Essere perito per l'assicurazione non basta per fare l'investigatore di sinistri

Ha fatto il perito per l'Assicurazione per tanti anni, ma questa attività non è requisito sufficiente per fare l'investigatore di sinistri ai sensi dell’articolo 134 del Regio decreto 18 giugno 1931 numero 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .

Lo ha ricordato il Consiglio di Stato con il parere numero 1613/16 del 15 giugno. Istituti vigilanza e di investigazione privata. La specifica autorizzazione è stata prescritta dal decreto ministeriale numero 269/2010, ed è richiesto dalle compagnie assicuratrici ai periti prima di affidare loro gli accertamenti relativi ai sinistri, sicché la licenza è condizione indispensabile per proseguire l’attività peritale, che l'interessato aveva svolto ininterrottamente dalla fine anni 90. Il decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010, numero 269, adottato ai sensi dell'articolo 257 del Regio decreto 6 maggio 1940 numero 635 regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, numero 153 , disciplina le caratteristiche ed i requisiti minimi di qualità degli istituti vigilanza e di investigazione privata. Stante l’esigenza di garantire l’adeguatezza dei servizi in questione, la normativa pone l’accento sulla capacità tecnica dei soggetti che intendono svolgere attività investigative private, tra le quali è espressamente indicata l’attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, dai privati e dalle società di assicurazioni articolo 5, comma 1, lettera a IV, del d.m. numero 269/2010 . I requisiti professionali minimi e di capacità tecnica sono riportati negli allegati G e H del citato d.m. e devono essere documentati dal richiedente all’atto della presentazione della domanda. Requisiti minimi previsti per il rilascio della licenza. A loro volta i prefetti sono chiamati a esercitare un’attenta azione di controllo sulla capacità tecnica dei soggetti che intendono offrire servizi d’investigazione privata e a rifiutare la licenza a chi non dimostri di possedere la professionalità adeguata ai servizi che intende esercitare, come espressamente previsto dall’ articolo 136, comma 1, del T.U. delle leggi di P.S Nel caso posto all'attenzione della Sezione, il ricorrente non ha corrisposto alla richiesta di documentare il possesso dei requisiti minimi previsti per il rilascio della licenza, sicché l’impugnato diniego del prefetto di Salerno è stato pronunciato legittimamente. Il Collegio, in sostanza, ha respinto la tesi del ricorrente di ritenere sufficiente per il rilascio della licenza l’esperienza maturata quale perito, sia perché l’attività investigativa è volta alla raccolta di un ampio ventaglio d’informazioni a differenza dell’attività peritale che consiste nella sola stima del danno, sia perché vi si oppongono le disposizioni normative sopra richiamate.

Consiglio di Stato, sez. I, parere 15 giugno 2016, numero 1613 Presidente Carboni – Estensore Toscano Premesso. Il ricorrente impugna il decreto con il quale il prefetto di Salerno ha respinto la sua istanza di rilascio dell’autorizzazione per la gestione di un istituto di investigazioni private, ai sensi dell’articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931 numero 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Il provvedimento di rigetto è stato adottato poiché l’interessato non ha riscontrato la richiesta, rivoltagli dalla prefettura con lettera raccomandata recapitata il 10 febbraio 2013, d’integrare l’istanza in questione con l’allegazione di atti e dichiarazioni relativi al possesso dei requisiti professionali e di capacità tecnica previsti per il rilascio dell’autorizzazione dal decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010 numero 269. Il ricorrente premette che il 10 gennaio 2013 ha presentato domanda presso la prefettura di Salerno per ottenere la licenza per gestire quale libero professionista investigazioni, ricerche e informazioni per conto dei privati con particolare riferimento ai sinistri stradali e alle assicurazioni. Rappresenta poi che il possesso dell’autorizzazione, dopo l’entrata in vigore del sopra richiamato decreto ministeriale numero 269 del 2010, è richiesto dalla compagnie assicuratrici ai periti prima di affidare loro gli accertamenti relativi ai sinistri, sicché la licenza è condizione indispensabile per proseguire l’attività peritale, da lui svolta ininterrottamente dal 6 febbraio 1998. Lamenta, infine, una disparità di trattamento, poiché in casi analoghi la licenza per lo svolgimento delle investigazioni private nel settore assicurativo è stata concessa a chi esercitava l’attività di perito anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina recata dal decreto ministeriale numero 269 del 2010. Il Ministero riferente confuta le censure, chiarendo che, ai sensi del suddetto decreto ministeriale. l’accoglimento della domanda presentata dal ricorrente è subordinato al possesso di specifici requisiti professionali e d’esperienza, che costituiscono presupposto indispensabile per il rilascio della licenza in argomento. Considerato. Il decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010, numero 269, adottato ai sensi dell'articolo 257 del regio decreto 6 maggio 1940 numero 635 regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, numero 153 , disciplina le caratteristiche ed i requisiti minimi di qualità degli istituti vigilanza e di investigazione privata. Stante l’esigenza di garantire l’adeguatezza dei servizi in questione, la normativa pone l’accento sulla capacità tecnica dei soggetti che intendono svolgere attività investigative private, tra le quali è espressamente indicata l’attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, dai privati e dalle società di assicurazioni articolo 5, comma 1, lettera a.IV, del d.m. numero 269/2010 . I requisiti professionali minimi e di capacità tecnica sono riportati negli allegati G e H del citato d.m. e devono essere documentati dal richiedente all’atto della presentazione della domanda. A loro volta i prefetti sono chiamati a esercitare un’attenta azione di controllo sulla capacità tecnica dei soggetti che intendono offrire servizi d’investigazione privata e a rifiutare la licenza a chi non dimostri di possedere la professionalità adeguata ai servizi che intende esercitare, come espressamente previsto dall’ articolo 136, comma 1, del T.U. delle leggi di P.S. Nel caso di specie, il ricorrente non ha corrisposto alla richiesta di documentare il possesso dei requisiti minimi previsti per il rilascio della licenza, sicché l’impugnato diniego del prefetto di Salerno è stato pronunciato legittimamente. Né invero può essere condivisa la pretesa del ricorrente di ritenere sufficiente per il rilascio della licenza l’esperienza maturata quale perito, sia perché l’attività investigativa è volta alla raccolta di un ampio ventaglio d’informazioni a differenza dell’attività peritale che consiste nella sola stima del danno, sia perché vi si oppongono le disposizioni normative sopra richiamate. In conclusione il ricorso è infondato e dev’essere pertanto respinto P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.