Le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’articolo 18 l. numero 300/1970, e il giustificato motivo del licenziamento devono essere provati dal datore di lavoro.
Il caso. Una s.p.a. operante nel settore alberghiero si vedeva respingere il ricorso in appello contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una dipendente, con l’ordine di reintegra di quest’ultima nel posto di lavoro. Il lavoratore deve dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo. Nel rigettare il ricorso presentato dalla stessa società, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4856 depositata il 27 febbraio 2013, ha ribadito che, in tema di riparto dell’onere probatorio, il lavoratore deve dimostrare «esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo», «mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’articolo 18 l. numero 300/1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento», fatti impeditivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e «devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro». Il datore di lavoro deve dimostrare le dimensioni dell’impresa e il giustificato motivo del licenziamento. Niente da fare, dunque, per la società ricorrente che censurava la sentenza nella parte in cui poneva a carico della stessa l’onere di dimostrare l’insussistenza del requisito dimensionale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 31 ottobre 2012 – 27 febbraio 2013, numero 4856 Presidente Lamorgese – Relatore Garri Svolgimento del processo La Corte d'appello di Torino, per quanto qui ancora interessa, ha respinto il ricorso proposto dalla S.A.T.E.A. Terme ed Alberghi s.p.a. e confermato sul punto la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società alla dipendente G.G.M. il 10.5.2005, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice d'appello sottolineava che, quanto alla prova della giusta causa di licenziamento, le testimonianze raccolte erano insufficienti così come insufficienti erano le allegazioni della società atteso che l'unico capitolo articolato riguardava la mancata esibizione del contratto di riassunzione del 26.4.2005, del quale si assumeva la contraffazione da parte della dipendente, e dal quale aveva tratto origine il licenziamento, contratto del quale la società aveva chiesto alla dipendente l'esibizione. Ad avviso della corte territoriale la circostanza, sebbene confermata dai testi, aveva valore meramente indiziario ed era di scarsa rilevanza. La Corte d'appello, pur dando atto della difficoltà della prova richiesta, sottolineava che ben avrebbe potuto il datore di lavoro, sul quale incombeva l'onere di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di recesso, aggiungere altre circostanze temporali e spaziali che consentissero di ricondurre il comportamento illegittimo e abusivo alterazione del contenuto del contratto di lavoro alla lavoratrice. Sottolinea poi il giudice di secondo grado che tutte le altre circostanze elencate nella lettera di licenziamento erano rimaste del tutto sfornite di allegazione e prova e che le produzioni in appello erano tardive e quindi inammissibili. Quanto all'applicabilità nel caso concreto della tutela reale nella sentenza si ribadisce che la prova del requisito dimensionale era a carico della parte datrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto della lavoratrice a riprendere servizio, dichiarando la tardività del deposito in appello di documentazione attestante l'insussistenza del detto requisito dimensionale. Per la cassazione della sentenza ricorre la SATEA Terme e Alberghi s.r.l. formulando due motivi. La resistente è rimasta intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per avere ritenuto, in violazione dell'articolo 18 della L. numero 300/1970, posto a carico della società l'onere di dimostrare l'insussistenza del requisito dimensionale indispensabile per beneficiare della tutela reintegratoria prevista dalla norma. La censura è infondata. Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite del 10.1.2006 numero 141, quello secondo il quale in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 18 della legge numero 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'articolo 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della disponibilità dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa . v. tra le tante anche Cass. numero 6846/2010, numero 6344/2009 . Non vi sono ragioni, neppure compiutamente prospettate nel ricorso, perché questa Corte si discosti da tale consolidato orientamento, da tempo esistente al momento della sentenza qui gravata che ad esso si è correttamente adeguata. Con il secondo motivo viene quindi denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della l. numero 604/1966 anche sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione. In particolare ci si duole della mancata valutazione da parte del giudice d'appello delle dichiarazioni di alcuni dei testi escussi Gi. e T. che se correttamente valutati avrebbero confermato la sussistenza della giusta causa posta a base del recesso alterazione degli importi retributivi del contratto con il quale si era proceduto alla riassunzione della G. già precedentemente licenziata per giusta causa . Inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, nel ricostruire la gravità del fatto, le mansioni direttive del personale svolte dalla lavoratrice. In conclusione la società chiede che la Corte affermi se relativamente alla fattispecie della prova della giusta causa del licenziamento comminato è stato violato/falsamente applicato l'articolo 5 della legge numero 60471966 e se la motivazione sul punto di cui sopra della sentenza della corte d'appello per cui si ricorre, decisivo per il giudizio, sia da considerarsi omessa e/o insufficiente . Anche tale motivo non può essere accolto per una serie di ragioni che di seguito si espongono 1.- il quesito formulato, e più sopra testualmente riportato, non risponde ai requisiti prescritti dall'articolo 366 bis c.p.c., applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza depositata nella vigenza del d.lgs. numero 40 del 2006 sentenza depositata il 18.7.2008 . Secondo un orientamento che si è consolidato é inammissibile, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto e manchi la conclusione a mezzo di un apposito momento di sintesi. Non è sufficiente a tal fine che l'indicazione del fatto decisivo controverso sia, eventualmente, rilevabile dal complesso della formulata censura, posto che la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Cassazione, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito Cass. 18.11.2011 numero 24255 . Peraltro il quesito, unico per il motivo rubricato al numero 2, per come è formulato comporta l'inammissibilità del motivo con il quale si chiede la verifica sia di una violazione e falsa applicazione di legge che dell'esistenza di un vizio motivazionale. Secondo l'orientamento anche di recente espresso da questa Corte, infatti, é inammissibile il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto, pur prospettando il vizio di violazione di legge, non sia pertinente rispetto al motivo di censura in concreto rivolto alla sentenza, concernente invece doglianze riferite alla motivazione ed al valore probatorio attribuito agli elementi posti a base della decisione, in quanto non è consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell'errore di diritto cfr. Cass. numero 24253/2011 . Tanto basta per convincere dell'infondatezza del primo motivo e dell'inammissibilità del secondo con il conseguente rigetto del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della SATEA s.r.l. ex articolo 91 cod. proc. civ Deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, numero 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 24 gennaio 2012 numero 1, conv., con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 numero 27. L'articolo 41 di tale Decreto numero 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. Tenuto conto dello scaglione di riferimento della causa e dei i parametri generali indicati nell'articolo 4 del D.M. nella allegata Tabella A, i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di Euro 3.000,00 e di Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3000,00 per compensi ed in Euro 50,00 per esborsi oltre I.V.A. e C.P.A