Appalto firmato, ma lavoro incompiuto per colpa del Comune: soldi alla società

Corposo obolo per l’azienda oltre 720mila euro. Respinta, però, la richiesta di vedere riconosciuta anche la lesione all’immagine della società, lesione che, secondo il titolare, avrebbe provocato ripercussioni anche a livello di business.

Contratto di appalto di servizi con un Comune alla società viene affidata la realizzazione di un sistema informatico dei tributi. Ma il progetto rimane incompiuto per colpa dell’ente pubblico, che, difatti, viene condannato a un corposo risarcimento dei danni a favore della società. Oltre 700mila euro la cifra fissata dai giudici, cifra che non può essere ampliata ulteriormente, nonostante il titolare dell’impresa – che ha esposto il cartello “Chiuso per fine attività” – sostenga la tesi che la condotta del Comune abbia provocato una lesione notevole, e fatale economicamente, all’immagine dell’azienda Cassazione, sentenza numero 23624, prima sezione civile, depositata oggi . Immagine e business. Contratto risolto «per fatto e colpa del Comune», sanciscono i giudici di merito, accogliendo le richieste della società. Passaggio logico successivo è la «condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni», per una cifra superiore ai 720mila euro, a favore della compagine societaria. Vittoria piena, quindi, nella battaglia con l’ente pubblico, anche se l’imprenditore mostra segni di insoddisfazione per essersi visto negare, in secondo grado, il riconoscimento della «lesione all’immagine professionale». E proprio questo nodo, ancora da sciogliere, è elemento centrale nel ricorso proposto dal titolare della compagine societaria in Cassazione così, egli ribadisce la tesi del «danno non patrimoniale all’immagine della società» provocato dalla condotta del Comune. Secondo l’imprenditore, la «liquidazione» fissata dai giudici di merito non è adeguata, perché non si è tenuto conto della «configurabilità di un danno all’immagine» nei confronti della «persona giuridica» da lui guidata. Tutte obiezioni corrette, almeno in linea teorica, perché, in pratica, è «mancata la prova», ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’, del «danno all’immagine». Allo stesso tempo, è da escludere anche «la correlazione tra la pendenza della controversia e l’estinzione della società» soprattutto perché, spiegano i giudici, non vi è la ‘certificazione’ di una «ripercussione dell’inadempimento del committente sulla pubblica reputazione» dell’azienda, ed è logico dedurre che «la perdita di occasioni professionali» sia stata frutto della «intrinseca debolezza della società, piuttosto che effetto della lite giudiziaria».

