Allo scadere della pausa estiva il Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 agosto scorso, nel quadro della più ampia riforma complessiva della giustizia, ha varato alcune delle misure per la riforma del processo civile alcune sono oggetto di un decreto legge, altre di un disegno legge delega da presentare al Parlamento. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del testo definitivo sul quale torneremo con tutti gli approfondimenti necessari, oggi ci soffermiamo sulle principali novità introdotte nel sistema processuale e che sono state oggetto di ampio dibattito in questi ultimi mesi.
Riduzione dei tempi. Un anno in primo grado. Certamente il primo obiettivo che si è posto il Governo è stato quello di abbreviare i tempi del processo civile cercando di garantire in un anno una risposta alla domanda di giustizia. Per fare questo le misure incidono sia sul versante della riduzione delle domande in entrata sia sul versante delle sanzioni per le domande dilatorie nonché sull’organizzazione del processo. Sul versante del numero delle domande in entrata il Governo interviene su due aspetti. In primo luogo ha puntato, oltre che sulla mediazione già obbligatoria ex d.lgs. numero 28/2010, sulla negoziazione assistita dagli avvocati per il raggiungimento di un accordo prima che la lite venga portata davanti al giudice con una stima di 60.000 cause in meno per anno. Secondo la bozza, infatti, viene inserita una nuova condizione di procedibilità per tutte le cause in materia di consumo e in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale e nautica nonché per tutte le domande aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di denaro inferiore ai 50.000 euro e che non siano soggette alla disciplina della mediazione obbligatoria. Ma in che cosa consisterà la negoziazione assistita? Ebbene, secondo le intenzioni, l’avvocato della parte che intende promuovere un giudizio, quando è obbligatorio, dovrà «invitare» l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per «cooperare per un certo tempo stabilito dalle parti ma in ogni caso non inferiore a un mese in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati». Se all’esito della trattativa le parti raggiungono un accordo questo sarà sottoscritto dalle stesse e dai loro avvocati i quali certificheranno l’autografia delle sottoscrizioni nonché la non contrarietà all’ordine pubblico e alle norme imperative dell’accordo così raggiunto che varrà come titolo esecutivo e come titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziaria. Nel caso l’accordo debba essere trascritto - così come previsto nel caso del verbale di accordo amichevole ex d.lgs. numero 28/2010 - esso dovrà essere autenticato da un notaio. Negoziazione applicata anche alle controversie di lavoro. Peraltro merita sottolineare un aspetto molto significativo è previsto che la negoziazione assistita possa trovare applicazione anche alle controversie di lavoro dal momento che viene modificato l’articolo 2113 c.c. stabilendo che anche gli accordi raggiunti tramite questa modalità ai avvantaggiano della maggiore stabilità prevista da quella norma per gli accordi raggiunti in sede sindacale o davanti al giudice. Separazioni e divorzi consensuali Una seconda misura idonea a incidere sul numero delle cause in entrate è quella che sposta la “competenza” relativa alle separazioni e divorzi consensuali in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o non autosufficienti dal Tribunale agli avvocati ovvero all’Ufficiale dello stato civile la stima del Governo è una riduzione di 80.000 cause per anno. E ciò in attesa, peraltro, si spera, della riduzione dei tempi necessari per domandare il divorzio una volta ottenuta la separazione. I coniugi che vorranno separarsi o divorziare o modificare consensualmente le relative condizioni , quindi, avranno a disposizione ulteriori due strade la prima prevede la negoziazione assistita dagli avvocati, mentre la seconda la presentazione direttamente davanti all’Ufficiale di stato civile che raccoglierà le dichiarazione dei coniugi di separarsi e/o divorziare ma che non potrà prevedere trasferimenti immobiliari . Sul versante, poi, delle sanzioni il Governo intende rimarcare il principio del «chi perde paga» limitando in modo più efficace i casi di compensazione e riducendo, così le liti con finalità meramente strumentali e dilatorie. Viene quindi proposta la modifica del secondo comma dell’articolo 92 c.p.c. prevedendo espressamente che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza . Soprattutto, poi, e in maniera del tutto condivisibile si andrà a modificare l’articolo 1284 c.c. relativo al saggio degli interessi in maniera tale che chi non paga volontariamente i propri debiti ivi compresa la pubblica amministrazione, nda dovrà pagare di più. La nuova disposizione - che sarà applicabile anche al giudizio arbitrale - prevederà, infatti, che «se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Quanto, infine, all’organizzazione del processo si prevede che l’avvocato potrà sentire i testimoni fuori dal processo e depositare al giudice il documento contenente tali dichiarazioni il giudice potrà, ove siano necessari chiarimenti e precisazioni essenziali alla decisione, disporre la convocazione delle persone sentite dall’avvocato. Infine, si introdurranno forme processuali semplificate per le controversie di agevole definizione le cause semplici richiedono un processo semplice , consentendo al giudice di adattare le regole del processo alla semplicità della lite sperando così di ridurre i tempi del processo civile di circa 6-9 mesi disponendo il passaggio dal rito ordinario al sommario di cognizione. Per abbattere l’arretrato arriva anche l’arbitro. Ma per abbattere l’arretrato il Governo ha pensato anche ad alcune misure di degiurisdizionalizzazione prevedendo il passaggio delle cause civili già pendenti dal giudice all’arbitro così recependo, se non ci si inganna, una richiesta più volte avanzata dal Coniglio Nazionale Forense. Sarà quindi possibile, ma accordo delle parti, far decidere la causa anziché dal giudice dello Stato da un arbitro senza però perdere gli effetti, sostanziali e processuali della domanda, attraverso un meccanismo di traslatio iudicii . Sebbene la previsione in sé sia da apprezzare poiché introduce un meccanismo che favorisce la possibilità di ricorrere all’arbitrato anche a lite già pendente peraltro anche in appello , resta che occorrerà anche incidere sulla qualità della giustizia arbitrale sia in punto di indipendenza e terzietà degli arbitri e di coloro che eventualmente nomineranno gli arbitri che in punto di qualità delle decisioni. In questo senso l’idea che gli arbitri dovranno essere obbligatoriamente individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale lascia qualche perplessità poiché sarebbe stato più opportuno che gli arbitri fossero quanto più possibile estranei all’ambiente dove la lite è nata o si è sviluppata e che, comunque, fosse lasciate alle parti se d’accordo tra loro una più ampia autonomia nella scelta degli arbitri e del relativo numero. Proprio il numero degli arbitri, peraltro, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo all’appetibilità del nuovo istituto dal momento che la bozza del decreto sembra parlare di collegio arbitrale e, quindi, di un minimo di tre arbitri con ogni conseguenza sui costi anche se il Ministero potrà intervenire in sede regolamentare a “ calmierare ” gli onorari dovuti agli arbitri.