Danni da omessa o insufficiente manutenzione: in che misura risponde il proprietario della strada?

Nell’ipotesi di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione, il proprietario risponde ai sensi dell’articolo 2051 codice civile in ragione del particolare rapporto con la cosa e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima.

La nozione di insidia e trabocchetto non trova alcuna fonte nel codice civile ed è frutto di una interpretazione giurisprudenziale contrario al principio generale del favor per il danneggiato in quanto comporta un ingiustificato aggravamento dell’onere probatorio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11802/16, depositata il 9 giugno. La fattispecie. Nel caso in esame il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria formulata dall’attore e tesa a ottenere la rifusione del nocumento patito a seguito di una caduta cagionata da una grata mal posizionata sulla pubblica via. L’obbligo di custodia. Il Supremo Collegio ha confermato, nella decisione in commento, che a carico dei proprietari o concessionari delle strade è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 codice civile, essendo possibile ravvisare una effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate. D’altronde gli Enti proprietari delle strade debbono provvedere alla loto manutenzione, gestione, al controllo tecnico dell’efficienza e alla apposizione della segnaletica ai sensi dell’articolo 14 Codice della Strada. La natura delle società pubbliche di trasporti. A dire della Corte la società pubblica di trasporti non è qualificabile come un ente pubblico economico o un soggetto privato ma deve essere considerato come una pubblica amministrazione. Vero è che alla nozione generale di imprenditore di cui all’articolo 2082 codice civile non è coessenziale il fine di lucro tuttavia al fine della qualificazione è opportuno prendere in considerazione anche il controllo che l’Ente locale esercita sulla società. Onere della prova. Il danneggiato, che formula domanda risarcitoria, deve dimostrare che i danni patiti derivano dalla cosa in relazione alle circostanze del caso concreto. Prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto eziologico con la cosa in custodia. Onere e presunzione. Detta può essere fornita anche mediante presunzioni un quanto il danno, di per sé, è indice della sussistenza di un risultato anomalo e, cioè, dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno. D’altronde l’articolo 2051 codice civile integra una ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la prova che il nocumento si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. L’insidia e il trabocchetto. Il Supremo Collegio ha argomentato, altresì, che l’insidia o il trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano in quanto non previsto dalla regola generale ai sensi dell’articolo 2043 codice civile né di quella speciale di cui all’articolo 2051 codice civile. Tale istituto è frutto di una interpretazione giurisprudenziale che ha finito per gravare l’onere probatorio del soggetto leso con relativo e ingiustificato privilegio della P.A. in contrasto con il principio del favor per il danneggiato. Il caso fortuito. Stante quanto esposto il caso fortuito si configura unicamente allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’Ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 febbraio – 9 giugno 2016, numero 11802 Presidente Vivaldi – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 24/10/2011 il Tribunale di Catania ha respinto il gravame interposto dal sig. R.S. in relazione alla pronunzia G. di P. Catania numero 584/2010, di rigetto della domanda proposta nei confronti del Comune di Acireale e della società Sogip s.r.l. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di caduta mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, avvenuta a causa della presenza di una grata o caditoia d’acqua. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso società Sogip s.r.l L’altro intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 2051, 1227 c.c., in riferimento all’articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c Si duole che, dopo avere ritenuto applicabile la norma di cui all’articolo 2051 c.c.” laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto viceversa applicabile l’articolo 2043 e pur riconoscendo che non hanno provveduto a tenere” la strada libera e pulita da otturazioni e cumuli di fogliame e detriti , il giudice dell’appello abbia poi finito per escludere la responsabilità da custodia del Comune e della società Sogip s.r.l., che come indicato nell’impugnata sentenza “per conto dell’ente territoriale gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua, compresa la raccolta, il colletta mento, la depurazione ed il riuso delle acque reflue , per ritenuta mancata prova da parte sua del nesso di causalità, con inversione a tale stregua dell’”onere probatorio previsto per legge , incombendo a queste ultime dare la prova liberatoria del fortuito. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia v. Cass., 19/11/2009, numero 24419 Cass., 29/3/2007, numero 7763. E già Cass., 13/1/2003, numero 298 . Si al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex articolo 14 C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere a alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi b al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze c all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che comma 3 che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito v. Cass., 20/2/2006, numero 3651 Cass., 14/7/2004, numero 13087 , e che comma 4 per le strade vicinali di cui all’articolo 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune. In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario articolo 14 C.d.S. o il custode tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario risponde ex articolo 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex articolo 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto cfr. Cass., 20/2/2006, numero 3651 . Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo , e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno cfr. Cass., 20/2/2006, numero 3651 . Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli articolo 2043 e 2697 cod. civ., l’articolo 2051 c.c. integra invero un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito c.d. responsabilità aggravata . Il custode è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative nel caso, articolo 14 CdS , e già del principio generale del neminem laedere v. Cass., 20/2/2006, numero 3651 . Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto v. Cass., 10/10/2008, numero 25029 Cass., 29/9/2006, numero 21244 Cass., 20/2/2006, numero 3651. E già Cass., 14/3/1983, numero 1897 . Il danneggiato è dunque tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa non anche l’insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. L’insidia o trabocchetto, quale figura sintomatica di colpa v. Cass., 25/6/1997, numero 5670 Cass., 24/1/1995, numero 809 , è stata ritenuta segnare invero il limite dell’agire discrezionale della P.A., frutto dell’elaborazione giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio” v. Corte Cost., 10/5/1999, numero 156 . Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato. Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex articolo 2043 c.c. v., Cass., 14/3/2006, numero 5445 né da quella speciale di cui all’articolo 2051 c.c. v. Cass., 17/5/2001, numero 6767 , bensì frutto dell’interpretazione giurisprudenziale cfr. Cass., 9/11/2005, numero 21684 Cass., 13/7/2005, numero 14749 Cass., 17/5/2005, numero 6767 Cass., 25/6/2003, numero 10131 , che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. v. Cass., 20/2/2006, numero 3651 , in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, numero 21782 Cass., 29/9/2015, numero 19213 Cass., 20/10/2014, numero 22222. E già Cass., 20/2/2006, numero 3651 . A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di struttura che funzionali, l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell’ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno v. Cass., 14/3/2006, numero 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, numero 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, numero 390 . E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex articolo 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l’insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza del caso, ovvero che l’evitabilità del danno solamente con l’impiego di mezzi non già di entità meramente considerevole bensì straordinari cfr. Cass., 20/2/2006, numero 3651 . Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex articolo 1227, 1 co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex articolo 2051 c.c. del custode v. Cass., 22/3/2011, numero 6529 Cass., 8/8/2007, numero 17377 Cass., 20/2/2006, numero 3651 , ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità e invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest’ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi v. Cass., 24/2/2011, numero 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, numero 8935 Cass., 12/3/2013, numero 6101 Cass., 18/10/2011, numero 21508 Cass., 6/6/2008, numero 15042 Cass., 20/2/2006, numero 3651 . Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove, dopo aver premesso facendo richiamo a Cass., 13/7/2011, numero 15389 che i criteri per stabilire se, nell’ambito della custodia ex articolo 2051 c.c. esista il nesso causale sono quelli relativi alla imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia , ha quindi erroneamente considerato perfettamente compatibile con la ritenuta applicabilità della responsabilità da cose in custodia l’assunto dal giudice di prime cure posto a base del rigetto della domanda risarcitoria sostanziantesi nella ravvisata mancanza di prova da parte del danneggiato del nesso causale in ragione della non prevedibilità e non visibilità della grata o caditoia , e cioè dell’insidia o trabocchetto. Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Catania, perché in diversa composizione proceda a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Catania, in diversa composizione.