il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riguardo alla liquidazione del suo compenso, è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale. Il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale, per cui non è suscettibile né di revoca né di modifica d’ufficio.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 12795, depositata il 6 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Latina, con decreto di pagamento, liquidava il compenso dovuto ad un avvocato per la difesa svolta a favore di una curatela fallimentare, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Non essendo stata proposta, nei 20 giorni successivi, alcuna opposizione, il decreto di pagamento diveniva definitivo, per cui il legale emetteva la fattura per il pagamento delle somme liquidate. Successivamente, il collegio del tribunale di Latina, modificava il decreto di liquidazione, dimezzando la somma, ai sensi dell’articolo 130 d.P.R. numero 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia , secondo cui, in caso di gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà. In più, il provvedimento era affetto da errore materiale, non recando la condanna a favore dell’Erario per esercitare la rivalsa. Il legale si opponeva, deducendo l’immodificabilità dell’originario decreto di pagamento, non impugnato nei termini, a cui era stata data esecuzione. Il tribunale di Latina, al contrario, confermava il provvedimento, che, secondo i giudici, statuiva sostanzialmente sul dispositivo della sentenza, disponendo la correzione ed integrazione della parte relativa alla liquidazione delle spese di lite. L’avvocato ricorreva in Cassazione, lamentando la circostanza che era stato riformato un decreto di pagamento in assenza di opposizioni e sulla base di un potere di autotutela non previsto dalla legge. Diritto pieno. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava che il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riguardo alla liquidazione del suo compenso, è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale. Limiti al potere d’ufficio. Il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale, per cui non è suscettibile né di revoca né di modifica d’ufficio. Inoltre, l’esercizio del potere di revoca è incompatibile con la previsione dell’articolo 170 d.P.R. numero 115/2002 di un termine perentorio, concesso alle parti, per opporsi al decreto di pagamento. Perciò, è estraneo il conferimento di un potere generale di autotutela, tipico dell’azione amministrativa, all’autorità che ha provveduto, soprattutto quando, come nel caso di specie, il provvedimento ha ormai esaurito i suoi effetti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e decideva nel merito, annullando il decreto di riliquidazione delle spese oggetto del giudizio di opposizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 maggio – 6 giugno, numero 12795 Presidente/Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che con decreto di pagamento del 15 dicembre 2005 veniva liquidato dal Tribunale di Latina il compenso dovuto all'Avvocato G. per la difesa svolta a favore della Curatela del Fallimento Tessilandia s.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato che il decreto di pagamento veniva comunicato alle parti interessate e, non essendo stata proposta nei venti giorni successivi alcuna opposizione, diveniva definitivo che, conseguentemente, l'odierna ricorrente, in data 18 settembre 2011, emetteva fattura attendendo il pagamento delle somme liquidate in Euro 5.625,00, oltre IVA e CA che il Collegio della 1 sezione civile del Tribunale di Latina modificava, medio tempore, il decreto di liquidazione dimezzandone l'importo, ai sensi dell'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, rilevando altresì che il provvedimento era stato pronunciato da giudice in composizione mo-nocratica in violazione dell'articolo 50-bis cod. proc. civ. ed era affetto da errore materiale, poiché non recava la condanna a favore dell'Erario al fine di poter esercitare la rivalsa che l'avvocato G. proponeva opposizione avverso il provvedimento di rettifica deducendo l'immodificabilità dell'originario decreto di pagamento, non impugnato nei termini, al quale era stata data esecuzione, e l'illegittimità dei criteri di liquidazione del compenso spettante al difensore, cosi come determinati nel provvedimento opposto che con ordinanza del 3 dicembre 2012 il Tribunale di Latina, in persona del giudice designato, sul presupposto che il provvedimento collegiale impugnato contenesse statuizioni che incidevano sostanzialmente sul dispositivo della sentenza, poiché disponeva la correzione ed integrazione della parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, e considerato che il dispositivo della sentenza, anche a seguito di correzione, può essere oggetto di impugnazione solo con gli strumenti tassativamente previsti dalla legge, dichiarava l'inammissibilità del ricorso che avverso il menzionato provvedimento l'Avvocato G. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ex articolo 111, settimo comma, Cost. affidato a due motivi 1 Violazione e falsa applicazione degli articolo 82, 84 e 170 d.P.R. numero 115 del 2001 essendo stato riformato un decreto di pagamento in assenza di opposizione e sulla base dell'esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede 2 Violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 281, 288 c.p.c. comportanti la nullità del provvedimento ai sensi dell'articolo 360, numero 4, c.p.c. ovvero per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c. che nessuno degli intimati si costituiva nella presente fase che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti “[ ] Premesso che non risulta depositato l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso alla Curatela del Fallimento Tessilandia s.r.l., si ritiene che il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato. Rilevato che il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione del suo compenso è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come è confermato anche dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione a decreto di pagamento cfr. Cass., S.U., numero 19161 del 2009 che il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca o di modifica di ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale cfr., con riferimento al decreto di pagamento del commissario giudiziale, Cass. numero 22010 del 2007 che l'esercizio del potere di revoca o modifica esercitato dal Collegio appare, inoltre, del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento, ai sensi dell'articolo 170 d.P.R. 115 del 2000 che è, quindi, estraneo all'assetto del d.P.R. numero 115 del 2002 il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti Cass. numero 14594 del 2008 . Il secondo motivo di gravame si ritiene pertanto assorbito. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, essere ivi accolto” che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato che non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., con l'annullamento del decreto di riliquidazione dei compensi al difensore oggetto dell'opposizione che, quanto alle spese, l'amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento delle spese sia del giudizio di opposizione che della fase di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, annulla il decreto di riliquidazione delle spese oggetto del giudizio di opposizione condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge,di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 500,00, per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese generali.