non di certo ignorati dal Tribunale , oltre che basate su dati generici, come tali inidonei a superare il vaglio di legittimità riservato a questa Corte Suprema. 5. In aggiunta a tali considerazioni osserva il Collegio che la tesi difensiva della apoditticità della decisione del Tribunale in ordine alla interposizione fittizia, non ha ragion d'essere, in quanto accanto a tale peculiare figura che da luogo ad un negozio relativamente simulato sotto il profilo soggettivo i cui effetti solo apparentemente si spiegano fra dante causa ed interposto si colloca quella, considerata dal Tribunale, della c.d. interposizione reale anche questa idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare reale , la quale che ricorre ogni qualvolta l'interponente trasferisca o intesti - come nella specie, secondo quanto è dato leggere nell'ordinanza impugnata - alcuni beni nel caso in esame parte di quote sociali all'interposto, ma con raccordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell'interesse del dominus e secondo le sue direttive. 5.1 Ne deriva che ai fini dell'individuazione dei beni assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente , non soltanto vengono in rilievo i casi in cui l'intestazione in capo all'interposto sia solo apparente interposizione fittizia , ma anche le ipotesi in cui, pur essendo l'interposto l'effettivo titolare erga omnes, si riscontri un rapporto fiduciario derivante dalla consanguineità o da altro genere di relazione che vincoli il soggetto interposto al soggetto interponente v. sul punto Cass. Sez. 2^ 26.10.2011 numero 41051, Ferrara, Rv. 251542 . 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.