Non è un certificato che prova il turbamento della vittima

In tema di reato di atti persecutori articolo 612 bis c.p. , la prova dell’evento del delitto, ossia della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato d’ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed, infine, considerando anche la condotta del persecutore.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 46510, depositata l’11 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di atti persecutori articolo 612 bis c.p. commesso in danno della ex convivente. L’ossessività dell’uomo era stata rilevata dalla lettere di minacce e insulti, dalle numerose telefonate, dai pedinamenti, dalle continue molestie verbali e fisiche e dall’invio di sms e messaggi via Internet recapitati alla donna. Questa aveva dovuto cambiare abitudini di vita e viveva in uno stato d’ansia e di paura. Avverso tale sentenza ricorreva il soccombente, lamentando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente la Corte d’appello aveva fatto riferimento a un perdurante stato d’ansia della persona offesa in assenza di un certificato medico che attestasse le condizioni di stress e ansia della vittima. Non era, quindi, stato provato il grave e perdurante stato di turbamento emotivo, né il costringimento ad alterare le abitudini di vita. La prova dell’evento del reato. Il ricorso è inammissibile. Le condotte dell’imputato avevano avuto una rilevanza tale da incidere sulle abitudini di vita della donna, che viveva in una stato di paura, angoscia e timore. E’ pacifico in sede di legittimità che «in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato d’ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata» Cass., numero 14291/2012 . Sulla base di tali argomenti la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 luglio – 11 novembre 2014, numero 46510 Presidente Bruno - Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 24/06/2013, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 08/11/2011 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato R.G. per il reato di cui all'articolo 612 bis cod. penumero commesso in danno di Z.E. fino al 26/05/2009. Rileva la Corte di appello che la persona offesa è attendibile e che le sue dichiarazioni sono credibili, essendo risultata la sua maturità nella gestione della relazione di conoscenza con l'imputato e non essendo emersi elementi idonei a minare l'attendibilità della teste. Le lettere e gli sms consegnati ai carabinieri si riferivano al periodo 2006 - 2008. Dopo che si era interrotto il rapporto di convivenza l'imputato era ossessionato dalla convinzione che la persona offesa aveva voluto interrompere la relazione a causa del legame con l'ex fidanzato e, anche quando andò via di casa, continuò a mettere le lettere, contenenti insulti e minacce, nella cassetta postale di Z. . La teste G.F. ha confermato che quando Z. era partita, l'imputato entrò nella sua abitazione, avendo trattenuto una copia delle chiavi. Le lettere e le telefonate ricevute dalla persona offesa erano di minacce, di scuse, di insulti ed anche dopo la querela le molestie non sono cessate in data omissis R. si era avvicinato a Z. mentre questa era in auto e, aperto lo sportello, aveva afferrata per farla scendere fino a quando la persona offesa non aveva iniziato ad urlare in altra occasione, l'imputato l'aveva seguita fino a casa della cugina, insultandola. A fronte delle dichiarazioni della persona offesa risultano maldestri i tentativi dell'imputato di giustificare la propria condotta - pur ammettendo di avere inviato le lettere - accreditando il fatto di aver accettato la volontà di Z. di interrompere la relazione. La difesa ha evidenziato che tra gli sms trascritti dai carabinieri, quelli riconducibili al periodo in esame sono un numero del tutto trascurabile, ma ciò non ne sminuisce il contenuto, che conferma l'ossessività persecutoria dell'imputato, che ha fatto piombare la persona offesa in uno stato di ansia e di paura sufficiente ad integrare il reato di cui all'articolo 612 bis cod. penumero la persona offesa, inoltre, ha subito l'intestazione del contratto di affitto e ha dovuto cambiare la serratura di casa, mutando così le proprie abitudini di vita. I messaggi indirizzati a Z. provenivano dall'utenza chiamante intestata all'imputato e, in parte, da un sito internet, ma anche se si escludessero questi ultimi, le lettere - delle quali l'imputato non ha disconosciuto la paternità - e le condotte tenute dall'imputato hanno comunque molestato continuamente la persona offesa, sì da farla sentire perseguitata, anche seguendola insistentemente, risultando pertanto integrato il reato di cui all'articolo 612 bis cod. penumero Non ha fondamento la tesi difensiva tesa ad escludere la configurabilità del reato, in quanto la condotta è iniziata in epoca anteriore alla data di introduzione della nuova fattispecie, ma è proseguita anche successivamente fino al 26/05/2009. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto personalmente ricorso per cassazione R.G. , articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero . 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello ha fatto riferimento a un perdurante stato di ansia della persona offesa in assenza di certificato medico attestante le condizioni di stress e di ansia della vittima non è stato provato il grave e perdurante stato di turbamento emotivo, né il costringimento ad alterare le abitudini di vita della persona offesa. La sentenza impugnata evidenzia che le lettere e gli sms si riferivano al 2006/2008, sicché il momento consumativo è anteriore all'introduzione della norma incriminatrice. I comportamenti ascritti al ricorrente non hanno cagionato alla persona offesa turbamenti emotivi, timori per l'incolumità o alterazione delle proprie abitudini di vita, mancando sul punto qualsiasi elemento probatorio. I due episodi indicativi del cambiamento di vita non sono riconducibili al ricorrente le missive erano anonime e non riconducibili all'imputato, laddove, quanto agli sms, non si evince un numero di telefono, un indirizzo, un dato da cui individuare l'autore dei messaggi e, quanto all'episodio del 20 luglio, la Corte di appello non ha considerato la testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado che collocava il ricorrente da tutt'altra parte. Dalle stesse parole della persona offesa non è dato scorgere la paura e il timore per la propria incolumità. La sentenza impugnata non si è soffermata sull'elemento psicologico del reato, né ha adeguatamente motivato sull'attendibilità della persona offesa. 