Il reato di omesso versamento di ritenute certificate si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta dell’anno precedente. Il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie l’omissione del versamento imposto che corrisponde, di regola, per le società, a quello ove si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 535, depositata il 9 gennaio 2015, in linea con una recente decisione della S.C. sent. numero 45017/2014 . Il fatto. La Corte d’appello di Lecce confermava la colpevolezza dell’imputata per avere omesso, quale legale rappresentante di una società, il versamento di ritenute certificate in relazione all’anno di imposta 2006 articolo 10 bis del d.lgs numero 74/2000 rilevando che, ai fini della competenza territoriale, occorreva considerare il luogo di consumazione del reato di cui all’articolo 18, comma, 1 della legge citata, sicché, avendo la società la sede legale in Brindisi, qui aveva anche il domicilio fiscale, secondo quanto risulta dalla stessa dichiarazione dei redditi. Contro tale decisione ricorre per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rimproverando ai giudici di merito di avere ritenuto erroneamente la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, mentre invece doveva ritenersi competente l’ufficio giudiziario di Pavia, luogo di consumazione del reato, perché la sede effettiva della società era ubicata in provincia di Pavia. Competenza per territorio reati tributari. Il Collegio ritiene la censura fondata. Infatti, «l’articolo 18 del d.lgs. numero 74/2000 detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari e, al comma 1, stabilisce che – fatta eccezione per i reati in dichiarazione e per il reato di emissione di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – la competenza per territorio per tutti gli altri reati previsti dal d.lgs. numero 74/2000, compreso quindi il reato di cui all’articolo 10 bis, si determina a norma dell’articolo 8 c.p.p. e, solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.» Luogo in cui il reato è consumato Conseguenza è che la competenza per territorio in relazione all’articolo 10 bis del d.lgs. numero 74/2000 è determinata, stando al contenuto letterale della disposizione, dal luogo in cui il reato è consumato articolo 8, comma 1, c.p.p. . coincide con quello in cui si compie l’omissione del versamento imposto Posto che il reato di omesso versamento di ritenute certificate si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta dell’anno precedente, il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo. che corrisponde con il luogo delle sede effettiva dell’impresa. Tale luogo, di regola, corrisponde, per le società, a quello ove si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendosi avere riguardo al principio di effettività. Sulla base degli atti, nel caso in esame, il reato risulta consumato in provincia di Pavia perché, come si ricava dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la sede effettiva e operativa della società è ivi ubicata. Sulla base di tali considerazioni, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2014 – 9 gennaio 2015, numero 535 Presidente Squassoni – Relatore Orilla Ritenuto in fatto La Corte di Appello di Lecce con sentenza 29.1.2014 ha confermato la colpevolezza di M.C. per avere omesso, quale legale rappresentante della Epilzephira srl, il versamento di ritenute certificate in relazione all'anno di imposta 2006 articolo 10 bis D. Lgs. numero 74/2000 rilevando, per quanto qui interessa, che ai fini della competenza territoriale, occorreva considerare il luogo di consumazione del reato di cui al primo comma dell'articolo 18 l. cit., sicché avendo la società la sede legale in Brindisi, qui aveva anche il domicilio fiscale, secondo quanto risulta dalla stessa dichiarazione dei redditi. Ha rilevato inoltre che la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate sulle retribuzioni dal datore di lavoro quale sostituto di imposta può essere fornita dal Pubblico Ministero anche mediante indizi, rappresentati, nel caso di specie, dal modello 770 in cui venivano riepilogate le ritenute certificate. Quanto alla dedotta assenza dell'elemento psicologico, ha ritenuto irrilevante lo stato di difficoltà economica. