L’articolo 66 della legge 31 dicembre 2012, numero 247 Riforma forense dispone che l’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, numero 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L’articolo 3 della legge numero 335/1995, ai commi 9 e 10, disciplina la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
In particolare, il comma 9 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate nei termini di - dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – compreso il contribuito di solidarietà del 10%, a esclusivo carico dei datori di lavoro, dovuto per gli accantonamenti o versamenti effettuati a favore di forme pensionistiche complementari da parte dei datori di lavoro, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. Si consideri però che a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti lett. a - cinque anni per tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie lett. b . Il successivo comma 10 prevede che i termini di prescrizione sopra esposti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge numero 335. Fanno eccezione i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, D.L. numero 463/1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. Ne consegue che prima della novella legislativa di cui all’articolo 66 sopra ricordato - i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense si prescrivevano con il decorso di 5 anni - le contribuzioni per le quali risultino maturati i termini prescrizionali, non possono essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente in base al cd. principio di irricevibilità de contributi, principio di natura pubblicistica. La prescrizione tra irricevibilità e indisponibilità. Attraverso il principio di irricevibilità, l’istituto della prescrizione veniva sottratto alla disponibilità delle parti. Sulla estensione dell’articolo 3 della legge numero 335/1995 alle casse professionali si è formata nel tempo una copiosissima giurisprudenza di legittimità Cass. nnumero 5522/2003 11140/2001 330/2002 9525/2002 9408/2002 23116/2004 6340/2005 24863/2005 2760/2006 20343/2006 e 5672/2012, tanto per citarne qualcuna . La novella legislativa scompagina un quadro normativo che si era ormai assestato sia nell’interesse di Cassa Forense che degli iscritti. Ricordiamo che in base alla legge numero 335/1995, articolo 1, numero 2, «Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico – sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni». Ed è ciò che mi pare sia avvenuto nel caso di specie laddove l’articolo 66 della legge numero 247/2012 ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense disponendo che l’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, numero 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Eccezione per gli avvocati. Orbene, mentre la prescrizione quinquennale e l’irricevibilità della contribuzione prescritta si applica a tutti i cittadini italiani, l’articolo 66 introduce un’eccezione non per tutti i professionisti ma, tra i professionisti, solo per gli avvocati. Trattasi di un modo di legiferare che credo difficilmente possa avere dei precedenti e che è sfornito di qualsivoglia giustificazione al riguardo. Forse che la contribuzione dovuta dagli avvocati è diversa da quella dovuta dagli architetti, dai medici o dai notai? Evidentemente no, ma chi ha la penna in mano scrive! Cassa Forense si è prontamente adeguata alla novella legislativa con la delibera del 21 febbraio 2013, sotto allegata. Alla luce della novella legislativa oggi la prescrizione nel sistema previdenziale forense, e quindi solo per gli avvocati, ritorna ad avere la disciplina ante legge 335/1995 e quindi - i contributi previdenziali si prescrivono con il decorso di 10 anni - l’istituto della prescrizione torna ad essere nella disponibilità delle parti con la conseguenza che dovrà essere eccepita. Conseguentemente a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 247/2012, non sarà più possibile invocare né la prescrizione quinquennale né il principio della irricevibilità dei contributi prescritti, salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva prima di tale data. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare Cass. numero 11140/2001 330/2002 23116/2004 che nell’obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile. Nel codice civile l’istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base articolo 2936 c.c. il titolare passivo del rapporto nelle obbligazioni, il debitore , può rinunciare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile articolo 2937 c.c. la prescrizione non opera se non su eccezione di parte articolo 2938 c.c. e il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione articolo 2940 c.c. . Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto un’efficacia preclusiva, nel senso che l’eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto. Diversa, invece, è la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale, a prescindere dal regime previdenziale ordinario o speciale applicabile. Nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio dell’indisponibilità dei diritti desumibile dagli articolo 2114, 2115 e 2116 c.c., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva di conseguenza l’ente previdenziale creditore non può più pretenderla né riceverla la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d’ufficio dal Giudice. E questo sin da anni risalenti perché, in forza dell’articolo 55, comma 1, del regio decreto 1827/1935 in materia di contributi dovuti all’INPS, non era ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione. Possibile contenzioso tra iscritti e Cassa Forense. Ho ragione di ritenere che siffatto revirement normativo sfocerà in un nutrito contenzioso tra gli iscritti e Cassa Forense e la situazione di incertezza si riverbererà sulla stabilità economico finanziaria della Fondazione di lungo periodo. Sono peraltro convito che siffatto regime prescrizione, siccome indirizzato ad un’unica categoria di cittadini, sarà presto sanzionato dalla Corte Costituzionale quantomeno sotto il profilo della diversità di trattamento. Aspetto che il legislatore ci spieghi la logica di una siffatta deroga ad un principio fondamentale di riforma economico sociale della Repubblica o il legislatore nella corsa alla approvazione di cui tutti abbiamo ricordo non se ne è avveduto oppure la corporazione degli avvocati ha avuto il sopravvento. Delle due l’una, tertium non datur!
PP_PROF_prescrizionecontributiva_rosa