2.2. Vizio di motivazione. La Corte di appello ha motivato in modo contraddittorio circa la credibilità della persona offesa, mentre del tutto illogica è la deduzione che il ricorrente fosse in possesso di una terza chiave. L'attestazione della compagnia telefonica non indica il numero di telefono dell'imputato e non è stata considerata la testimonianza che riferiva circostanze diverse in ordine all'episodio del 20/07/2009. La sentenza è inoltre viziata laddove ritiene, escludendo gli sms, non immutato il quadro probatorio per effetto delle lettere inviate, che, riferendosi al periodo 2006 - 2008, non possono configurare il delitto contestato. 3. Nell'interesse di R.G. il difensore avv. F. Lamanna ha presentato due motivi nuovi ex articolo 585, comma 4, cod. proc. penumero . 3.1. Vizio di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata è lacunosa, essendo fondata solo sulla testimonianza della persona offesa, soggetto portatore di un interesse antagonista a quello dell'imputato. 3.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Le condotte dell'imputato si sono limitate ad una serie di tentativi di recuperare il rapporto con la Z. , condotte che al massimo possono averle provocato fastidio e imbarazzo. Le lettere e i messaggi - ammesso che se ne possa attribuire la paternità all'imputato, il che, alla luce delle risultanze processuali, resta solo una presunzione - non hanno un minimo contenuto minatorio e non potevano provocare uno stato di ansia e di paura nella persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Quanto al tempus commissi delicti la sentenza di appello ha dato atto che la condotta persecutoria è iniziata in epoca anteriore ma è proseguita dopo l'introduzione dell'articolo 612 bis cod. penumero , fino al 26/05/2009 ed anche dopo la presentazione delle querele l'argomentare della sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto in forza del quale si configura il delitto di atti persecutori nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, conv. in L. 23 aprile 2009, numero 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella propria libertà morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura Sez. 5, numero 10388 del 06/11/2012 - dep. 06/03/2013, D., Rv. 255330 , sicché la doglianza è manifestamente infondata. Né ha pregio la prospettazione difensiva secondo cui, avendo escluso gli sms, il quadro accusatorio risulterebbe compromesso, in quanto la Corte di appello ha affermato - oltre che l'imputato non ha disconosciuto la paternità delle lettere - che, quanto agli sms, una parte provenivano dall'utenza chiamante intestata all'imputato e una parte da un sito internet e che, anche ad escludere questi ultimi, l'imputato ha molestato continuamente la persona offesa, fino a farla sentire perseguitata la Corte di merito, pertanto, non escluso in toto la attribuibilità all'imputato degli sms, ma solo di una parte di essi. Le doglianze sul punto, pertanto, sono manifestamente infondate, mentre le ulteriori censure relative a determinati episodi deducono questioni di merito a fronte della motivazione coerente ed immune da cadute di conseguenzialità logica resa al riguardo dalla Corte di merito. Manifestamente infondate sono le censure afferenti all'evento del reato. La sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello Sez. 2, numero 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 , ha messo in evidenza come la persona offesa abbia riferito che la condotta ossessiva di R. aveva sensibilmente inciso sulle sue abitudini di vita, facendola impaurire e creandole angoscia e timore nella medesima prospettiva, il giudice di appello ha rimarcato lo stato di ansia e di paura in cui l'imputato aveva fatto piombare la persona offesa. L'apparato motivazionale posto a sostegno della pronuncia d condanna è in linea con il principio di diritto secondo cui, in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Sez. 5, numero 14391 del 28/02/2012 - dep. 16/04/2012, S., Rv. 252314 , sicché anche la doglianza in esame è manifestamente infondata, mentre del tutto generica è la censura relativa all'elemento psicologico. Le doglianze attinenti alla credibilità della persona offesa sono inammissibili, perché, sostanzialmente, deducono questioni di merito. La Corte di appello ha congruamente motivato sul punto dando atto del giudizio di attendibilità della persona offesa e della credibilità delle sue dichiarazioni, essendo risultata la sua maturità nella gestione della relazione di conoscenza con l'imputato e non essendo emersi elementi idonei a minare l'attendibilità della teste rispetto alle argomentazioni del giudice di merito, le doglianze del ricorrente sono volte a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed esente da vizi logici. L'inammissibilità del ricorso determina l'inammissibilità dei motivi nuovi ex articolo 585, comma 4, cod. proc. penumero , motivi, questi, che, comunque, riflettono il contenuto argomentativo della doglianze già esaminate. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Attenendo la vicenda a rapporti di convivenza, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.