Pubblicato sul sito dell’Ordine degli avvocati di Bologna il regolamento sui requisiti di ammissione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e tributaria.
Il reddito. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con circolare numero 84 del 5 luglio 2016, ha redatto un Regolamento ad hoc contenente alcune indicazioni, aventi ad oggetto la normativa e le prassi seguite ormai da tempo, sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile e tributaria. In particolare, l’Ordine fornisce indicazione in merito al reddito da considerare che è quello lordo dell'intero nucleo familiare convivente, nel quale vanno conteggiati anche i redditi non soggetti a Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. La documentazione. Per quanto concerne la documentazione, invece, si sottolinea la necessità di allegare ogni documento che sia utile alla valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa e della ricorrenza delle condizioni di reddito, come ad esempio, documentazione medico-legale, atti o provvedimenti antecedenti. Tipologia di azione e qualificazione giuridica. Ancora per quanto attiene alla tipologia, l’Ordine prega i colleghi di specificare sempre l'azione che i loro assistiti vogliono proporre, con l'indicazione dell'organo giudiziario competente. La sottoscrizione dell’istante. Infine, indicazioni in merito alla sottoscrizione dell’istante l'istanza va infatti sottoscritta personalmente dall'istante, del quale devono essere prodotti documento di identità, eventuale permesso di soggiorno, certificato di stato di famiglia o autocertificazione. Il difensore autentica la firma dell'istante sulla domanda, ma non può certificare la firma delle autocertificazioni eventualmente allegate.
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