Lavoratori in sostituzione: assunzione e benefici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello numero 29 del 2 dicembre scorso, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 9, l. numero 407/1990.

Il quesito. L’ANISA Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio chiedeva quale sia la corretta interpretazione della locuzione «in sostituzione» contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l’applicabilità di quest’ultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex articolo 7, l. numero 604/1966, come modificato dall’articolo 1, comma 40, l. numero 92/2012. La risposta. Il Ministero del Lavoro, alla luce di una interpretazione sistematica della norma, ritiene che la violazione del diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, ex articolo 8, comma 9, l. numero 407/1990 possano essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse. Solo nel primo caso, infatti, si realizza una effettiva “sostituzione” del lavoratore. Per quanto concerne il secondo quesito, circa l’applicabilità del citato articolo 8 nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex articolo 1, comma 40, l. numero 92/2012, la Direzione generale per l’Attività ispettiva sottolinea che è lo stesso articolo 8 a limitare la perdita del beneficio contributivo nei confronti di quei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, abbiano effettuato recessi unilaterali o sospensione dei rapporti di lavoro nell’interesse dell’impresa, con esclusione dei casi di cessazione del rapporto verificatisi a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale o per cause imputabili al lavoratore giusta causa o giustificato motivo soggettivo . Il Ministero ritiene, quindi, possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex articolo 7, l. numero 604/1966. fonte www.lavoropiu.info

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