Avvocato sospeso: non sempre si può lasciare la strada vecchia per quella nuova

Nel caso di sanzioni disciplinari a carico dell’avvocato, per l’istituto della prescrizione, che ha fonte legale e non deontologica, rimane operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, per cui è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’articolo 56, comma 3, l. numero 247/2012.

Così si sono espresse le Sezioni Unite nell’ordinanza numero 16068, depositata il 14 luglio 2014. Il caso. Un avvocato veniva sospeso dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro per aver gestito in maniera non conforme al titolo una somma di denaro ricevuta dalla parte assistita. Secondo l’accusa, solo una piccola parte era stata utilizzata per assolvere agli obblighi dei propri clienti, mentre la restante parte veniva trattenuta senza darne rendiconto, consegnare le note specifiche e le parcelle fiscali al cliente, che non aveva ricevuto neanche le somme residuali, trattenute indebitamente. In seguito, il CNF respingeva il ricorso del legale. L’avvocato ricorreva in Cassazione, invocando l’intervenuta prescrizione e domandando la sospensione della sentenza impugnata. Nuova normativa. Per le Sezioni Unite, in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’articolo 65, comma 5, l. numero 247/2012 «L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato» prevede, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato. La prescrizione segue altre regole. Ciò, però, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Perciò, per l’istituto della prescrizione, che ha fonte legale e non deontologica, rimane operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, per cui è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’articolo 56, comma 3, l. numero 247/2012. Per questi motivi, le Sezioni Unite rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza del Consiglio.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 17 giugno – 14 luglio 2014, numero 16068 Presidente Rovelli – Relatore Amatucci Fatto e diritto Rilevato che con decisione in data 30.6.2011 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro irrogò all'avv. R.F.S. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un anno per averlo ritenuto responsabile della violazione degli articolo 5 obbligo di probità, dignità e decoro , 6 dovere di lealtà e correttezza , 7 dovere di fedeltà , 8 dovere di diligenza , 38 inadempimento al mandato , 41 gestione di danaro altrui e 15 dovere di adempimento previdenziale e fiscale del codice deontologico per aver gestito in maniera non conforme al titolo la somma di circa Euro 170.000 ricevuta dalla parte assistita, utilizzandone solo piccola parte per assolvere ad obblighi dei propri clienti e trattenendone invece preponderante parte, senza neanche darne il rendiconto, consegnare alla cliente le note specifiche e le parcelle fiscali e restituire le somme residuali, invece indebitamente trattenute tutto ciò senza ottemperare all'obbligo di richiedere istruzioni scritte in ordine all'utilizzo delle somme ricevute fiduciariamente in deposito che con sentenza numero 6 del 2014 il Consiglio nazionale forense ha respinto il ricorso dell'interessato che avverso detta sentenza l'avv. R. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, con allegata istanza domandando la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ritenuto che il ricorso presenta aspetti - di inammissibilità, in relazione all'inspiegato riferimento alla data dell'1.2.2011 anziché del 18.5.2010, indicata all'ottava riga di pag. 7 della sentenza come a quella di reale notifica della citazione a giudizio in sede disciplinare, nonché in relazione alla omessa contestazione della ratio decidendi secondo la quale il compimento del termine ad quem della prescrizione andava individuato nell'anteriore data di apertura del procedimento disciplinare 5.11.2009 - e di infondatezza quanto alla invocata applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole in ambito diverso da quello penale, essendosi chiarito che in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'articolo 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, numero 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'articolo 56, comma 3, della legge numero 247 cit. S.U. numero 11025/2014 che, dunque, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della menzionata sentenza del Consiglio nazionale forense non può trovare accoglimento per assoluto difetto di fumus boni iuris. P.Q.M. visto l'articolo 56, quarto comma, r.d.l. 27 novembre 1933, numero 1578 rigetta l'istanza.