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 ottobre – 5 novembre 2014, numero 23624 Presidente Salvago – Relatore Benini Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione notificato il 26.2.1998, la CSP di M.P. s.a.s. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il Comune di Marino chiedendo dichiararsi risolto contratto di appalto di servizi per la realizzazione di un sistema informatico dei tributi, e conseguentemente condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il Comune di Marino, contestando che vi fosse stato inadempimento e spiegando domanda riconvenzionale per la risoluzione per colpa dell'appaltatore. 2. Avverso la sentenza di primo grado, dell'11.4.2002, che dichiarava risolta la convenzione per fatto e colpa del Comune, con condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni, liquidati in euro 721.456,21, proponeva appello il Comune di Marino, e in via incidentale la s.a.s. appellata, che lamentava la quantificazione del danno. In corso di causa, a seguito dell'estinzione dell'appellata, interveniva in giudizio il socio M.P., facendo proprie le domande già formulate dalla disciolta società. 3. Con sentenza depositata il 16.10.2006, la Corte d'appello di Roma, rigettava entrambi i gravami, ritenendo in particolare, riguardo all'impugnazione incidentale, che la pretesa lesione all'immagine professionale, era rimasta completamente destituita di prova. 4. Ricorre per cassazione M.P., affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Marino. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso, M.P., denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 1375, 2059, 1126 c.c., in relazione all'articolo 2 Cost. articolo 360 numero 3 c.p.c. , censura la sentenza impugnata per aver ritenuto congruo il danno liquidato in primo grado, senza riconoscere l'esistenza di un danno non patrimoniale all'immagine della società. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, M.P., denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., nonché della l. 7.11.1957 numero 10051, del r.d.l. 27.11.1933 numero 1578, e della 1. 13.6.1942 numero 794 in relazione al d.m. 5.10.1994 numero 585, nonché difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver liquidato gli onorari di avvocato in misura inferiore ai minimi tariffari senza tener conto della gravità e del numero delle questioni trattate, della specialità della controversia, del pregio del risultato dell'opera. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. L'impugnazione è articolata, mediante il richiamo ad alcuni passi di una pronuncia di questa Corte, sulla configurabilità di un danno all'immagine nei confronti delle persone giuridiche, e nella liquidabilità del danno, in tali casi, mediante il ricorso a criteri equitativi. Viene invocata la violazione di legge, nella quale sarebbe incorso il giudice di merito, nel non riconoscere tale voce di danno, con la conseguenza che la liquidazione, nel suo importo complessivo, non risulterebbe adeguata. Il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa Cass. 1.10.2007, numero 20649 . La sentenza impugnata non ha negato a priori la configurabilità di un danno all'immagine delle persone giuridiche, ma non ne ha riconosciuta l'esistenza nel caso di specie, essendone mancata la prova come già, del resto, aveva ritenuto il Tribunale . Ha anche escluso la correlazione tra la pendenza della controversia e l'estinzione della società, aggiungendo che la perdita di occasioni professionali apparirebbe indice di intrinseca debolezza della società piuttosto che effetto della lite giudiziaria. La censura correttamente formulabile riguardo alla decisione di merito potrebbe al più rivolgersi al ragionamento condotto dal giudice nella ricostruzione delle circostanze di fatto e nell'apprezzamento della valenza lesiva dell'immagine dell'ente. La convinzione del giudice sull'assenza di tale danno appare motivata, pur se il ricorrente non ha svolto autonoma censura sul ragionamento che ha indotto il giudice a negare un danno all'immagine nel caso specifico, né ha lamentato la idoneità delle prove eventualmente dedotte, a dimostrare una ripercussione dell'inadempimento del committente sulla pubblica reputazione del committente. A meno di non dover riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa, la cui riparazione sia automaticamente dovuta a seguito della risoluzione del contratto di appalto. La configurabilità di una lesione alla reputazione di un ente collettivo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, proprio alla luce della dimensione sociale che l'invocazione dell'articolo 2 Cost., operata dal ricorrente, sottintende, deriva dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi Cass. 1.10.2013, numero 22396 25.7.2013, numero 18082 . La stessa pronuncia citata dal ricorrente a supporto della pretesa, presuppone che il danno esista, argomentando che riconosciuta la configurabilità di un danno non patrimoniale all'immagine della persona giuridica, esso, come ogni danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa Cass. 4.6.2007, numero 12929 . Il potere di cui all'articolo 1226 c.c. riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, occorrendo tuttavia che un danno esista e sia provato Cass. 19.12.2011, numero 27447 11.10.2013, numero 23194 22.5.2014, numero 11361 . 2.2. Anche il secondo motivo non si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità. La Corte d'appello di Roma ha disatteso la doglianza riguardo all'incongruità della liquidazione degli onorari, operata dal Tribunale, poiché a fronte di una regolamentazione delle spese del giudice di primo grado, apparentemente conforme alle tariffe professionali, l'appellante incidentale aveva solo genericamente contestato la precedente liquidazione, senza indicare in dettaglio le voci non ritenute congrue. La decisione appare corretta, tenendo conto che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata Cass. 21.10.2009, numero 22287 . Con il presente mezzo d'impugnazione, il ricorrente non smentisce la qualificazione di genericità della doglianza della sentenza di appello, limitandosi ad osservare di aver eccepito la non congruità degli onorari complessivamente liquidati euro 10.969,54 , con riferimento agli onorari indicati nella nota spese ritualmente depositata. In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute Cass. 26.6.2007, numero 14744 . La scomposizione, operata in sede di ricorso per cassazione, dell'importo reclamato in primo grado a titolo di onorario, e asseritamente pretermessa dal giudice, in relazione alle varie voci, non è allegato sia stata prospettata, mediante testuali richiami al tenore del gravame, alla Corte d'appello in comparazione all'importo liquidato dal Tribunale. Riguardo poi alla compensazione delle spese del grado di appello, come consentito dall'articolo 92 c.p.c. per l'ipotesi di reciproca soccombenza, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente Cass. 31.1.2014, numero 2149 . 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 7.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.