Il “diritto all’oblio” e protezione dei dati personali nei confini europei

Il 12 marzo 2014 il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura la proposta di Regolamento generale sulla protezione dei dati personali presentata dalla Commissione UE il 25 gennaio 2012 che sostituirà la attuale Direttiva del 1995 e sarà immediatamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale .

Dopo aver affrontato il “diritto all’oblio” su internet in Italia , è necessario soffermarsi sulla proposta di Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali. Stando al testo più aggiornato disponibile dopo l’approvazione da parte del Parlamento l’approvazione finale spetterà al nuovo Parlamento Europeo attraverso la procedura legislativa ordinaria di co-decisione con il Consiglio Europeo e Commissione Europea , l’articolo 17 prima rubricato “Diritto all’oblio e alla cancellazione” è stato modificato nel senso di prevedere un generale diritto alla cancellazione è sparito nella rubrica il riferimento al diritto all’oblio, ora la rubrica è semplicemente “Diritto alla cancellazione” . Cancellazione di dati personali e rinuncia all’ulteriore diffusione. L'interessato avrà il diritto di ottenere dal titolare del trattamento e quindi anche dai motori di ricerca, visto che la Corte UE li ha qualificati come autonomi titolari la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati e di ottenere da terzi ce possono essere altri siti o utilizzatori dei dati o gli stessi motori la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati, se sussiste uno dei motivi seguenti 1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati 2. l’interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati 3. l’interessato si oppone al trattamento di dati personali 4. un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere cancellati 5. i dati sono stati trattati illecitamente. Quando provvede alla cancellazione, il titolare del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali inoltre, in linea generale, esso dovrà comunque predisporre meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati. Tuttavia il titolare del trattamento non avrà un obbligo generalizzato di cancellare i dati online. La stessa norma, difatti, prevede che il titolare del trattamento e, se del caso, i terzi possano conservare i dati personali per garantire – alle varie condizioni stabilite nel Regolamento - l’esercizio del diritto alla libertà di espressione, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato Membro cui il titolare è soggetto. Una ulteriore misura di contemperamento tra diritto alla cancellazione e diritto al mantenimento dei dati è poi rappresentata dalla seguente opzione che il Regolamento prevede per i titolari del trattamento invece di provvedere alla cancellazione, il titolare potrà semplicemente limitare il trattamento dei dati personali in modo tale che non siano sottoposti al normale accesso e alle operazioni di trattamento e che non possano più essere modificati 1. quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche 2. quando, benché non ne abbia più bisogno per l’esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori 3. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo 4. quando un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere limitati 5. quando l' interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato 6. quando la particolare tecnologia di memorizzazione non consente la cancellazione ed è stata installata prima dell'entrata in vigore del regolamento. Pubblico interesse? In tali casi di “limitazione” del trattamento, i dati personali potranno essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell’interessato oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse. Inoltre, il titolare in questi casi è obbligato a dare compiuta informativa all’interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento. La violazione delle norme – anche in materia di diritto alla cancellazione – sarà pesantemente sanzionata attualmente sono previste multe fino a 100 milioni di euro o fino al 5% del fatturato mondiale annuo si applicherebbe la sanzione più gravosa delle due del titolare del trattamento.