Impossibilità di avvistare l’altro veicolo: scatta il concorso di colpa

Il concorso di cause può ritenersi escluso solo quando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa si sia trovato nella oggettiva impossibilità di ‘avvistare’ l’altro veicolo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

È quanto emerge dalla sentenza n. 4998 della Corte di Cassazione, depositata il 31 gennaio scorso. La fattispecie. Un’automobile effettuava una svolta a sinistra e il motociclo che la seguiva impattava violentemente con la stessa, rovinando, insieme al conducente del mezzo, a terra. A causa dell’incidente, il motociclista entrava in coma profondo a cui seguiva il decesso. Scatta la condanna per il reato di omicidio colposo art. 589, comma 2, c.p. . Reato che viene dichiarato estinto per prescrizione dai giudici di appello i quali, tuttavia, hanno confermato nel resto la sentenza, affermando che il comportamento colposo dell’imputato era consistito nel non essersi assicurato di poter effettuare la manovra evitando pericoli o intralcio al motoveicolo che lo seguiva e di non aver azionato l’indicatore di direzione. D’altra parte, però, sempre secondo i giudici, anche la condotta della vittima aveva concorso a determinare l’evento mancato utilizzo del casco protettivo, velocità sostenuta, e di gran lunga superiore a quella consentita, a bordo di un motoveicolo per il quale non era sufficiente la patente B. Non può essere escluso il concorso di colpa della vittima. A presentare ricorso per cassazione sono state le parti civili. La S.C., rigettando il ricorso, ha fatto delle precisazioni in tema di concorso di cause indipendenti in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, si sia trovato, per motivi estranei ad ogni sui obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di ‘avvistare’ l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile . Solo in questo caso – concludono gli Ermellini – l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 – 31 gennaio 2014, numero 4998 Presidente Zecca – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. In data 24/11/2010 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, ha dichiarato B.F. colpevole del reato di cui all'articolo 589, comma 2, cod.penumero perché il omissis , alla guida dell'autovettura Mercedes, mentre percorreva la strada denominata omissis , direzione di marcia omissis , all'altezza dell'intersezione sita nelle vicinanze del complesso edilizio omissis , effettuando una manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi nella suddetta intersezione, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, non azionando l'apposito indicatore di direzione, nonché in inosservanza dell'articolo 154 lett.a del d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, non assicurandosi di poter effettuare la svolta senza creare pericolo o intralcio al motoveicolo che lo seguiva condotto da D.R.A. , tenendo conto della posizione, distanza e direzione di esso, provocava un sinistro stradale nel quale il motociclo impattava violentemente l'autovettura all'altezza della portiera sinistra per poi rovinare in terra unitamente al conducente, cagionando al D.R.A. politrauma con focolaio lacero-contusivo cerebrale in franto temporale destra a sede profonda, con ematoma sub durale in regione franto temporale parietale destra, frattura bilaterale della volta cranica coinvolgente i tetti orbitari, lo sfenoide e l'etmoide. Coma prodondo cui seguiva il decesso del medesimo. 2. Il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di mesi 4 di reclusione con sospensione condizionale e, determinando il concorso di colpa nella produzione dell'evento da parte della persona offesa nella misura del 65%, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con rigetto della richiesta di provvisionale e integrale compensazione tra le parti delle spese relative all'azione civile. 3. In data 14/03/2013 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando integralmente tra le parti le spese relative all'azione civile. La Corte di Appello, nel richiamare integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, ha desunto dalla prova dichiarativa che l'impatto si era verificato quando l'autoveicolo condotto dall'imputato aveva occupato gran parte della carreggiata opposta e dai danni riportati dall'autovettura che lo scontro aveva interessato la portiera anteriore sinistra di tale veicolo il punto in cui si era verificato l'incidente era un rettilineo, ma due-trecento metri prima presentava una curva destrorsa, la segnaletica era inesistente e l'unico casco protettivo rinvenuto era sotto il sellino del motoveicolo. La velocità del ciclomotore prima dell'urto, secondo il consulente tecnico della pubblica accusa, era di 96,77 km/h e lo stesso consulente della difesa dell'imputato aveva riferito di una velocità non inferiore a 80 km/h, ritenendo la Corte di condividere le osservazioni del giudice di primo grado in merito alla minore attendibilità delle conclusioni del consulente tecnico delle parti civili, che non aveva visionato i veicoli. Sulla base di tali dati istruttori, la Corte condivideva le argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva ascritto all'imputato un comportamento colposo per non essersi assicurato, prima di svoltare a sinistra, di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non azionando inoltre prima della svolta l'indicatore di direzione, e che aveva ritenuto che la condotta della vittima, lungi dal potersi definire causa eccezionale atipica, avesse concorso a determinare l'evento in quanto quest'ultimo viaggiava senza casco protettivo, ad una velocità sostenuta, di gran lunga superiore a quella consentita, a bordo di un motoveicolo per il quale non era sufficiente la patente B da lui conseguita, su un tratto di strada non totalmente rettilineo. In ragione di tali considerazioni, la Corte condivideva la determinazione del concorso di colpa della vittima nella misura del 65% effettuata dal giudice di primo grado e, sulla base dell'accertato concorso di colpa, dichiarava compensate tra le parti le spese relative all'azione civile. 