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata denunziando quattro motivi illustrati da una memoria. Considerato in diritto Col primo e secondo motivo denunzia violazione di legge articolo 18 D. Lvo numero 74/2000 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rimproverando ai giudici di merito di avere ritenuto erroneamente la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, mentre invece doveva ritenersi competente l'ufficio giudiziario di Pavia luogo di consumazione del reato, perché la sede effettiva era ubicata in provincia di omissis ed i versamenti delle imposte venivano effettuati presso la Banca San Paolo Imi di omissis . I giudici di merito, secondo il ricorrente, pur partendo da una premessa corretta criterio del luogo di consumazione del reato sono pervenuti ad una conclusione erronea competenza del Tribunale di Brindisi quale luogo della sede legale . Con successiva memoria insiste sulla questione di competenza richiamando il precedente specifico di questa Corte che ha accolto l'eccezione in relazione alla stessa vicenda, ma per una differente annualità di imposta Sez. 3 numero 45017/14 del 23.9-30.10.2014 . Le due censure sono fondate. L'articolo 18 del d.lgs. numero 74 del 2000 detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari e, al comma 1, stabilisce che - fatta eccezione per i c.d. reati in dichiarazione previsti dagli articolo 2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. numero 74 del 2000 e fatta eccezione per il reato di cui all'articolo 8, ipotesi di cui al comma 2 reato di emissione di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - la competenza per territorio per tutti gli altri reati previsti dal decreto legislativo numero 74 del 2000, compreso quindi il reato di cui all'articolo 10 bis, si determina a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale e, solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Ne consegue che la competenza per territorio in relazione all'articolo 10 bis d.lgs. numero 74 del 2000 è determinata, stando al contenuto letterale della disposizione, dal luogo in cui il reato è consumato articolo 8, comma 1, cod. proc. penumero . Va precisato che il reato di cui all'articolo 10 bis è stato introdotto con l'articolo 1, comma 414, legge 30 dicembre 2004, numero 311. Si tratta dunque di ipotesi di reato che, al pari dell'articolo 10 ter introdotto al pari dell'articolo 10 quater, dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006 numero 223, conv. con mod. in legge 4 agosto 2006, numero 248 sono state inserite nel d.lgs. numero 74 del 2000 in epoca successiva alla disposizione dell'articolo 18 che regola la competenza per territorio. Pur avendo infatti forti analogie con i reati in dichiarazione, le fattispecie ex articolo 10 bis e ter sono state inserite nel capo II del titolo II del d.lgs. numero 74 del 2000, con la conseguenza che non possono partecipare, almeno formalmente, alla disciplina del secondo comma dell'articolo 18 il quale riserva solo ai reati inseriti nel capo I una disciplina diversa da quella radicata sulla base del locus commissi delicti e, in subordine, sulla base del luogo di accertamento del reato cfr. Sez. 3, Sentenza numero 27701 del 01/04/2014 Cc. dep. 26/06/2014 Rv. 260110 . Orbene, posto che il reato di omesso versamento di ritenute certificate articolo 10 bis D.L.vo cit. si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all'anno precedente 30 settembre ovvero 31 ottobre, a seconda dell'utilizzo del Modello 770 semplificato o del Modello 770 ordinario articolo 4 D.P.R. numero 332 del 1998 cfr., quanto alla scadenza, tra le varie, Sez. U, Sentenza numero 37425 del 28/03/2013 Ud. dep. 12/09/2013 Rv. 255760, Favellato, in motivazione , il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione del versamento imposto dal precetto normativo. Tale luogo, di regola, corrisponde, per le società, a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettività Sez. 3, numero 20504 del 19 febbraio 2014 . Sulla base degli atti, il reato risulta consumato in omissis perché, come si ricava dalla sentenza dichiarativa di fallimento 30.9.2009 emessa dal Tribunale di Vigevano, la sede effettiva e operativa della società è ivi ubicata. Va infatti chiarito che - al criterio suppletivo del luogo di accertamento del reato tributario, di cui all'articolo 18, comma 1, d.lgs. numero 74 del 2000 - si può ricorrere, in sostituzione dei criteri di cui all'articolo 9 cod. proc. penumero , recessivi in proposito, solo nei casi in cui non sia possibile determinare situazione nella specie non sussistente il luogo in cui il reato sia stato consumato. Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed in linea con la recente decisione di questa Corte Sez. 3 numero 45017/14 del 23.9-30.10.2014 , va pertanto annullata la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, restando così logicamente assorbito l'esame delle altre censure con cui si denunzia la mancanza di motivazione sulla prova della colpevolezza e sull'istanza di rettifica in ordine alla data di commissione del reato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.