Contratti di prossimità: MinLav vs Legislatore

Il parere n. 6 della Fondazione Studi CdL, pubblicato il 9 dicembre 2014, analizza l’interpretazione ministeriale fornita nell’interpello n. 30/2014 in merito alla possibilità di deroga, da parte della contrattazione di prossimità, ai sensi dell’articolo 8 d.l. n. 138/2011, ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato.

Contrasto. Gli esperti della Fondazione, in particolare, sottolineano come l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro – secondo cui i contratti di prossimità non possono rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale, ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione – si ponga in contrasto sia con il citato articolo 8, rubricato «sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», che con la Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Le critiche. Da una parte, si ritiene «grave» l’assunto ministeriale in quanto: • genera confusione, stante l’assoluta indecifrabilità giuridica del concetto «diversa modulazione»; • depotenzia l’istituto del contratto di prossimità, riducendo ulteriormente la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato; • interpreta la norma in modo tale da mettere in discussione la contrattazione di prossimità sino ad oggi sottoscritta, ponendosi come una interpretazione autentica che potrebbe creare notevoli difficoltà da un punto di vista della applicazione dell’apparato sanzionatorio; • in termini sociali e politici sembra essere in totale controtendenza con quanto pubblicizzato dal governo in tema di effetto propulsivo del Jobs Act, atteso che l’interpretazione ministeriale è in contrapposizione all’aumento dell’occupazione. Dall’altra, si rileva come il richiamo alla norma comunitaria sia fuori luogo: • la tutela del lavoro a tempo indeterminato è già garantita dal termine dei 36 mesi, di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 368/2001, che circoscrive l’ambito temporale di utilizzabilità del contratto a tempo determinato nel contesto del rapporto lavorativo individuale; • il limite quantitativo riguarda, invece, un aspetto aziendale costituito da una pluralità di rapporti e come tale non interessato dalla menzionata norma comunitaria. Analisi della normativa europea. Dall’analisi della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 non si evince che i limiti quantitativi siano richiesti a tutela del contratto a tempo indeterminato. In particolare, i principi fissati nella menzionata Direttiva e nel relativo allegato «Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato», non sono nella direzione seguita dal Ministero, direzione che, al contrario, sembrerebbe porsi in contrasto con la «Clausola 8» dell’Accordo quadro, testé menzionato, laddove si stabilisce che «il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate». Sul punto, sembra opportuno ricordare che l’articolo 8 d.l. n. 138/2011, ritenuto, peraltro, costituzionalmente legittimo con la sentenza n. 221/2012 della Corte Costituzionale, riconoscendo in capo ai contratti collettivi aziendali una forza normativa di assoluta importanza, non si pone in contrasto con la Clausola 8 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE su menzionata, ma al contrario ne rispetta l’indirizzo, lasciando alle parti sociali il controllo della corretta regolamentazione delle situazioni specifiche. (fonte: www.lavoropiu.info )