4. Ricorrono per cassazione le parti civili D.R.N. , C.R. , D.R.R. e D.R.M.G. , a mezzo dei rispettivi difensori con unico ricorso, sulla base dei seguenti motivi a articolo 606 lett. b cod.proc.penumero , erronea applicazione dell'articolo 154 cod. strada in relazione all'articolo 133 cod.penumero . I ricorrenti ritengono che la Corte di Appello abbia erroneamente preso in considerazione elementi che non hanno rilevanza causale nella violazione dell'articolo 154 cod. strada in quanto le condotte ascritte alla vittima non hanno concorso nell'aver creato una turbativa alla circolazione la Corte, si assume, avrebbe applicato erroneamente le norme di cui agli articoli 133 cod.penumero e 154 cod. strada confondendo il contributo causale nella produzione dell'evento con la norma di cui all'articolo 41 cod.penumero , che regola la sussistenza di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute. b omessa motivazione sul criterio di determinazione del grado di colpa a carico della persona offesa. Secondo i ricorrenti la sola rappresentazione di fatti che potrebbero aver inciso sulla causazione dell'evento lesivo non è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione, completamente assente sul punto. c omessa motivazione sul rigetto dei motivi di appello senza un puntuale esame delle questioni poste con i motivi di impugnazione. La Corte di Appello, secondo i ricorrenti, avrebbe omesso di analizzare le questioni di fatto e di diritto sollevate con i motivi di appello e, in particolare la piena attendibilità dei testimoni oculari D. e S. , l'incertezza dell'effettiva velocità del motociclo, l'irrilevanza causale della manovra di sorpasso e l'ininfluenza della velocità del motociclo nella produzione dell'evento lesivo, l'ininfluenza nella produzione dell'evento della mancanza del casco protettivo e del titolo abitativo alla guida. d violazione dell'articolo 606 lett. c in relazione all'articolo 541 cod.proc.penumero I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato le I norme processuali che prevedono la condanna alle spese di costituzione di parte civile a carico dell'imputato, compensando tali spese per entrambi i gradi di giudizio nonostante l'imputato fosse stato ritenuto penalmente responsabile la Corte non avrebbe fornito motivazione dell'eventuale sussistenza dei giusti motivi richiesti dall'articolo 541 cod.proc.penumero per effettuarne la compensazione totale o parziale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. I ricorrenti invocano un'interpretazione delle norme che assumono violate che non trova alcuna rispondenza nel dato normativo. Si invoca, in primo luogo, la corretta applicazione dell'articolo 133 cod.penumero , che attiene al potere discrezionale del giudice nella valutazione della gravità del reato agli effetti della determinazione della pena, con evidente inconferenza di tale richiamo nel giudizio concernente la responsabilità civile dell'imputato. 1.2. I ricorrenti ritengono, poi, che per accertare il concorso di colpa della persona offesa il giudice debba verificare se quest'ultima abbia tenuto un comportamento irrispettoso della medesima norma cautelare la cui violazione viene ascritta all'imputato, invocando un'interpretazione della norma che disciplina il concorso della condotta colposa della persona offesa che non trova corrispondenza nel testo dell'articolo 41 cod.penumero , nel cui ambito il caso concreto è stato correttamente sussunto quale ipotesi di concorso di cause colpose indipendenti, ma che concerne la diversa fattispecie della cooperazione nel delitto colposo, disciplinata dall'articolo 113 cod.penumero . 1.3. La censura concernente la violazione dell'articolo 41 cod.penumero risulta, peraltro, incomprensibile, posto che la sentenza impugnata ha correttamente applicato al caso concreto il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica Sez. 4, numero 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355 , si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l'altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima Sez. 4, numero 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865 . 1.4. Il provvedimento impugnato, integrato con l'analisi effettuata dal primo giudice in merito all'assenza del casco protettivo ed alla velocità tenuta dal motociclista in relazione alla conformazione della strada pagg.10-12 ha, con logica deduzione, desunto l'incidenza causale della condotta colposa della vittima in relazione all'evento in concreto verificatosi facendo corretta applicazione del principio secondo il quale la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire. La sentenza resiste alle censure mosse dai ricorrenti per vizio motivazionale sul punto relativo al contributo causale della colpa della vittima posto che, con argomentazione logicamente corretta, ha affermato che, tenuto conto che la causa del decesso era stata individuata dal medico-legale nell'impatto violento delle regioni cranio-encefaliche contro strutture rigide, la violazione delle norme cautelari relative all'obbligo di indossare il casco protettivo ed ai limiti di velocità aveva avuto efficienza causale nell'evento in concreto verificatosi. