Riaperta la vicenda, chiusa originariamente con la condanna della donna, commessa e individuata come ‘capo negozio’. Difficile addebitare a lei la presenza di pomodori con la muffa e patate in stato di putrefazione, soprattutto perché la vigilanza sulla qualità dei prodotti è stata affidata, per iscritto, a un altro soggetto.
Blitz nel supermercato, e l’esito dei controlli è davvero nauseante a disposizione dei compratori, difatti, pomodori con muffa e patate in stato di putrefazione. Scatta, ovviamente, la ‘caccia’ al responsabile, che viene individuato, paradossalmente, in una commessa della struttura commerciale. Ma pare davvero assurdo addebitare a lei ogni colpa, sol perché è stata nominata verbalmente ‘capo negozio’ Cassazione, sentenza numero 27413, sez. III Penale, depositata oggi Scripta manent Scena davvero poco gradevole, quella scoperta all’interno di una «attività di commercio di generi alimentari» in vendita, tra gli altri prodotti, «pomodori con muffa e patate in stato di putrefazione». A risponderne, però, alla luce della normativa sulla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, non è l’«amministratore della società» che gestisce il supermercato, bensì una commessa della struttura, individuata come «responsabile del punto vendita». Ma tale ottica – culminata nella condanna decisa in Tribunale – è assolutamente erronea. A chiarirlo sono i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, accogliendo il ricorso proposto dai legali della donna, ritengono assurdo sostenere la «responsabilità» della commessa solo perché «nominata verbalmente ‘capo negozio’», mentre «le funzioni di ispezione del punto vendita, con particolare riferimento alla qualità e alla conservazione degli alimenti, erano state delegate, per iscritto, a un soggetto diverso». Da rimettere completamente in discussione, quindi, la pronunzia di colpevolezza emessa ai danni della donna. E da riesaminare completamente, di conseguenza, la vicenda questo compito è affidato ai giudici del Tribunale, che non potranno più ignorare il fatto che, all’interno del supermercato, in materia di vigilanza sulla conservazione e sulla qualità dei prodotti, «un soggetto diverso» dalla commessa «era stato delegato per iscritto e in modo specifico e circostanziato a tali incombenze» operative.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 marzo – 24 giugno 2014, numero 27413 Presidente Squassoni – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 19 novembre 2012, il Tribunale di Torino - sezione distaccata di Ciriè ha assolto, per non aver commesso il fatto, F.R., amministratore di una società esercente l'attività di commercio di generi alimentari e gerente un supermercato, e ha invece condannato alla pena dell'ammenda M.P.E., quale responsabile del punto vendita di detto supermercato, per avere detenuto per la vendita pomodori con muffa e patate in stato di putrefazione articolo 5, lettera d, e 6 della legge numero 283 del 1962 fatto commesso il 2 luglio 2009 . 2. - Avverso la sentenza l'imputata M.P. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo a la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che le funzioni di ispezione del punto vendita erano state delegate da F., amministratore della società, ad altro soggetto, con particolare riferimento alla qualità e alla conservazione degli alimenti, e nonostante ciò il Tribunale aveva ritenuto responsabile l'imputata, in quanto nominata verbalmente capo negozio b la violazione di legge, sul duplice rilievo che la delega di funzioni deve essere conferita per iscritto e che la nomina verbale dell'imputata a capo negozio non mutava sostanzialmente il suo ruolo di semplice commessa c l'erronea applicazione dell'articolo 19 della legge numero 283 del 1962, perché le confezioni di alimenti erano state acquistate da pochi giorni ed erano state poste in vendita chiuse, senza alterazioni visibili. Considerato in diritto 3. - I primi due motivi di ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo. La difesa muove i suoi rilievi sulla base di due dati, che emergono entrambi dalla sentenza impugnata a le funzioni di ispezione del punto vendita, con particolare riferimento alla qualità e alla conservazione degli alimenti, erano state delegate per iscritto a un soggetto diverso dall'imputata b il Tribunale ha ritenuto responsabile l'imputata, in quanto nominata verbalmente capo negozio , affermando che a tale qualifica conseguiva l'obbligo di verificare lo stato di conservazione degli alimenti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la delega di funzioni nell'esercizio di un'attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l'attribuzione in forma orale sez. 3, 17 ottobre 2012, numero 16452, rv. 255394 sez. 3, 19 gennaio 2011, numero 6872, rv. 249536 . Ne consegue, ai fini della configurazione di una eventuale responsabilità del delegato, che questa deve essere esclusa nel caso in cui vi sia l'attribuzione meramente verbale di una qualifica, non accompagnata dalla specifica individuazione delle funzioni e delle responsabilità che a tale qualifica conseguono argomento ex sez. 3, 4 dicembre 2013, numero 6621/2014 . Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, perché si è limitato a osservare che l'imputata era stata nominata verbalmente capo negozio e che dal verbale di sequestro risultava quale responsabile del punto vendita , e ha dedotto da tali elementi - oltre che dal richiamo a un non meglio precisato documento di formazione ed addestramento del personale in materia di igiene alimentare il cui contenuto non è stato riportato in sentenza neanche in forma riassuntiva - che l'imputata stessa fosse tenuta alla vigilanza sulla conservazione e la qualità dei prodotti, pur in presenza di un diverso soggetto che era stato delegato per iscritto e in modo specifico e circostanziato a tali incombenze nell'ambito dello stesso punto vendita. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torino, perché proceda a nuovo giudizio, rivalutando la configurabilità di una posizione di garanzia dell'imputata alla luce dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino.