Se il giudizio penale è concluso con una pronuncia di condanna in primo grado e vi sia anche condanna in favore della parte civile, la Corte di appello, prendendo atto di una causa estintiva del reato nelle more del secondo grado, deve pronunciarsi sull’azione civile ex articolo 578 c.p.p.
Lo afferma la Suprema Corte nella rilevante pronuncia numero 26007 del 13 giugno 2013. La vicenda. Due soggetti, rispettivamente direttore e impiegato di un’agenzia bancaria sono stati condannati dal tribunale per il reato di falso per avere riempito l’autorizzazione loro rilasciata in bianco da un risparmiatore, per l’investimento di una rilevante somma in un’operazione a breve termine. Entrambi gli imputati ricorrono dinnanzi alla Suprema Corte, sostenendo che la querela era stata proposta a distanza di un anno e tre mesi dalla sottoscrizione del foglio prestampato, quando invece il querelante era perfettamente a conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della presunta condotta illecita molto prima dei tre mesi previsti dall’articolo 124, comma 1, c.p., in particolare a partire dalla sottoscrizione dell’investimento. Tuttavia, maggiore rilevanza è da attribuire al profilo per cui la Corte territoriale, rilevata la prescrizione, in applicazione degli articolo 129 e 531 c.p.p. aveva ritenuto precluso al giudice l’approfondimento dell’indagine di merito ed ha escluso l’evidenza di una pronuncia di assoluzione, a norma del secondo comma dell’articolo 129. Foglio firmato in bianco. Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie, risulta opportuno richiamare le norme rilevanti nel caso in specie. L’articolo 486 c.p., descrivendo il reato di falsità di foglio firmato in bianco, statuisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il legislatore precisa che si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito. Occorre specificare, in proposito, che il suddetto reato di falsità di foglio firmato in bianco sidistingueda quello ex articolo 488 per la sussistenza, al momento del riempimento, del diritto di completarlo, conferito in precedenza dall'autore all'agente. Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi? Secondo i ricorrenti, nel caso in specie, la consapevolezza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del presunto fatto delittuoso sarebbe stata acquisita in occasione della ricezione del documento di conferma inviato dal centro elettronico dell’amministrazione centrale dell’istituto di credito, pochi giorni dopo il perfezionamento. Nel ricorso, inoltre, i soggetti ricorrenti lamentano la circostanza che i giudici del merito non hanno adeguatamente verificato, sottoponendole ad una scrupolosa analisi le deposizioni delle persone offese, reputate contraddittorie e illogiche. Oltre a ciò, ritengono che non sia, nel processo, emersa la prova del dolo specifico richiesto dal suddetto primo comma dell’articolo 486 c.p. in quanto l’investimento di maggiore durata non ha attribuito alcun vantaggio economico né ai funzionari, né all’istituto bancario. Gli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione. Un ulteriore motivo si fonda sulla censura della parte della sentenza della Corte di appello in cui il giudice di seconde cure ha ritenuto di emettere una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione, in violazione dell’articolo 578 c.p.p. che avrebbe invece imposto di definire il procedimento nel merito, in forza dell’articolo 530, comma 2, per la presenza di condanna civile. L’articolo 578 c.p.p. afferma che quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Infatti, nella ricorrenza di talune condizioni, l’attività processuale penale ben potrà spiegare i suoi effetti, in via autonoma, anche sulle questioni civili tali condizioni sono una pronuncia di una condanna in primo grado e la presenza in giudizio della parte civile. La Suprema Corte ha costantemente sostenuto la necessità della ricorrenza di entrambe le suindicate condizioni, dichiarando che è illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del p.m., la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato cfr. Cass., numero 15640/2005 . Per la Cassazione il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva. La Suprema Corte, premette che l’estratto conto titoli recapitato al risparmiatore non fosse idoneo a rendere edotta una persona di media cultura e priva di specifiche competenze sull’effettivo contenuto dell’operazione bancaria eseguita, essendo la descrizione del titolo limitata ad un acronimo. La Cassazione si concentra poi sul terzo motivo di ricorso, sostenendo che nell’ipotesi di contraddittorietà o insufficienza della prova, alla fine del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale sulla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Infatti, allorquando, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., la Corte di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. In particolare, come già sostenuto da una rilevante pronuncia a Sezioni Unite Cass. numero 35490/2009 , all'esito del giudizio dibattimentale, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex articolo 129, comma 2, c.p.p. esclusivamente nelle ipotesi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito. Di conseguenza, ne deriva che il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, solo nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile ovvero nell’ipotesi in cui a una sentenza di assoluzione in primo grado resa ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p., appellata dal p.m., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello del p.m Se condanna in favore della parte civile la Corte di appello deve pronunciarsi anche sull’azione civile. Pertanto, nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una pronuncia di condanna in primo grado e vi sia anche condanna in favore della parte civile, il giudice dell’appello - nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado - è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p. sull’azione civile. In questo caso, allora, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, perché il giudice di appello è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile. La pronuncia ex articolo 578 c.p.p. fa infatti stato tra le parti e dunque si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, mentre ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale non deve essere oggetto di esame, quando ricorre la causa estintiva. S entenza di proscioglimento nel merito anche se la prova è insufficiente o contraddittoria. La Cassazione, pertanto, cassa la sentenza di appello che aveva dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, violando quindi la regola probatoria stabilita nell’articolo 530, comma 2, c.p.p
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 febbraio – 13 giugno 2013, numero 26007 Presidente Zecca – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. R.U. e B.A. sono stati condannati dal Tribunale di Messina per il reato di falso in foglio firmato in bianco atto privato , nelle qualità rispettive di direttore e di impiegato dell'agenzia numero 6 del Banco di Sicilia, per avere riempito l'autorizzazione loro rilasciata in bianco da BE.Gi. , per l'investimento della somma di 150 milioni di lire, in un'operazione a breve termine, reato dichiarato prescritto dalla Corte d'appello di Messina con sentenza del 7 giugno 2010, con conferma delle statuizioni civili. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, ciascuno con proprio ricorso redatto dal difensore. In particolare il R. denuncia a carenza di motivazione, illogicità manifesta. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Il ricorrente rileva la tardività della querela, proposta a distanza di circa un anno e tre mesi dalla sottoscrizione del foglio prestampato, laddove invece il querelante era perfettamente a conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del presunto fatto delittuoso molto prima dei tre mesi previsti dall'articolo 124, comma 1, c.p. e precisamente fin dalla sottoscrizione dell'investimento in ogni caso tale conoscenza sarebbe stata acquisita in occasione della ricezione del documento di conferma inviato dal centro elettronico dell'amministrazione centrale del Banco di Sicilia, pochi giorni dopo la stipula. La circostanza è emersa chiaramente in sede di appello, allorché la difesa ha prodotto la documentazione relativa. b Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Entrambi i giudici di merito non hanno sottoposto ad un'attenta verifica le deposizioni delle persone offese, non sempre lineari e precise, ma contraddittorie ed illogiche. Inoltre nel processo non è emersa la prova del delitto contestato sotto il profilo soggettivo ed oggettivo quanto al primo aspetto non è emersa la prova del dolo specifico richiesto dall'articolo 486, comma 1, c.p., poiché l'investimento di maggiore durata non ha attribuito alcun vantaggio economico né ai funzionari, né all'istituto bancario. In ordine al profilo oggettivo, si rileva che oggetto del falso non è stato un foglio in bianco ma un foglio prestampato, che conteneva tutti gli elementi necessari all'operazione che le persone offese si accingevano a fare e che non è risultato alcun uso diverso, come richiesto dalla norma penale, ma piuttosto un uso conforme alle istruzioni ricevute, peraltro generiche, di operare un investimento proficuo senza specificarne l'oggetto. Il B. si affida ad un unico motivo, con il quale deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte ha ritenuto di emettere una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione, in violazione dell'articolo 578 del codice di rito, che avrebbe invece imposto di definire il procedimento nel merito, ai sensi dell'articolo 530, comma 2, per la presenza di condanna civile. Considerato in diritto 1. I motivi articolati da R.U. sono inammissibili. 1.1. Quanto al primo, con esso si formulano censure manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello di Messina, all'esito dell'acquisizione della comunicazione effettuata dal Banco di Sicilia alle persone offese, in relazione all'investimento di cui al capo di imputazione, con apprezzamento di merito insindacabile, in quanto sorretto da motivazione congrua e priva di contraddizioni o di cadute logiche, ha ritenuto che l'estratto conto titoli recapitato al Be. non fosse idoneo a rendere edotta una persona di media cultura e priva di specifiche competenze sull'effettivo contenuto dell'operazione bancaria eseguita, essendo la descrizione del titolo limitata ad un sibillino acronimo. 2. Quanto al secondo motivo, con esso si propongono tutte censure in fatto, relative alla natura del documento falsificato ed alla insussistenza del dolo, rispetto alle quali puntuale risposta si rinviene nella decisione della Corte di appello, che motiva in maniera adeguata e non manifestamente illogica sia in ordine all'attendibilità dei testi, sia in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto contestato. 3. È invece fondato il motivo articolato dal B. , poiché, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 , all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'articolo 530, comma secondo, c.p.p. . È noto il principio generale secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito solo quando la evidenza della innocenza sia lampante, così che la vantazione che deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi , che a quello di apprezzamento , ovverosia quando sia da escludere qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibili col concetto di mera constatazione. Hanno ulteriormente precisato le Sezioni Unite che, qualora in sede di appello sopravvenga una causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, nel senso che il giudice non è tenuto a svolgere un esame compiuto e approfondito delle risultanze probatorie già assunte, ma deve dichiarare l'estinzione del reato. Le cose stanno diversamente laddove il giudizio si sia concluso con una pronuncia di condanna in primo grado e vi sia anche condanna in favore della parte civile in tal caso, infatti, il giudice dell'appello - nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado - è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'ari . 578 c.p.p., sull'azione civile. In questo caso, allora, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, perché il giudice di appello è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile. La pronuncia ex articolo 578 c.p.p. fa infatti stato tra le parti e dunque si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, mentre ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale non deve essere oggetto di esame, quando ricorre la causa estintiva. 4. Nel caso di specie la Corte territoriale, rilevato che alla data del 5 marzo 2010 il delitto si è definitivamente prescritto, in applicazione degli articoli 129 e 531 c.p.p. ha ritenuto precluso al giudice l'approfondimento dell'indagine di merito ed ha escluso l'evidenza di una pronuncia di assoluzione, a norma del secondo comma dell'articolo 129. Orbene, appare evidente l'errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, laddove ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, erroneamente invocando la disposizione di cui all'articolo 129 c.p.p., posto che, per tutto quanto in precedenza detto, non è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, ai fini del proscioglimento nel merito, in sede di valutazione ex articolo 578 c.p.p. , e violando quindi la regola probatoria stabilita nell'articolo 530, cpv., c.p.p., secondo cui deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito anche allorquando la prova è insufficiente o contraddittoria. 5. La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, per un nuovo esame sul punto e tale annullamento va esteso anche al coimputato R. , pur in presenza di ricorso inammissibile, non essendo l'impugnazione del B. fondata su motivi personali. Il giudice di rinvio deve essere individuato nella Cotte d'Appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 623 lettera e cod. proc. penumero , in mancanza di altra sezione della Corte d'Appello di Messina. P.Q.M. Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.