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte precisato che in tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta stradale , il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie al dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti, di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali, dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver confrontato le condotte dei soggetti coinvolti Sez.4, numero 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287 Sez. 4, numero 4537 del 21/12/2012, dep. 29/01/2013, Fatarella, Rv. 255099 Sez.4, numero 32222 del 5/06/2009, Casati, RV. 244431 . 2.2. È, altresì, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sussistente anche nell'ipotesi in cui il reato sia estinto per prescrizione dopo la pronuncia di primo grado ed il giudizio prosegua in grado di appello ai fini delle statuizioni civili, è consentita la motivazione della sentenza d'appello per relationem , sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come nel caso di specie, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità Sez. 2, numero 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250 Sez. 3, numero 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 . 2.3. Per quel che riguarda la misura del riconosciuto concorso di colpa della vittima, entrambi i giudici di merito hanno fornito congrua motivazione, indicando gli elementi probatori valutati ai fini del giudizio pag. 7 della sentenza della Corte di Appello e pagg.6 segg. della sentenza del Tribunale e, in particolare l'esito degli accertamenti svolti sul posto, le conclusioni dei consulenti tecnici, la natura e l'entità dei danni derivati dal sinistro, la condizione della strada, la posizione dei veicoli al momento dell'incidente. Contrasta con il tenore testuale della sentenza impugnata l'asserzione per cui il giudice di merito avrebbe omesso la motivazione in ordine ai criteri utilizzati per quantificare il concorso di colpa della persona offesa, essendo a tal fine ampiamente descritte le modalità del sinistro ed avendo logicamente i giudici di merito posto in correlazione la misura della percentuale di responsabilità dei due conducenti con l'evento in concreto verificatosi e, in particolare, con la riconducibilità del decesso della persona offesa per l'impatto violento delle regioni cranio encefaliche contro strutture rigide . La sentenza impugnata, richiamando sul punto anche le argomentazioni del giudice di primo grado, ha applicato il principio della condizione causale, riconoscendo sia nella condotta colposa ascrivibile all'imputato sia nella condotta colposa della vittima efficienza causale nel sinistro, traendo tale conseguenza con logica deduzione dal principio secondo il quale i conducenti di veicoli devono prevedere le imprudenze altrui e adeguare la propria condotta per evitare incidenti pag. 11 . La sentenza impugnata ha, dunque, fatto buon governo dei principi sopra enunciati. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. I giudici di merito hanno espressamente motivato tanto con riguardo al giudizio sull'attendibilità dei testimoni D. e S. pagg. 6-9 della sentenza del Tribunale e pag. 6 della sentenza della Corte di Appello , quanto in merito ai dati contrastanti emergenti in ordine all'effettiva velocità del motociclo, indicando per quale motivo le conclusioni del consulente tecnico delle parti civili non si potessero ritenere attendibili pag. 6 , quanto in merito alla rilevanza, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e delle responsabilità dei conducenti, della condotta della persona offesa pag. 7 , richiamando anche le argomentazioni svolte dal Tribunale. Il giudice di primo grado aveva, infatti, elencato i profili di colpa ascrivibili alla vittima, indicando sia il fatto che non portasse il casco e ritenendo tale circostanza assolutamente influente sull'esito mortale del sinistro , sia il fatto che tenesse una velocità assai sostenuta approcciando con assoluta temerarietà un tratto di strada che, come si evince chiaramente dalle foto in atti, non è totalmente rettilineo e quindi avrebbe dovuto imporgli, in primis , di moderare la velocità, proprio per evitare di impattare contro ostacoli che potessero porglisi dinanzi dopo la curva pag. 12 . 3.2. Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nelle sue dinamiche e nella sua eziologia, la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada, l'accertamento delle relative responsabilità, la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente sono rimesse al giudice di merito ed integrano una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima e i suoi contenuti motivazionali forniscono esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. 3.3. Le ricorrenti parti civili svolgono doglianze generiche in chiave di puro merito, che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Per altro verso, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice. Sez. 2, numero 9242 dell'8/02/2013, Reggio, Rv. 254988 Sez. 4, numero 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512 Sez. 4, numero 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 . 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. La sentenza impugnata ha fornito, sia pure succintamente, l'indicazione dei giusti motivi in base ai quali ha ritenuto di disporre la compensazione integrale delle spese relative alla costituzione di parte civile, facendo corretta applicazione del principio per il quale la condanna dell'imputato alle spese della parte civile segue solo al rigetto dell'impugnazione o alla pronuncia di inammissibilità della stessa Sez. 5, numero 46453 del 21/10/2008, Colombo, Rv. 242611 , oltre che del principio in base al quale è riservato al potere discrezionale del giudice disporre la compensazione delle spese relative all'azione civile, con l'unico limite che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa Sez. 5 Civile, numero 15316 del 19/06/2013, Rv. 627183 . 5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 616 cod.proc.penumero al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.